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Spese scolastiche detraibili nel 730 2016 fino a 400 euro annui

I contribuenti possono scaricare delle spese scolastiche detraibili fino a 400 euro all’anno per ogni alunno o studente. E’ una delle novità del 730/2016. Spetta una detrazione del 19% per un totale risparmiato fino a 76 euro. Sono agevolate le spese per tasse scolastiche per la frequenza di scuole d’infanzia e scuole superiori, le spese contributi obbligatori e volontari ed anche alcune erogazioni liberarli in favore della scuola. Ecco tutte le novità.
A cura di Antonio Barbato
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spese istruzione scuola detrazione

Tra le detrazioni per le spese di istruzione ci sono, oltre a quelle universitarie, a partire dall’anno d’imposta 2015 (e quindi a partire dal 730 del 2016) anche le spese scolastiche detraibili. E’ stata introdotta nel sistema fiscale italiano una nuova detrazione fiscale che spetta per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola superiore. Permette di risparmiare fino a 76 euro all’anno per ogni alunno o studente, ossia il 19% di una spesa scolastica fino a 400 euro.

Pertanto i contribuenti possono dichiarare nel 730 tutte le spese scolastiche sostenute per i figli ottenendo la detrazione fiscale. Le spese interessate riguardano le tasse scolastiche, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tra le spese scolastiche detraibili da inserire nelle spese di istruzione e le spese per la frequenza scolastica nel modello 730 o Unico ci sono anche spese per la mensa scolastica, che rientrano tra le spese per la frequenza di scuole di infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, anche se il servizio di mensa scolastica è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

La novità delle spese scolastiche detraibili. Accanto alle tradizioni spese universitarie detraibili, con la legge n. 107/2015 è stato aggiunto anche una lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, che disciplina appunto tutte le detrazioni per oneri, ossia le spese che si possono “scaricare” nel 730, ivi compreso il 730/2016 che è riferibile all’anno d’imposta 2015.

Con la lettera e-bis) dell’art. 1 del D.P.R. 917/1986 viene introdotta una ulteriore detrazione per “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”.

Quindi se una famiglia italiana spende per il proprio figlio una cifra sui 400 euro all’anno, avrà diritto ad una detrazione del 19%, quindi fino a 76 euro detraibili dall’Irpef da pagare. Per poter “scaricare” questi costi bisogna presentare la dichiarazione dei redditi, il modello 730 o il modello Unico Persone Fisiche.

Partendo dal testo della norma sopra riportato, chiariamo quindi per quali spese scolastiche spetta la detrazione.

 Prima di tutto va chiarito quali sono le scuole di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Tale articolo recita “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Pertanto si ha diritto all’agevolazione per i figli iscritti alle scuole statali e alle scuole paritarie private.

La norma parla di spese per le scuole dell’infanzia e le scuole secondarie di secondo grado. Quali sono quest’ultime? La scuola superiore.

La scuola secondaria di primo grado, comunemente denominata scuola media o scuola media inferiore, è nell'ordinamento italiano un percorso scolastico obbligatorio di durata triennale e accoglie i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che costituisce insieme alla scuola primaria il primo ciclo di studio dell'ordinamento scolastico italiano. La scuola secondaria di primo grado segue la scuola primaria (che deve essere conclusa per poter accedere al percorso scolastico successivo); per poter successivamente accedere alla scuola secondaria di secondo grado è necessario superare l'esame di stato del primo ciclo di studio.

La scuola secondaria di secondo grado, colloquialmente scuola superiore, comprende le istituzioni scolastiche della seconda parte del secondo ciclo di istruzione in Italia per i ragazzi dai 14 ai 18-19 anni. La scuola secondaria precede il terzo ciclo di istruzione, a cui appartengono le istituzioni universitarie e quelle artistiche. Alla scuola secondaria di secondo grado si accede dopo il conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di secondo grado precede l'Università.

Ripetiamo che la detrazione massima effettivamente spettante è pari al 19% di 400 euro, quindi il massimo che si può “scaricare” dalle imposte nel 730 è 76 euro all’anno per ogni alunno o studente (ovviamente se si è in possesso di una spesa detraibile di almeno 400 euro).

Come dichiarare le spese scolastiche detraibili nel 730/2016

Come già detto, le spese scolastiche detraibili possono essere “scaricate” a partire dall’anno d’imposta 2015 e quindi nel 730 del 2016. Secondo le istruzioni del modello, la spesa può essere dichiarata nel Quadro E – Oneri e Spese del modello 730, dove ci sono tutte le detrazioni per oneri di cui all’art. 15 del TUIR.

Sulla base delle istruzioni del modello 730/2016, le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), possono essere dichiarate nei righi da E8 a E12 con il codice 12.

Quanti euro inserire nel rigo? L’ammontare delle spese per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per

il contribuente stesso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Quali sono le spese scolastiche detraibili

E’ l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 a pubblicare un importante chiarimento in merito alla detraibilità delle spese per la frequenza scolastica.

Le spese scolastiche detraibili, che rientrano nei 400 euro, sono quelle relative alle tasse scolastiche, ai contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Spese escluse. Sono invece da escludere le erogazioni liberali per le finalità di cui alla lettera i-octes) ossia i “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Per completezza espositiva si riporta il chiarimento del Fisco.

Domanda:  Si chiede di sapere quali siano i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate: In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. La legge ha riformulato le 25 disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) – che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili – disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma. Attesa la rilevanza sociale e le implicazioni di carattere tecnico connesse alla attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e-bis), anche in riferimento alla previgente lettera i-octies), è stato interpellato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuarne l’ambito applicativo.

L’amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies).

Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) .

Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies).

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

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