14 Agosto 2023
17:00

Scatti di anzianità contratto Metalmeccanici Industria

Gli scatti di anzianità nel contratto Metalmeccanici Industria sono scatti biennali, in cifra fissa mensile, che va da 18,49 euro a 40,96 euro in base al livello di inquadramento e spettano come aumenti periodici di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Per gli apprendisti, gli scatti di anzianità maturano dal 50% al 65% dei mesi di apprendistato e solo in caso di mantenimento in servizio. Vediamo nel dettaglio.

Scatti di anzianità contratto Metalmeccanici Industria
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Gli scatti di anzianità nel contratto metalmeccanici Industria sono determinati in misura fissa in base al livello di inquadramento. Ai lavoratori del settore spettano 5 scatti biennali per l’anzianità di servizio maturata nella stessa azienda o gruppo aziendale.

Gli importi sono accreditati nella retribuzione fissa e continuativa dei lavoratori del settore metalmeccanico, a titolo di aumenti periodici di anzianità, a partire dalla busta paga del mese successivo a quella di maturazione del biennio di anzianità.

Tali aumenti sono accreditati, in maniera aggiuntiva, per un massimo di cinque scatti biennali, quindi fino al decimo anno di anzianità di servizio maturato nella stessa azienda o gruppo aziendale.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il contratto Metalmeccanici industria sugli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità.

Scatti di anzianità CCNL Metalmeccanici Industria: gli importi

L’art. 6 del contratto Metalmeccanici industria stabilisce che:

“Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa fatto salvo quanto specificamente previsto nelle successive norme transitorie, pari agli importi di cui alla seguente tabella:

Categorie precedenti (livelli precedenti) Livelli attuali Importi in euro
Livello 1 (1° categoria) Eliminato dal 1/6/21 18,49 euro
Livello 2 (2° categoria) Livello D1 21,59 euro
Livello 3 e Livello 3 Super (3° e 3° Super) Livello D2 e C1 25,05 euro
Livello 4 (4° categoria) Livello C2 26,75 euro
Livello 5 (5° categoria) Livello C3 29,64 euro
Livello 5 Super (5° Super) Livello B1 32,43 euro
Livello 6 (6° categoria) Livello B2 36,41 euro
Livello 7 e 8 Quadri (7° e 8° categoria e Quadr) Livello B3 e A1 40,96 euro
Categorie precedenti (livelli precedenti) Livelli attuali
Livello 1 (1° categoria) Eliminato dal 1/6/21
Livello 2 (2° categoria) Livello D1
Livello 3 e Livello 3 Super (3° e 3° Super) Livello D2 e C1
Livello 4 (4° categoria) Livello C2
Livello 5 (5° categoria) Livello C3
Livello 5 Super (5° Super) Livello B1
Livello 6 (6° categoria) Livello B2
Livello 7 e 8 Quadri (7° e 8° categoria e Quadr) Livello B3 e A1
Categorie precedenti (livelli precedenti) Importi in euro
Livello 1 (1° categoria) 18,49 euro
Livello 2 (2° categoria) 21,59 euro
Livello 3 e Livello 3 Super (3° e 3° Super) 25,05 euro
Livello 4 (4° categoria) 26,75 euro
Livello 5 (5° categoria) 29,64 euro
Livello 5 Super (5° Super) 32,43 euro
Livello 6 (6° categoria) 36,41 euro
Livello 7 e 8 Quadri (7° e 8° categoria e Quadr) 40,96 euro

Il contratto collettivo stabilisce che "Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni”.

Questo significa che il lavoratore inquadrato con il CCNL Metalmeccanici industria ha diritto agli scatti di anzianità dopo 2 anni di servizio per ogni successivi due anni, fino ad un massimo di 5 scatti biennali (per un totale di 10 anni di servizio).

Pertanto oltre i dieci anni di anzianità il lavoratore avrà la voce in busta paga relativa agli scatti di anzianità che sarà pari a cinque quote dello scatto mensile attribuito in base al livello di inquadramento.

L'anzianità di servizio maturata si misura computando la durata del rapporto di lavoro presso la stessa azienda, ma anche presso lo stesso gruppo aziendale. Il CCNL specifica anche che si intende per gruppo aziendale ed è il complesso industriale facente capo alla stessa società.

