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Spese infermieristiche e fisioterapiche nel modello 730

Le spese infermieristiche e fisioterapiche sono detraibili nel modello 730 e nel modello Redditi PF (ex Unico). Spetta la detrazione del 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. In caso di portatori di handicap ai sensi della legge 104/92, le spese per infermiere e fisioterapista sono deducibili dal reddito in quanto rientrano tra le spese di mediche e di assistenza specifiche, come anche l’assistenza domiciliare. Vediamo quindi la differenza tra detrazione e deduzione e come è possibile fruire dell’agevolazione nel modello 730.
A cura di Antonio Barbato
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spese infermiere detraibili

La dichiarazione dei redditi, dal Modello Redditi (ex modello unico) al modello 730, dà ai contribuenti la possibilità di portare in detrazione ed in deduzione le spese infermieristiche e fisioterapiche. Tale possibilità è prevista attraverso la compilazione del Quadro E – Oneri e spese del modello 730 anno 2017 e del Quadro RP Modello redditi PF 2017. Detrazioni e deduzioni consentono al contribuente di pagare minori imposte.

Il contribuente che quindi è alle prese con delle spese infermieristiche e fisioterapiche detraibili nel 730, deve solo verificare se esse sono anche deducibili, come lo è per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992, perché in tal caso l’agevolazione fiscale è più consistente. Ed in quel caso è importante capire quale delle due agevolazioni fiscali conviene al lavoratore o pensionato, o contribuente che sostiene la spesa nell’anno d’imposta precedente alla compilazione della dichiarazione, non solo 730 o Modello Redditi (ex Unico) ma anche 730 precompilato.

Differenza tra deduzione e detrazione

I termini deduzione e detrazione sono perlopiù utilizzati come sinonimi, tuttavia c’è una netta differenza tra l’uno e l’altro termine.

La deduzione fiscale è un’agevolazione che agisce direttamente sul reddito imponibile.

Ma che significa ciò? In pratica si tratta di una diminuzione del reddito complessivo imponibile. Quindi quando si procede al calcolo del reddito imponibile vengono portati in diminuzione alcune tipologie di spese che formano appunto la deduzione del 100%. Il reddito sarà quindi ridotto, per un importo pari al totale della spesa deducibile, prima del calcolo delle imposte.

La detrazione invece agisce sull’imposta. Ed è generalmente pari ad una percentuale (19% nella maggior parte dei casi) della spesa sostenuta.

Per essere più chiari una volta calcolato il reddito imponibile su questo vanno calcolate le imposte sul reddito. Il totale delle imposte (lorde) calcolate va diminuito delle spese da portare in detrazione per giungere all’imposta netta da pagare. Tale importo può essere considerato come il guadagno finale per il cittadino in termini di risparmio di imposte.

Dopo questa breve ma necessaria parentesi sulla differenza tra deduzioni e detrazioni concentriamo la nostra attenzione su determinati tipi di spese che per la loro natura creano alcuni problemi interpretativi circa la possibilità delle stesse di essere considerate detraibili.

Nello specifico ci occuperemo delle spese infermieristiche detraibili nel 730 e delle spese per fisioterapista detraibili nel 730.

Spese infermieristiche detraibili nel 730

L’agenzia delle entrate con Circolare 7/E del 4 aprile 2017 ha fornito una guida precisa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016, che appunto va dichiarato nel 730/2017, in merito tra l’altro alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d’imposta.

La materia delle spese sanitaria è molto sentita dai contribuenti che speso si trovano durante l’anno a sopportare ingenti spese mediche e/o sanitarie.

Iniziamo con il dire che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento, per gli importi che eccedono complessivamente l’importo di euro 129,11, ci sono quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa.

Con Circolare 16.11.2000 n. 207, l’agenzia delle entrate aveva già chiarito che rientrano nella categoria delle spese sanitarie detraibili anche quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato ad esempio infermieri professionali, ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa.

