27 Luglio 2023
12:15

Scatti di anzianità Studi professionali: da 20 a 30 euro mensili

Ai lavoratori degli studi professionali spettano 8 scatti triennali da 20 a 30 euro mensili per quattordici mensilità, in base al livello di inquadramento. Spettano anche durante il periodo di prova, l’apprendistato, i contratti part-time, le assenze per ferie, permessi, malattia, infortunio, maternità e rientrano nella retribuzione mensile per il calcolo della tredicesima, quattordicesima, il TFR e la retribuzione oraria per il lavoro supplementare, notturno, festivo, straordinario. Vediamo la normativa del CCNL Studi professionali.

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Scatti di anzianità Studi professionali: da 20 a 30 euro mensili
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
scatti anzianità CCNL studi professionali

Gli scatti di anzianità nel contratto degli studi professionali sono determinati in misura fissa in base al livello di inquadramento. Ai lavoratori spettano 8 scatti triennali per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale o presso la stessa azienda che applica il CCNL Studi professionali.

Gli scatti di anzianità incidono sulla retribuzione fissa e continuativa del lavoratore, sulla retribuzione annua globale di fatto, sul calcolo della retribuzione per lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro festivo, notturno.

Gli scatti di anzianità sono utili anche per il calcolo della retribuzione delle assenze da lavoro retribuite quali ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio e sul riconoscimento della tredicesima, quattordicesima mensilità e del TFR.

Gli scatti di anzianità incidono anche sulla retribuzione in caso di part-time, apprendistato e sul calcolo dei passaggi di livello negli studi professionali. Affrontiamo tutti questi aspetti.

Scatti di anzianità CCNL Studi professionali: gli importi

L’art. 119 del contratto degli Studi professionali stabilisce che “Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali”.

E stabilisce che “A decorrere dal 1° ottobre 2011, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

Livello Importo scatti di anzianità
Quadri 30 euro
Livello I o primo 26 euro
Livello II o secondo 23 euro
Livello III super o terzo super 22 euro
Livello III o terzo 22 euro
Livello IV super o quarto super 20 euro
Livello IV o quarto 20 euro
Livello V o quinto 20 euro
Livello Importo scatti di anzianità
Quadri 30 euro
Livello I o primo 26 euro
Livello II o secondo 23 euro
Livello III super o terzo super 22 euro
Livello III o terzo 22 euro
Livello IV super o quarto super 20 euro
Livello IV o quarto 20 euro
Livello V o quinto 20 euro

Per il calcolo della maturazione degli scatti triennali quindi conta l'anzianità presso il datore di lavoro e non nel settore.

Le cifre degli scatti di anzianità sono mensili, spettanti per quattordici mensilità ed al lordo di contribuzione e tassazione.

Questo vuol dire che come gli altri elementi della retribuzione, anche sugli scatti di anzianità il lavoratore pagherà la contribuzione previdenziale Inps a carico del lavoratore dipendente. E pagherà anche la tassazione Irpef.

Il lavoratore ha diritto agli scatti di anzianità dopo 3 anni di servizio per ogni successivi tre anni, fino ad un massimo di 8 scatti triennali (24 anni nella stessa azienda, nello stesso studio professionale, presso lo stesso datore di lavoro).

Gli scatti di anzianità non sono assorbibili. Nel contratto degli studi professionali è previsto che “Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”.

Questo vuol dire che qualsiasi aumento di stipendio, anche di merito, non potrà assorbire l’importo degli scatti maturati.

Calcolo decorrenza scatti di anzianità

Nel contratto studi professionali, così come per tutti gli altri contratti collettivi viene stabilito che “Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità”.

Questo vuol dire che gli scatti di anzianità sono attribuiti al lavoratore per ogni triennio interamente lavorato e non sono attribuibili per frazione d’anno, come invece è previsto per i ratei di ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.

L’art. 114 del CCNL, infatti, esclude gli scatti di anzianità dal computo anzianità frazione annua: “Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, e tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore o uguali a 15 (quindici) giorni. Per mese si intendono quelli del calendario civile (Gennaio, Febbraio, Marzo, ecc.)”.

E pertanto gli scatti di anzianità nel loro importo sono un diritto del lavoratore, per ogni mese, solo dal primo giorno successivo al triennio di lavoro completo.

Scatti di anzianità e assenze da lavoro

Nel triennio di anzianità di servizio si computano anche le assenze da lavoro retribuite e tutelate quali ad esempio:

  • Ferie e permessi (ROL);
  • Permessi retribuiti;
  • Malattia, infortunio e maternità.

Durante queste assenza da lavoro tutelate dalla legge e retribuite, quindi, il lavoratore percepirà la stessa retribuzione come se avesse lavorato, ivi compreso gli scatti di anzianità tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione posti a base di calcolo della retribuzione mensile del lavoratore.

Scatti di anzianità in busta paga: come aumenta lo stipendio

Gli scatti di anzianità spettano ogni tre anni, ma una volta maturati si aggiungono alla retribuzione fissa e continuativa spettante ai lavoratori, accanto al minimo di stipendio secondo il livello di inquadramento e secondo le tabelle retributive del CCNL Studi professionali.

Questo significa che gli scatti di anzianità rappresentano un aumento di stipendio e sono computati anche nel calcolo dei seguenti elementi:

  • Retribuzione oraria e giornaliera;
  • Tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • Lavoro supplementare;
  • Lavoro straordinario;
  • Lavoro notturno;
  • Lavoro festivo;
  • Trattamento di fine rapporto.

Questo perché nell’art. 119 del contratto collettivo degli studi professionali è stabilito che gli “eventuali scatti di anzianità di cui all’articolo 118 del contratto” rientrano nella normale retribuzione. Ed inoltre rientrano nella retribuzione globale annua che viene erogata in quattordici mensilità.

