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23 Settembre 2023
11:00

Scatti di anzianità nel contratto commercio: come cambia lo stipendio

Gli scatti di anzianità nel contratto commercio spettano dopo 3 anni di anzianità di servizio e sono stabiliti in misura fissa: da 25,46 euro al mese per un Quadro a 19,47 euro per un 7 livello del commercio. Essi decorrono dal primo giorno di assunzione anche per apprendisti e lavoratori con un part-time. Vediamo come cambia lo stipendio di un lavoratore nel commercio al compimento di 3 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e come funziona in caso di riconoscimento di un superminimo assorbibile in busta paga.

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Scatti di anzianità nel contratto commercio: come cambia lo stipendio
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
scatti di anzianita contratto commercio

Gli scatti di anzianità nel contratto commercio sono disciplinati dall’art. 205 del CCNL Terziario Confcommercio. Gli scatti maturano ogni tre anni di anzianità di servizio del lavoratore presso la stessa azienda ed incidono ovviamente sulla retribuzione fissa e continuativa del lavoratore.

Gli scatti di anzianità spettano a tutti i lavoratori, ivi compreso i lavoratori con contratto part-time, con contratto di apprendistato.

Gli scatti di anzianità vanno ad aumentare le retribuzioni fisse e continuative spettanti ai lavoratori nel commercio, quindi nella busta paga del lavoratore, dopo 3 anni di servizio, scatta il diritto alla percezione, accanto al minimo di stipendio, l’indennità di contingenza, ed eventuali terzi elementi, anche gli scatti di anzianità, nella misura fissa prevista dal CCNL. Vediamola.

Scatti di anzianità (art. 205 CCNL Commercio)

Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario Confcommercio) all’art. 205 disciplina così gli scatti di anzianità:

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali.

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:

a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;

b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;

c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età".

Importi mensili scatti di anzianità commercio

Sempre l'articolo 205 del contratto commercio:

"Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

Livello di inquadramento Importo mensile scatti di anzianità
Quadri 25,46 euro mensili
Primo livello (I livello) 24,84 euro mensili
Secondo livello (II livello) 22,83 euro mensili
Terzo livello (III livello) 21,95 euro mensili
Quarto livello (IV livello) 20,66 euro mensili
Quinto livello (V livello) 20,30 euro mensili
Sesto livello (VI livello) 19,73 euro mensili
Settimo livello (VII livello) 19,47 euro mensili
Livello di inquadramento Importo mensile scatti di anzianità
Quadri 25,46 euro mensili
Primo livello (I livello) 24,84 euro mensili
Secondo livello (II livello) 22,83 euro mensili
Terzo livello (III livello) 21,95 euro mensili
Quarto livello (IV livello) 20,66 euro mensili
Quinto livello (V livello) 20,30 euro mensili
Sesto livello (VI livello) 19,73 euro mensili
Settimo livello (VII livello) 19,47 euro mensili

In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”.

Scatti di anzianità nel commercio: come aumenta lo stipendio negli anni

Ai lavoratori pertanto spettano un massimo di 10 scatti triennali di anzianità.

Gli importi degli scatti di anzianità sono stabiliti dal contratto collettivo in misura fissa, ossia non vengono rinnovati, non vengono modificati, non vengono aumentati in occasione di ogni rinnovo del contratto commercio, pertanto l'incidenza degli scatti di anzianità nello stipendio mensile dei lavoratori del commercio, in termini di potere di acquisto reale, scende negli anni.

Ecco l'aumento stipendiale derivante dagli scatti di anzianità negli anni (primi 5 scatti):

