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20 Dicembre 2023
13:00

Scatti di anzianità lavoro domestico, colf e badanti: aumento 4% ogni due anni

Gli scatti di anzianità per i lavoratori domestici, colf e badanti, secondo il CCNL del lavoro domestico, spettano nella percentuale del 4 per cento della paga base. Gli scatti di anzianità sono biennali, quindi spettano ogni due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. L’aumento spetta in misura percentuale, quindi dipende dall’importo del minimo stipendiale in base al livello di inquadramento. Vediamo nello specifico cosa stabilisce il CCNL lavoro domestico riguardo agli scatti di anzianità.

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Scatti di anzianità lavoro domestico, colf e badanti: aumento 4% ogni due anni
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Scatti di anzianita lavoro domestico, colf e badanti aumento 4% ogni due anni

Molti lavoratori e molte famiglie si chiedono come funzionano gli scatti di anzianità per colf e badanti. A chiarire la maturazione e il diritto agli scatti di anzianità nel CCNL del lavoro domestico è l'art. 37 (ex art. 36) del contratto collettivo. Gli scatti di anzianità nel contratto colf e badanti sono determinati in misura percentuale. Quindi l’importo varia in base allo stipendio minimo o base del livello di inquadramento del lavoratore domestico.

Ai lavoratori spettano 7 scatti biennali per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro.

L’importo dello scatto di anzianità varia quindi in base allo stipendio relativo al livello di inquadramento, in quanto lo scatto di anzianità è fissato nella percentuale del 4 per cento di aumento per ogni biennio di anzianità di servizio.

Vediamo come funzionano gli scatti di anzianità per i lavoratori domestici, colf, badanti assunti con CCNL Lavoro domestico.

Scatti di anzianità CCNL lavoro domestico: quanto spetta a colf e badanti

L’art. 37 (ex art. 36) del CCNL lavoro domestico in materia di scatti di anzianità stabilisce che: “A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale”.

Inoltre, sempre all’art. 37 è previsto che “Il numero massimo degli scatti è fissato in 7”. 

Il lavoratore domestico ha diritto al primo scatto di anzianità dopo 2 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e per ogni successivo biennio fino ad un massimo di scatti pari a 7. Quindi il lavoratore avrà diritto a scatti biennali per i primi 14 anni presso lo stesso datore di lavoro.

Aumento del 4% della retribuzione minima contrattuale

Nel CCNL lavoro domestico, a differenza di altri contratti collettivi, gli scatti di anzianità non sono stabiliti come importo fisso per i vari livelli, bensì fissati in percentuale al 4 per cento per tutti i livelli. La differenza di importo tra un livello e l’altro sarà dato dal differente importo dello stipendio sul quale il 4 per cento va calcolato.

La retribuzione minima contrattuale alla quale si riferisce l'art. 37 del contratto collettivo del lavoro domestico è quella indicata nell'art. 34 (ex art. 33) del CCNL che stabilisce che "La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 35 (ex art. 34), comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 37 (ex art. 36);
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo".

La retribuzione minima contrattuale pertanto non è altro che i minimi retributivi, che ai sensi dell'art. 35 (ex art. 34) del CCNL del lavoro domestico, "sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38 (ex art. 37)".

Scatti di anzianità e superminimo nel lavoro domestico

Va ricordato inoltre, che come stabilito dal CCNL sempre all’art. 37 “A partire dall'1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo”.

Quindi, gli aumenti di stipendio, qualora fossero anche per merito e riconosciuti attraverso l'erogazione di un superminimo assorbibile o meno, non possono assorbire gli scatti di anzianità.

Periodo di prova: maturano gli scatti di anzianità

Il contratto collettivo Colf e badanti, quindi lavoro domestico, stabilisce che “Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato.

Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità”. 

Quindi, se il lavoratore chiamato a svolgere attività di lavoro domestico, supera con successo il periodo di prova, lo stesso periodo va computato ai fini dell’anzianità di servizio.

Ricordiamo che per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super è previsto un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati negli altri livelli il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.

Ai fini dell’anzianità di servizio vanno computati anche i periodi di maternità, gratifica natalizia e ferie.

Calcolo scatti di anzianità nel lavoro domestico

Gli scatti di anzianità spettano ogni due anni di lavoro continuativo presso lo stesso datore di lavoro.

Vengono calcolati sulla paga base minima, tuttavia essendo la paga base di colf e badanti estremamente variabile, in quanto le tabelle retributive vengono aggiornate ogni anno, il valore dello scatto si modifica annualmente, cambiando infatti la base di calcolo.

In questo modo cambierà ogni anno l’importo totale complessivo della paga e degli scatti.

Questo però non cambia che gli scatti sono biennali, per un massimo di 7 scatti.

Per esemplificazione, consideriamo il caso di un lavoratore assunto a metà aprile del 2020 al livello C di inquadramento come non convivente. Vediamo come si calcolano gli scatti di anzianità:

  • Anno 2020: paga base 6,48 e nessuno scatto;
  • Anno 2021: paga base 6,57 e nessuno scatto;
  • Anno 2022: paga base 6,76 – a maggio 1° scatto di anzianità del 4% per 0,2704 euro al mese per un totale stipendio orario mensile di 7,0304 euro;
  • Anno 2023: paga base 7,38 euro + 0,2704 = 7,6504 compreso primo scatto;
  • Anno 2024: paga base 7,38 euro (sempreché non siano intervenuti rinnovi del CCNL) – a maggio 2° scatto di anzianità del 4% calcolato su 7,48 euro, pari a 0,27,04 euro. Per un totale stipendio orario mensile di 7,9208 euro.

Quindi l’importo degli scatti di anzianità si somma alla paga base per ottenere l’importo della paga totale, in questo caso oraria.

Maturazione scatti di anzianità colf e badanti

Come già detto precedentemente, ai lavoratori assunti con il CCNL lavoro domestico gli scatti di anzianità spettano per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Lo scatto di anzianità è fissato in misura percentuale sulla retribuzione minima contrattuale, al 4 per cento. Gli scatti di anzianità vengono quindi calcolati sulla paga base minima e quindi, essendo questa aumentata ogni anno, il valore dello scatto cambia ogni anno e quindi varia anche l'importo totale complessivo della paga e degli scatti.

Ma da che giorno si calcolano gli scatti di anzianità? Per capire in che momento dell’anno va calcolato lo scatto di anzianità è necessario prendere come riferimento la data di assunzione del lavoratore domestico.

Se l’assunzione è iniziata il primo giorno del mese, il primo scatto di anzianità matura e deve essere concesso dopo 24 mesi esatti. Quindi, il dipendente assunto il 1° marzo 2020, completerà i 24 mesi di lavoro a fine febbraio del 2022 e quindi avrà il primo scatto di anzianità dal 1° marzo 2022.

Qualora l’assunzione fosse partita in un giorno diverso dal primo del mese, lo scatto di anzianità viene applicato dopo 25 mesi. Quindi, il dipendente assunto il 2 marzo 2020 riceverà il primo scatto di anzianità il 1° aprile 2022. Questo in quanto la nota a verbale dell'art. 37 stabilisce che "il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24° mese di servizio. Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio". E pertanto i 24 mesi di servizio vengono completati il 1 marzo 2020 e pertanto il lavoratore ha diritto agli scatti di anzianità dal mese successivo a quello di compimento dei 24 mesi o del biennio di servizio.

Per tutti gli altri scatti successivi si considera sempre il giorno in cui il dipendente è stato assunto la prima volta.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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