Gli scatti di anzianità spettano ai dipendenti a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi altro aumento anche di merito.

Aumenti periodici di anzianità non assorbibili

L'art. 6 del CCNL metalmeccanici industria stabilisce che gli scatti di anzianità non sono assorbibili, infatti lo stesso articolo detta quanto segue:

“Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.”.

Questo vuol dire che qualsiasi aumento di stipendio, anche di merito, non potrà assorbire l’importo degli scatti maturati.

Scatti di anzianità e retribuzione globale di fatto

Il CCNL metalmeccanici industria tratta gli aumenti periodici di anzianità, come una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa.

Lo stesso CCNL stabilisce anche, che "gli aumenti periodici non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto".

Pertanto gli scatti di anzianità, o per meglio dire gli aumenti periodici di anzianità, sono computati nella retribuzione globale di fatto per il calcolo delle ferie, dei permessi sindacali, della tredicesima mensilità, che sono tutti istituti che si riferiscono alla retribuzione globale di fatto.

Calcolo scatti di anzianità: esempio

Come già detto precedentemente, gli scatti di anzianità nel CCNL metalmeccanici industria, spettano ogni due anni di rapporto di lavoro e per un massimo di 5 aumenti biennali (quindi per massimo 10 anni).

Questo vuol dire che un dipendente del settore metalmeccanico, poniamo caso assunto alla Categoria 2 o livello 2, matura l'aumento stipendiale, nell'importo sopra descritto di 21,59 euro mensili, dopo i primi due anni di lavoro, poi un ulteriore scatto, quindi ad esempio 21,59 + 21,59 = 43,18 euro mensili dopo quattro anni, poi un ulteriore scatto dopo sei anni, poi un ulteriore scatto dopo otto anni e così via per massimo 5 scatti biennali, quindi 10 anni.

Decorrenza scatti di anzianità nel CCNL Metalmeccanici Industria

Nel contratto metalmeccanici industria è stabilito che: “Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità”.

Questo vuol dire che gli scatti di anzianità sono attribuiti al lavoratore per ogni biennio di anzianità o durata del rapporto di lavoro.

Quindi, ad esempio, se il lavoratore compie il biennio di durata del rapporto di lavoro presso l'azienda il giorno 21 febbraio, l’aumento stipendiale con l'attribuzione dell'aumento periodico di anzianità o scatti di anzianità sarà attribuito a partire dalla busta paga di marzo e per ventiquattro mensilità, ovviamente compresa quella di marzo.

Gli aumenti periodici assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Passaggio di livello e scatti di anzianità

Tuttavia, nell'arco della vita lavorativa di un dipendente può accadere che si verifichi un passaggio di livello o, come in questo caso, di categoria. Si tratta di situazioni possibili che i CCNL devono regolamentare.

Il CCNL Metalmeccanici industria, sempre all'art. 6, prevede che:

“A decorrere dall’1.2.2008 in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo”.

Quindi, se nel corso degli anni il lavoratore ottiene un passaggio ad un livello superiore, conserva gli scatti e l'anzianità maturata fino a quel momento, nonostante fosse inquadrato ad un livello inferiore. Si terrà inoltre conto degli scatti maturati fino a quel momento, nonché dell'importo degli scatti, il cui valore andrà ragguagliato con il nuovo livello di inquadramento.

Scatti di anzianità nell'apprendistato dei metalmeccanici

Il rinnovo dei CCNL dei metalmeccanici industria stipulato il 5 febbraio 2021 prevede tre allegati che disciplinano le tre tipologie di apprendistato.

Molti apprendisti si chiedono se il periodo di apprendistato, in molti casi triennale, sia computato ai fini del diritto agli scatti di anzianità dopo due anni di servizio.

Apprendistato professionalizzante: mesi computati al 65%

Nell'allegato che disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante o di secondo livello, l'art. 13 stabilisce che "Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.

Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla qualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui all'articolo 1, lett. B), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi".

Il contratto collettivo dei metalmeccanici industria quindi fa computare i mesi al 65%, questo vuol dire che dopo 3 anni di apprendistato il lavoratore matura 23,4 mesi di servizio. Per il diritto agli scatti di anzianità sono necessari 24 mesi, essendo lo scatto di anzianità di natura biennale.