Livello di inquadramento 1° scatto (Dopo 3 anni) 2° scatto (Dopo 6 anni) 3° scatto (Dopo 9 anni) 4° scatto (Dopo 12 anni) 5° scatto (Dopo 15 anni)
Quadri 25,46 euro 50,92 euro 76,38 euro 101,84 euro 127,30 euro
Primo livello (I livello) 24,84 euro 49,68 euro 74,52 euro 99,36 euro 124,20 euro
Secondo livello (II livello) 22,83 euro 45,66 euro 68,49 euro 91,32 euro 114,15 euro
Terzo livello (III livello) 21,95 euro 43,90 euro 65,85 euro 87,80 euro 109,75 euro
Quarto livello (IV livello) 20,66 euro 41,32 euro 61,98 euro 82,64 euro 103,30 euro
Quinto livello (V livello) 20,30 euro 40,60 euro 60,90 euro 81,20 euro 101,50 euro
Sesto livello (VI livello) 19,73 euro 39,46 euro 59,19 euro 78,92 euro 98,65 euro
Settimo livello (VII livello) 19,47 euro 38,94 euro 58,41 euro 77,88 euro 97,35 euro
Livello di inquadramento 1° scatto (Dopo 3 anni)
Quadri 25,46 euro
Primo livello (I livello) 24,84 euro
Secondo livello (II livello) 22,83 euro
Terzo livello (III livello) 21,95 euro
Quarto livello (IV livello) 20,66 euro
Quinto livello (V livello) 20,30 euro
Sesto livello (VI livello) 19,73 euro
Settimo livello (VII livello) 19,47 euro
Livello di inquadramento 2° scatto (Dopo 6 anni)
Quadri 50,92 euro
Primo livello (I livello) 49,68 euro
Secondo livello (II livello) 45,66 euro
Terzo livello (III livello) 43,90 euro
Quarto livello (IV livello) 41,32 euro
Quinto livello (V livello) 40,60 euro
Sesto livello (VI livello) 39,46 euro
Settimo livello (VII livello) 38,94 euro
Livello di inquadramento 3° scatto (Dopo 9 anni)
Quadri 76,38 euro
Primo livello (I livello) 74,52 euro
Secondo livello (II livello) 68,49 euro
Terzo livello (III livello) 65,85 euro
Quarto livello (IV livello) 61,98 euro
Quinto livello (V livello) 60,90 euro
Sesto livello (VI livello) 59,19 euro
Settimo livello (VII livello) 58,41 euro
Livello di inquadramento 4° scatto (Dopo 12 anni)
Quadri 101,84 euro
Primo livello (I livello) 99,36 euro
Secondo livello (II livello) 91,32 euro
Terzo livello (III livello) 87,80 euro
Quarto livello (IV livello) 82,64 euro
Quinto livello (V livello) 81,20 euro
Sesto livello (VI livello) 78,92 euro
Settimo livello (VII livello) 77,88 euro
Livello di inquadramento 5° scatto (Dopo 15 anni)
Quadri 127,30 euro
Primo livello (I livello) 124,20 euro
Secondo livello (II livello) 114,15 euro
Terzo livello (III livello) 109,75 euro
Quarto livello (IV livello) 103,30 euro
Quinto livello (V livello) 101,50 euro
Sesto livello (VI livello) 98,65 euro
Settimo livello (VII livello) 97,35 euro

Dopo 3 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, al lavoratore (esempio commessa inquadrata nel livello 4 del commercio e assunta il 20 ottobre) spetta un importo fisso in busta, che si troverà nella parte alta del cedolino paga accanto alla paga base o minimo, alla contingenza e all’EDR.

Tale importo è fisso ed è stabilito dalla tabella sopra descritta (nel caso della commessa, gli spetterà, dal 1 novembre di tre anni dopo l’assunzione, la cifra fissa mensile di 20,66 euro lordi di scatti di anzianità).

Nel successivo triennio scatta un nuovo aumento da scatti di anzianità, pari ad un ulteriore quota di scatto (nel caso della commessa, ulteriori 20,66 euro che sommati ai primi portano l'aumento stipendiale a 41,32 euro).

E così via negli anni con gli altri scatti di anzianità triennali, fino ad un massimo di 10 scatti triennali (30 anni di rapporto di lavoro).

Scatti di anzianità commercio: come aumenta la paga oraria negli anni

Molti lavoratori vorrebbero sapere di quanto aumenta nel concreto lo stipendio mensile netto dopo aver avuto lo scatto di anzianità.

La risposta è che aumenta la retribuzione lorda posta a base di calcolo dello stipendio mensile e quindi anche della retribuzione oraria.

Per calcolare la retribuzione oraria nel contratto commercio occorre dividere la retribuzione mensile per il divisore 168.

La conseguenza è che per avere contezza di quanto aumenta lo stipendio in termini di paga oraria lorda, si può determinare lo scatto di anzianità su base oraria, appunto dividendo l'importo da contratto collettivo per 168.

