30 Agosto 2022
23:15

Scatti di anzianità farmacisti nel CCNL Farmacie private

Gli scatti di anzianità nel CCNL Farmacie private sono scatti biennali spettanti in misura fissa in base al livello di inquadramento. Vanno ad aumentare la paga oraria, giornaliera e mensile del farmacista. Vediamo come funzionano gli scatti di anzianità, la decorrenza e gli aumenti di merito o dell’anzianità convenzionale.
A cura di Antonio Barbato
Scatti di anzianità CCNL Farmacie Private

Gli scatti di anzianità nel contratto nazionale farmacie private sono determinati in misura fissa in base al livello di inquadramento.

Ai lavoratori farmacisti del settore delle farmacie private ai quali si applica il CCNL spettano 15 scatti biennali di anzianità di servizio maturata presso la stessa farmacia.

Gli scatti decorrono dal primo giorno successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità si computano e quindi incidono in maniera positiva per il lavoratore sulla retribuzione fissa e continuativa, sulla retribuzione annua globale di fatto, sul calcolo della retribuzione oraria per lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro festivo, notturno.

Gli scatti di anzianità sono utili anche per il calcolo della retribuzione delle assenze da lavoro retribuite quali ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio e sul riconoscimento della tredicesima, quattordicesima mensilità e del TFR.

Gli scatti di anzianità incidono anche sulla retribuzione in caso di part-time, apprendistato, contratti a tempo determinato e sul calcolo dei passaggi di livello.

Vediamo gli importi degli scatti di anzianità nel CCNL Farmacie private e le particolarità riguardanti gli aumenti di merito e dell'anzianità convenzionale.

 

Scatti di anzianità farmacie rurali e urbane

Gli scatti di anzianità nelle farmacie rurali e nelle farmacie urbane sono scatti biennali e secondo la tabella F allegata al CCNL Farmacie private, sono i seguenti:

  • Livello Q1: scatti di anzianità di 25,82 euro;
  • Livello Q2 +2 anni e + 12 anni: scatti di anzianità di 25,31 euro;
  • Livello Q3 +2 anni e + 12 anni: scatti di anzianità di 25,31 euro;
  • Livello 1 (primo livello): scatti di anzianità di 25,31 euro;
  • Livello 2 (secondo livello): scatti di anzianità di 23,24 euro;
  • Livello 3 (terzo livello): scatti di anzianità di 22,72 euro;
  • Livello 4 (quarto livello): scatti di anzianità di 20,66 euro;
  • Livello 5 (quinto livello): scatti di anzianità di 20,14 euro;
  • Livello 6 (sesto livello): scatti di anzianità di 19,63 euro.

 L’articolo 56 del CCNL Farmacie private, che disciplina gli scatti di anzianità prevede che “Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Decorrenza anzianità di servizio

L’articolo 54 del CCNL Farmacie private disciplina l’Anzianità di servizio stabilendo che “decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto a norma dell'art. 5.

Le frazioni di anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni”.

Scatti di anzianità e calcolo paga oraria, giornaliera e mensile

Gli scatti di anzianità biennali determinato un aumento della retribuzione globale del lavoratore. Infatti, ai sensi dell'art. 57, la retribuzione è formata dalla retribuzione base nazionale conglobata, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), dalle eventuali indennità speciali per i quadri e dagli eventuali scatti di anzianità.

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui sopra, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giornaliera (divisore 26) o retribuzione oraria (divisore 173) proprio calcolata sulla retribuzione globale di fatto del lavoratore, con la conseguenza che gli scatti di anzianità fanno aumentare la paga giornaliera e la paga oraria del lavoratore stesso.

Aumenti di merito e scatti di anzianità

L’articolo 62 del CCNL Farmacie private prevede che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito: “In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti".

Cosa sono gli aumenti di merito? Lo chiarisce il contratto collettivo: “Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore".

Lo stesso contratto collettivo concede una possibilità di assorbimento: “Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito per iscritto all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell'accordo di rinnovo del presente contratto”.

Anzianità convenzione nel CCNL Farmacie private

L'articolo 55 del CCNL Farmacie private prevede che "Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;

b) decorati al valore ed insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;

c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova".

Periodo di prova nel CCNL Farmacie private
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CCNL farmacie private: preavviso dimissioni o licenziamento
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Permessi retribuiti nel CCNL farmacie private
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