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, tra le quali all’articolo 2 compare anche la figura dell’infermiere, sono detraibili senza necessità di una specifica prescrizione medica.

Tuttavia anche se la prescrizione medica non viene richiesta al fine di semplificare gli adempimenti fiscali questo non significa che lo svolgimento di attività sanitarie sia svolto in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Spese per fisioterapista detraibili nel 730

Anche per le spese relative ai fisioterapisti e quindi riabilitative è permessa la detrazione del 19 per cento qualora l’importo delle spese super la franchigia dei 129,11 euro.

Tra le figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001 all’articolo 3 si considerano, tra gli altri anche i fisioterapisti come figure professionali addetti alle “professioni sanitarie riabilitative”.

Detto ciò quindi e come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017, possiamo dire che anche le spese dei fisioterapisti sono detraibili senza necessità di una specifica prescrizione medica, sempre nell’ottica della semplificazione.

E se le spese sono per massofisioterapia. L’Agenzia delle Entrate con Circolare 24.04.2015 n. 17 ha chiarito che le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se effettuate da soggetti che hanno conseguito il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta solo se nel documento attestante la spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione, sia attestato il possesso del diploma a tale data.

Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.

Quali documenti esibire e conservare

In relazione alle spese di assistenza specifica sostenute tra le altre per assistenza infermieristica e riabilitativa come ad esempio fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia vanno esibiti e conservati:

  • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
  • Per le spese relative a prestazioni di massoterapia è necessario conservare la Ricevuta fiscale o eventualmente la fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999.

Spese di assistenza specifica: deduzione o detrazione

Come già accennato le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.

Se fino ad ora si è parlato di detrazione delle spese mediche e sanitarie, c’è da dire che in alcuni casi per tali spese (mediche e sanitaria) spetta la deduzione anziché la detrazione. Quindi un’agevolazione fiscale più consistente in termini di risparmio per il contribuente.

Infatti la distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche ha valore nello stabilire quali spese siano invece deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap.

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge. Tra gli altri, l’art. 10 al comma 1 lett. b) stabilisce che dal reddito complessivo è possibile dedurre “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.”

Quindi sussiste la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza specifica ma da soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione

Secondo l’art.3 della Legge 104/92:

"è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".

Il quadro E al rigo E25 permette di dedurre interamente dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Per tali soggetti sono deducibili:

  • le spese mediche generiche come acquisto di medicinali, prestazioni medico generiche;
  • e le spese di assistenza medico specifica quali: l’assistenza infermieristica e riabilitativa; il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; il personale con la qualifica di educatore professionale ; il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Sono inoltre deducibili senza prescrizione medica le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29.03.2001.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica come chiarito da Circolare 1.06.2012 n. 19 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Non sono deducibili invece:

  • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, in quanto non considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali;
  •  le spese sanitarie specialistiche come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche nonché quelle sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1.

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico del familiare.

La circolare n. 24 del 10 giugno 2007 chiarisce che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Quali documenti conservare. Al fine di poter dedurre dal reddito complessivo le spese mediche generiche, le spese per l’assistenza specifica e quelle relative ad ippoterapia e musicoterapia de o per soggetti affetti da disabilità è necessario avere cura dei documenti che attestino la spesa.

Distinguiamo vari casi.

Per le spese mediche generiche sostenute da o per soggetti affetti da disabilità vanno conservati:

  • Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1);
  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico

Per le spese per l’assistenza specifica è necessario essere in possesso di:

  • Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica;
  • Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
  • Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
  • Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Per le spese relative all’ippoterapia e musicoterapia sono necessari ai fini della deducibilità dal reddito complessivo:

  • Prescrizione medica;
  • Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
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Spese psicologo e psicoterapeuta detraibili nel 730 senza prescrizione medica
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Detrazione per spese mediche nel 730/2018 per l'anno d'imposta 2017
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Credito d’imposta per le spese di videosorveglianza nel 730/2017
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