Si ottiene di quanti centesimi aumenta la paga oraria del lavoratore con lo scatto di anzianità, una sorta di scatto di anzianità orario.

Ecco l'aumento della paga oraria derivante dagli scatti di anzianità negli anni (primi 5 scatti):

Livello di inquadramento 1° scatto (Dopo 3 anni) 2° scatto (Dopo 6 anni) 3° scatto (Dopo 9 anni) 4° scatto (Dopo 12 anni) 5° scatto (Dopo 15 anni)
Quadri 0,1515 € 0,3031 € 0,4546 € 0,6062 € 0,7577 €
Primo livello (I livello) 0,1479 € 0,2957 € 0,4436 € 0,5914 € 0,7393 €
Secondo livello (II livello) 0,1359 € 0,2718 € 0,4077 € 0,5436 € 0,6795 €
Terzo livello (III livello) 0,1307 € 0,2613 € 0,3920 € 0,5226 € 0,6533 €
Quarto livello (IV livello) 0,1230 € 0,2460 € 0,3689 € 0,4919 € 0,6149 €
Quinto livello (V livello) 0,1208 € 0,2417 € 0,3625 € 0,4833 € 0,6042 €
Sesto livello (VI livello) 0,1174 € 0,2349 € 0,3523 € 0,4698 0,5872 €
Settimo livello (VII livello) 0,1159 € 0,2318 € 0,3477 € 0,4636 € 0,5795 €
Livello di inquadramento 1° scatto (Dopo 3 anni)
Quadri 0,1515 €
Primo livello (I livello) 0,1479 €
Secondo livello (II livello) 0,1359 €
Terzo livello (III livello) 0,1307 €
Quarto livello (IV livello) 0,1230 €
Quinto livello (V livello) 0,1208 €
Sesto livello (VI livello) 0,1174 €
Settimo livello (VII livello) 0,1159 €
Livello di inquadramento 2° scatto (Dopo 6 anni)
Quadri 0,3031 €
Primo livello (I livello) 0,2957 €
Secondo livello (II livello) 0,2718 €
Terzo livello (III livello) 0,2613 €
Quarto livello (IV livello) 0,2460 €
Quinto livello (V livello) 0,2417 €
Sesto livello (VI livello) 0,2349 €
Settimo livello (VII livello) 0,2318 €
Livello di inquadramento 3° scatto (Dopo 9 anni)
Quadri 0,4546 €
Primo livello (I livello) 0,4436 €
Secondo livello (II livello) 0,4077 €
Terzo livello (III livello) 0,3920 €
Quarto livello (IV livello) 0,3689 €
Quinto livello (V livello) 0,3625 €
Sesto livello (VI livello) 0,3523 €
Settimo livello (VII livello) 0,3477 €
Livello di inquadramento 4° scatto (Dopo 12 anni)
Quadri 0,6062 €
Primo livello (I livello) 0,5914 €
Secondo livello (II livello) 0,5436 €
Terzo livello (III livello) 0,5226 €
Quarto livello (IV livello) 0,4919 €
Quinto livello (V livello) 0,4833 €
Sesto livello (VI livello) 0,4698
Settimo livello (VII livello) 0,4636 €
Livello di inquadramento 5° scatto (Dopo 15 anni)
Quadri 0,7577 €
Primo livello (I livello) 0,7393 €
Secondo livello (II livello) 0,6795 €
Terzo livello (III livello) 0,6533 €
Quarto livello (IV livello) 0,6149 €
Quinto livello (V livello) 0,6042 €
Sesto livello (VI livello) 0,5872 €
Settimo livello (VII livello) 0,5795 €

Si tratta di aumento della paga oraria lorda da assoggettare a contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (al netto di esoneri e sconti contributivi) ed alla tassazione Irpef.

Scatti di anzianità contratto commercio part-time

Una grossa fetta dei lavoratori inquadrati nel contratto commercio hanno un contratto di lavoro a tempo parziale, ossia un part-time.

In moltissimi casi il part-time è a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) o part-time al 50%.

Ma in generale vi sono lavoratori inquadrati da 16 a 39 ore alla settimana.