Scatti di anzianità e part-time

Per il lavoratore con un contratto a tempo parziale, gli scatti di anzianità maturano sempre ogni tre anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, lo stesso studio o lo stesso datore di lavoro. Ai lavoratori viene riconosciuto lo scatto di anzianità per intero nella retribuzione di riferimento per il calcolo della retribuzione oraria, ma poi allo stesso lavoratore spettano tante ore retribuite per quante sono le ore lavorate.

In altre parole, secondo il contratto collettivo spetta dopo un triennio di lavoro lo scatto di anzianità ogni mese che va da 30 euro lordi per i quadri ai 20 euro lordi per i livello V VI, ma questa cifra va ad aggiungersi al minimo di stipendio.

Esempio: Calcolo stipendio con scatti di anzianità lavoratore part-time 50 al livello 4. Se un lavoratore ha un contratto a tempo parziale o part-time a 20 ore settimanali, ponendo ad esempio al livello 4, avrà diritto al minimo di stipendio secondo le tabelle retributive del CCNL Studi professionali pari a 1.413,11 euro, a cui si aggiungeranno dopo 3 anni di anzianità, i 20 euro per un totale di 1.433,11 euro di retribuzione mensile lorda.

Ma avendo un contratto a tempo parziale, andrà determinata la retribuzione oraria secondo il divisore orario dell’art. 121 del CCNL (“La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta)”), quindi dividendo 1.433,11 euro diviso 170 = 8,43 euro.

E poi retribuire ogni ora lavorata nel mese (le 20 ore settimanali su 40) moltiplicando per 8,43 euro. L’aumento sta nel fatto che con 20 euro di retribuzione lorda in più nel concreto tale lavoratore è passato dal percepire una retribuzione oraria di 8,31 euro (1.413,11 diviso 170) ad una retribuzione oraria di 8,43 euro.

Analogo discorso va effettuato (col divisore 26) e con la percentuale di part-time (50%) nel caso fosse retribuito a giorni.

Calcolo paga oraria: Senza scatto Con scatto

 

Stipendio mensile 1.413,11 euro 1.433,11 euro
Divisore convenzionale 170 170
Paga oraria (Stipendio mensile / Divisore): 8,3124 euro 8,4300 euro
Ore lavorate settimanali: 20 ore (part-time) 166,25 euro 168,60 euro
Ore lavorate settimanali: 40 ore (full-time) 332,50 euro 337,20 euro
Calcolo paga oraria: Senza scatto
Stipendio mensile 1.413,11 euro
Divisore convenzionale 170
Paga oraria (Stipendio mensile / Divisore): 8,3124 euro
Ore lavorate settimanali: 20 ore (part-time) 166,25 euro
Ore lavorate settimanali: 40 ore (full-time) 332,50 euro
Calcolo paga oraria: Con scatto

 

Stipendio mensile 1.433,11 euro
Divisore convenzionale 170
Paga oraria (Stipendio mensile / Divisore): 8,4300 euro
Ore lavorate settimanali: 20 ore (part-time) 168,60 euro
Ore lavorate settimanali: 40 ore (full-time) 337,20 euro

Periodo di prova: maturano gli scatti di anzianità

Il contratto collettivo degli studi professionali stabilisce che “Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio”. 

Siccome gli scatti di anzianità maturano al compimento di un triennio di anzianità di servizio, il periodo di prova è compreso nella maturazione del triennio degli scatti di anzianità.

Scatti di anzianità di servizio e apprendistato

Anche nella normativa del contratto di apprendistato, in materia di anzianità di servizio (e anche eventuale prolungamento del periodo di apprendistato) viene esplicitamente previsto che Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio.

In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento, il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo”.

Questo vuol dire due cose: la prima che è il triennio o periodo di apprendistato è utile per la maturazione dello scatto di anzianità, che spetta nella misura del livello finale di inquadramento. La seconda cosa è che i periodi di assenza da lavoro che interrompono la decorrenza dell’apprendistato sono comunque da computare nell’anzianità di servizio per il calcolo degli scatti di anzianità.

Scatti di anzianità e aumento di livello

Il contratto collettivo stabilisce che “Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto intervengano passaggi di livello, da quel momento si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito”.

Quindi in questo caso in busta paga viene subito aumentato lo scatto di anzianità riconoscimento quello del livello superiore. E all’art. 117 del contratto collettivo stabilisce che il passaggio per promozione al livello superiore del dipendente oltre a dare diritto agli scatti di anzianità del livello superiore danno diritto anche alla retribuzione del livello superiore, com’è giusto che sia. Ma anche che una retribuzione superiore che viene attribuita a titolo di superminimo non assorbe gli scatti di anzianità. Perché il contratto stabilisce che “In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza”. E quindi vale anche il contrario, che il superminimo da attribuire va riconosciuto per intero senza considerare queste due voci contrattuali.

Scatti di anzianità e calcolo TFR

L’art. 131 del contratto collettivo stabilisce che “In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge”.

E tra la “retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 c.c. (disciplina del trattamento di fine rapporto) è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

– paga base tabellare conglobata come prevista dal presente Contratto;

– eventuali scatti di anzianità;

– assegni "ad personam";

– aumenti di merito e/o superminimi;

– tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità;

– eventuali indennità erogate con continuità;

– acconti su futuri aumenti contrattuali”.

Quindi, come già ribadito, gli scatti di anzianità, essendo parte degli elementi fissi e continuativi della retribuzione, posti a base di calcolo dei diritti retributivi del lavoratore, sono inclusi nel calcolo della quota di TFR maturato mensilmente, accantonato annualmente ed erogato al termine del rapporto di lavoro oppure con delle anticipazioni del TFR.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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