La conseguenza è che il lavoratore maturerà gli scatti di anzianità sostanzialmente quando viene confermato dopo 3 anni di apprendistato. Quindi dopo 36 mesi.

Del resto il contratto collettivo stabilisce proprio che il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio "al lavoratore che venga mantenuto in servizio", ossia coloro per i quali l'apprendistato prosegue diventando un contratto a tempo indeterminato.

Per i lavoratori che hanno una durata complessiva dell'apprendistato di 24 mesi, occorrerà considerare il periodo di apprendistato al 65%, quindi il lavoratore dopo due anni di apprendistato si troverà accreditati 15,6 mesi ai fini dell'anzianità di servizio e gli aumenti periodici di anzianità scatteranno quindi dopo ulteriori 9 mesi, quindi al 33 esimo mese dall'inizio del rapporto di lavoro (prima apprendistato poi indeterminato).

Analogamente, per i lavoratori con durate complessiva dell'apprendistato di 30 mesi, occorrerà sempre considerare il periodo di apprendistato nella misura del 65% ai fini dell'anzianità di servizio, quindi i 30 mesi di apprendistato sono 19,5 mesi ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio. Tale lavoratore maturerà gli aumenti periodici di anzianità dopo ulteriori 5 mesi, quindi dopo 35 mesi di rapporto di lavoro (prima apprendistato poi indeterminato).

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: mesi computati al 50%

Nell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, meglio conosciuto come apprendistato di primo livello, la disciplina degli apprendisti metalmeccanici è contenuta con un allegato al contratto collettivo.

Questa tipologia di apprendistati hanno la seguente durata:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

L'articolo 7 dell'allegato stabilisce che le parti hanno la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad un anno.

E che nel caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo stesso articolo 7 stabilisce che "Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell'anzianità di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.".

Quindi ai fini della maturazione degli aumenti periodici o scatti di anzianità, occorre considerare il 50% del periodo di apprendistato, che:

  • nel caso sia di un anno, conseguentemente fa maturare 6 mesi su 24 ai fini degli scatti;
  • nel caso di quattro anni, fa maturare 24 mesi di anzianità, quindi dal mese successivo, quello della trasformazione in indeterminato, spetta l'erogazione dell'aumento periodico di anzianità in busta paga.

Trasformazione apprendistato I livello in apprendistato professionalizzante

L'articolo 8 dell'accordo tratta la trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante di secondo livello. Ossia che "Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante".

Poi lo stesso articolo 8 stabilisce che "L'anzianità convenzionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7 verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante".

Quindi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, l'apprendista di primo livello trasformato in apprendista di secondo livello vedrà maturarsi per il periodo in mesi di apprendistato di primo livello il 50% dei mesi a fini dell'anzianità di servizio, mentre per il periodo in mesi di apprendistato di secondo livello vedrà maturarsi il 65% dei mesi ai fini dell'anzianità di servizio. Ed occorre sommare i mesi maturati.

Gli scatti di anzianità saranno maturati solo in caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante, quindi il secondo.

Quindi tali apprendisti maturano gli scatti di anzianità non durante l'apprendistato di primo livello o secondo livello, ma al termine dei due apprendistati. E i due periodi di apprendistato saranno considerati nelle percentuali sopra indicate per il numero di mesi complessivo ai fini della maturazione dello scatto biennale degli aumenti periodici di anzianità.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca: mesi computati al 65%

Nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca o apprendistato di terzo livello, la disciplina degli apprendisti è contenuta anch'essa in uno specifico allegato.

La durata dell'apprendistato è variabile. Ed anche in questo caso, l'allegato all'art. 7 stabilisce che "Al lavoratore assunto che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%".

Quindi l'apprendista non ha diritto agli scatti di anzianità fin quando non viene mantenuto in servizio, ossia trasformato a tempo indeterminato.

Una volta mantenuto in servizio, i mesi di apprendistato saranno computati, ai fini della maturazione dei 24 mesi dell'anzianità di servizio per il diritto al primo aumento periodico di anzianità, nella misura del 65%, così come avviene per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Ad esempio, un anno di apprendistato di terzo livello consente di maturare 7,8 mesi di anzianità ai fini degli scatti di anzianità.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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