Giustamente tali lavoratori si chiedono come funzionano gli scatti di anzianità in caso di part-time nella loro busta paga del settore commercio.

La risposta è che l’aumento triennale degli scatti di anzianità, così come lo stipendio mensile consistente nel minimo di stipendio, nella indennità di contingenza, nell’EDR e negli eventuali altri elementi, si riproporziona a livello di stipendio percepito (ma non a livello di retribuzione globale di fatto posta base di calcolo dello stipendio) in base alla percentuale di part-time, ossia alle ore di lavoro previste nel contratto di lavoro.

Per fare un esempio comune, una commessa inquadrata a livello 4 del contratto commercio con un contratto di lavoro part-time (o a tempo parziale) di 20 ore settimanali, quindi con un part-time al 50%, dopo 3 anni dalla sua assunzione maturerà il seguente stipendio: come da tabella sopra descritta, 20,66 euro di scatti di anzianità che si aggiungono ai 1.646,68 euro che spettano al lavoratore inquadrato con il livello 4 del commercio come da tabella retributiva.

Lo stipendio posto a base di calcolo della retribuzione è quindi 1.646,68 + 20,66 euro = 1.667,34 euro.

Ma tale stipendio, pari a 1.667,34 euro nel corpo centrale del cedolino paga sarà proporzionato alle ore di lavoro effettivamente svolte o comunque alla percentuale di part-time.

Nel caso in esame, quindi, la lavoratrice avrà diritto ad una retribuzione oraria maggiorata dallo scatto di anzianità, che è pari a 1.667,34 euro diviso il divisore orario 168 = 9,92 euro per ogni ora di lavoro.

In sostanza percepirà un effettivo aumento in busta paga pari a 1/168 di 20,66 euro, ossia 0,1230 euro per ogni ora di lavoro.

Scatti di anzianità e superminimo assorbibile

Il CCNL dice testualmente: “Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”.

Come descritto nel nostro speciale sul superminimo assorbibile, gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da un superminimo assorbibile, che è quella attribuzione economica decisa tra le parti in favore del lavoratore, che quando viene stabilita nel contratto individuale come “assorbibile” determina un assorbimento degli aumenti contrattuali. In altre parole, se ad un lavoratore del commercio, nel contratto di lavoro viene attribuito un superminimo assorbibile, quest’ultimo assorbe gli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL ma non gli scatti di anzianità che si maturano ogni triennio. Analogo discorso vale per il superminimo non assorbibile.

Scatti di anzianità spettano agli apprendisti del commercio?

Per rispondere a tale domanda bisogna chiarire da quanto decorre l’anzianità di servizio. Il CCNL del commercio lo prevede testualmente all’art. 190 che tratta la Decorrenza anzianità di servizio”:

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti”. E vi è anche un chiarimento a verbale che dice “Tutte le norme contrattuali relative all'anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell'art. 236 del presente contratto e nelle disposizioni della Legge 29 maggio 1982, n. 297”.

Ebbene, rileggendo l’art. 205 del CCNL che disciplina gli scatti di anzianità, viene stabilito che gli scatti maturano “dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”.

Negli articoli inerenti all’apprendistato nel contratto commercio non viene stabilito nulla che vieti la maturazione degli scatti di anzianità dalla data di assunzione dell’apprendista. Ricordiamo che l’apprendistato è considerato un contratto a tempo indeterminato.

Gli scatti di anzianità maturano quindi anche per gli apprendisti e l’ammontare dello scatto di anzianità spettante è pari a quello previsto per il livello di destinazione finale.

Ricordiamo che il CCNL in merito all’apprendistato stabilisce che “I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita”.

E pertanto all’apprendista, dopo 36 mesi, siccome l’apprendistato ha una durata massima di 36 mesi, spetterà lo scatto di anzianità del livello di destinazione finale.

Esempio: All’apprendista addetto alla vendita con livello di destinazione finale (nei primi 3 anni viene sotto inquadrato con retribuzione spettante pari al livello 6 e poi al livello 5 del contratto commercio) spetterà, al termine del triennio, scatti di anzianità pari a 20,66 euro al mese.

Nota a verbale all’art. 205 del contratto commercio

“Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il l° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità

La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946.

La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico.

Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.

Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983).

Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età.

Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di tutte le intese contrattuali intercorse”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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