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Detrazione acquisto auto e veicoli per persone con disabilità nel 730/2019

Con il rigo E4 del modello 730 2019 è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità. L’auto per disabili può essere acquistata ogni 4 anni e consente una detrazione fino al limite di spesa di 18.075,99 euro. Agevolati gli acquisti di motoveicoli e autoveicoli, ma sono necessari determinati requisiti fisici certificati da commissione medica. Vediamo tutte le istruzioni sulla detrazione acquisto auto e veicoli per persone con disabilità e la compilazione del modello 730.
A cura di Antonio Barbato
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spese veicoli per persone con disabilità

Con la presentazione del modello 730 è possibile fruire di alcune importanti detrazioni per acquisto auto e veicoli per persone con disabilità. Nel quadro E – Oneri e spese ci sono le detrazioni per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Tali detrazioni consentono di diminuire l'imposta da pagare e possono essere dichiarate non solo nel modello 730 ma anche nel modello Redditi Persone fisiche 2019.

Nella sezione I del quadro E del modello 730 sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento.

In tale sezione vanno dichiarate anche alcune spese relative alle persone con disabilità per le quali spetta la detrazione. Nello specifico il rigo E3 riguarda le spese sanitarie sostenute per persone disabili, mentre il rigo E4 riguarda le spese veicoli per persone con disabilità. Quest’ultima detrazione è molto importante, si tratta di spese agevolate dal fisco che consentono al disabile di ridurre l’Irpef da pagare nel 730 utilizzando il 19% della spesa sostenute per acquistare un veicolo, ad esempio.

Oltre all’iva agevolata quindi, con il 730 2019, compilando l’apposito rigo, è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% sulle spese per veicoli per persone disabili, oltre che ovviamente per le spese sanitarie per persone con disabilità.

Vediamo l’approfondimento sul rigo E4 – Spese veicoli per persone con disabilità e tutte le condizioni previste dall’Agenzia delle Entrate per fruire di tale detrazione.

Detrazione acquisto auto per disabili nel 730 2019

Le istruzioni del modello 730 2019 sono molto chiare circa la detrazione per l'acquisto di veicoli per persone disabili, ad esempio per l'acquisto di un auto per disabili.

Le spese sostenute per l'acquisto di veicoli atte al trasposto di persone disabili vanno indicate del rigo E4 del modello 730 2019: spese veicoli per persone con disabilità.

Le istruzioni del modello 730 2019 stabiliscono che in questo rigo bisogna indicare le spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. 

La detrazione fiscale del 19% da indicare nel rigo E4 spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro e spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Il limite significa che si può arrivare a detrarre fino al 19% di 18.075,99 euro di spesa veicoli, ossia 3.434,44 euro.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il beneficio della detrazione della spesa per l'acquisto di un auto o altro veicolo destinato ad un disabile è ripartibile in 4 anni, a decorrere dalla data di acquisto del veicolo. la detrazione spetta anche per le spese di riparazione del veicolo, esclusa la manutenzione ordinaria.

Il motivo per il quale la maggior parte dei contribuenti ha convenienza ad optare per la ripartizione in 4 quote, è dovuto alla possibile incapienza dell’Irpef, ossia che la detrazione spettante è troppo alta ed è tale da superare l’imposta lorda Irpef da pagare nell’anno in cui si è sostenuta la spesa. Per evitare di perdere i benefici della detrazione fiscale, che non può mai portare ad un credito d’imposta ma al massimo ad un azzeramento dell’Irpef da pagare, il Fisco consente un ulteriore agevolazione al contribuente, ossia poter ripartire la detrazione (es. 3434,44 euro) in quattro anni e quindi in 4 modelli 730 e in quattro anni di Irpef da pagare. In questo modo si può beneficiare della detrazione in misura piena.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. 

Detrazione auto per disabili: furto o vendita

Come detto precedentemente, il contribuente può godere della detrazione per l'acquisto di un veicolo disabili una sola volta in 4 anni. Questo vuol dire che se si è acquistato, ad esempio, un auto disabili nel 2016 e per questo acquisto si è goduto della detrazione veicoli per persone disabili, non si potrà godere della stessa detrazione se nel 2018 si acquista un altro veicolo destinato ai disabili.

Tuttavia, qualora il veicolo nell'arco dei 4 anni fosse stato cancellato dal pubblico registro automobilistico, in questo caso è possibili godere di una nuova detrazione.

In caso di furto del veicolo, se il veicolo acquistato per la persona disabile è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

Oltre al furto, può invece capitare che il veicolo destinato alla persona disabile sia venduto. In caso di vendita del veicolo e quindi in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Detrazione auto e veicoli disabili nel 730 2019

La detrazione per i veicoli per persone disabili va indicata nel rigo E4 della sezione I quadro E del modello 730 2019. Tuttavia la detrazione può non essere goduta a pieno in un solo anno, ma rateizzata nel limite dei 4 anni.

Le istruzioni del modello 730 2019 in caso di rateizzazione della spesa per veicoli per disabili stabiliscono che bisogna indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta (se l’acquisto è stato fatto nel 2018) e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2015, nel 2016 o nel 2017 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

  • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2015, 2016 o 2017);
  • il numero della rata che si utilizza per il 2018 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.

Detrazione in caso di riparazione del veicolo. Oltre alle spese di acquisto del veicolo, possono essere detratte anche altre spese agevolate oltre l’acquisto del veicolo. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Detrazione in caso di acquisto e manutenzione nello stesso anno. Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 4.

La vendita dell’auto destinata al disabile. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Il furto del veicolo. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

Detrazione veicoli per disabili: beneficiari

L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

Si possono considerare beneficiari della detrazione per le spese veicoli per persone disabili:

  • portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti;
  • invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione;
  • pluriamputato:
  • portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • soggetto affetto da sindrome di down titolare dell’indennità di accompagnamento;
  • non vedente;
  • non udente.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66).

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.4).

La detrazione, invece, non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro genitore. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 4.

Morte del beneficiario. Qualora la spesa sia ripartita in quatto rate annuali e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue (Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 3.1).

Veicolo acquistato all'estero. È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all’estero (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3).

Detrazione veicoli per disabili: limite di detraibilità

La detrazione sull'acquisto dei veicoli destinati ai disabili è del 19 per cento della spesa ed è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 e, con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

Come spiegato prima, non vi è la possibilità di godere nello stesso periodo di due detrazioni di questo tipo, a meno che non vi sia stata la cancellazione dal registro automobilistico del veicolo.

Tuttavia è possibile fruire della detrazione anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni e senza necessità di vendere il precedente veicolo.

Ai fini del beneficio della detrazione, i veicoli per le persone disabili si distinguono in adattabili o non adattabili, a seconda che debbano essere necessariamente modificate per adattarsi all'handicap del soggetto o meno.

In caso di veicolo per il quale non è richiesto l'adattamento la soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo; ulteriori spese per eventuali interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo, quali ad esempio quelle per l’istallazione di una pedana sollevatrice, non concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo di spesa, ma danno diritto alla detrazione del 19 per cento, prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile, da indicare nel rigo E3.

I requisiti fisici ed elenco dei veicoli

Tra le spese sanitarie agevolate per disabili rientrano quindi le spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). L’Agenzia delle Entrate precisa che sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, che è quindi un requisito che deve possedere il disabile per fruire dell’agevolazione, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:

  • ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  • agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • ai soggetti affetti da pluriamputazioni. 

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. In tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, in tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sotto- scrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.

Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei vicoli, per consentire al disabile di guidare.

Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.

Elenco dei motoveicoli che fruiscono della detrazione:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. 

Elenco degli autoveicoli che fruiscono della detrazione:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. 

Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

La detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

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