video suggerito
video suggerito
7 Dicembre 2023
17:00

Tredicesima nel contratto Pubblici esercizi, ristorazione e turismo

La tredicesima nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo spetta a tutti lavoratori, part-time o full-time, tempo determinato o indeterminato, nonché apprendisti e va pagata in occasione delle ricorrenze natalizie. Vediamo come funziona il calcolo dei ratei e dell'importo in busta paga della tredicesima, anche in caso di cassa integrazione, infortunio, malattia, maternità.

Tredicesima nel contratto Pubblici esercizi, ristorazione e turismo
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tredicesima nel contratto Pubblici esercizi, ristorazione e turismo

La tredicesima mensilità nel contratto Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo va corrisposta ai dipendenti in occasione delle ricorrenze natalizie. L’importo della tredicesima è pari ad una mensilità di retribuzione in atto nel mese di dicembre e spetta a tutti i lavoratori subordinati, anche in caso di rapporti di lavoro iniziati o conclusi durante l’anno.

Il calcolo dei ratei di tredicesima e dell'importo spettante in busta paga dipende dalla maturazione durante l'anno e dalle voci stipendiali.

La tredicesima mensilità nel contratto per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, o più semplicemente il CCNL Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione Confcommercio è disciplinata all’art. 183.

Vediamo insieme sia la normativa che gli aspetti pratici della tredicesima nel CCNL Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione.

Tredicesima mensilità: testo CCNL Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione

Il CCNL Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione disciplina la tredicesima mensilità all’art. 183 del contratto stesso. Nello specifico l’articolo 183 stabilisce quanto segue:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.

La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo”.

A chi spetta la gratifica natalizia

La tredicesima mensilità nel settore pubblici esercizi, ristorazione e turismo spetta a tutti i lavoratori subordinati, in maniera piena per i dipendenti che hanno lavorato l’intero anno, in misura di ratei di tredicesima per i rapporti di lavoro inferiori all’anno solare.

Quindi la tredicesima spetta sia in caso di contratto a tempo determinato che contratto a termine, sia con contratto a tempo indeterminato, part-time o full-time, apprendistato e tutte le formule contrattuali previste dal contratto Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione.

Quando va pagata la tredicesima

La tredicesima mensilità nelle aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione e turismo che applicano il CCNL, va corrisposta in occasione delle ricorrenze natalizie, ed è pagata entro la vigilia di Natale.

L'azienda deve assicurare l'incasso della tredicesima ai lavoratori in occasione delle ricorrenze natalizie, quindi è auspicabile il pagamento della tredicesima in modo da consentire ai lavoratori il godimento della mensilità aggiuntiva per le festività natalizie.

Calcolo ratei di tredicesima

Come stabilisce l’articolo 183 del contratto collettivo dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo stipulato da Confcommercio e secondo la legge, la tredicesima mensilità spetta anche nel caso in cui il dipendente sia stato assunto o abbia cessato il suo rapporto lavorativo durante l’anno.

Quindi la tredicesima va calcolata considerando i ratei di tredicesima che maturano durante l’anno di erogazione, da gennaio a dicembre.

Il numero di ratei spettanti al dipendente dipende dai mesi dell'anno solare di durata del rapporto di lavoro dello stesso presso l’azienda o il datore di lavoro.

I dipendenti che hanno lavorato tutto l’anno, quindi da gennaio a dicembre hanno diritto alla tredicesima in misura piena.

Invece, quelli assunti o cessati durante l’anno hanno diritto soltanto ai ratei di tredicesima per i mesi e le frazioni di mese realmente lavorati. In merito l’art. 183 detta quanto segue: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.

La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”.

Quindi, ad esempio, un dipendente assunto il 3 marzo, a fine anno maturerà dieci ratei su dodici di tredicesima in quanto essendo stato assunto prima del 15 del mese, si terrà conto della frazione di mese in maniera. Mentre, nel caso fosse stato assunto il 18 marzo, la maturazione dei ratei inizierebbe nel mese successivo e quindi il lavoratore maturerebbe nove ratei di tredicesima sui dodici complessivi, essendo la frazione di mese lavorata inferiore a quindici giorni.

Il contratto collettivo chiede di cumulare i periodi ed attribuire per ogni 30 giorni di calendario (e non lavorativi, quindi compreso sabato e domenica o giorni di riposo settimanale) un rateo di tredicesima al lavoratore.

Così come il CCNL chiede di attribuire un ulteriore rateo di tredicesima alle frazioni di rapporto di lavoro superiori a 15 giorni di calendario.

Calcolo importo tredicesima in busta paga

Il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo Confcommercio stabilisce che la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sarà pari alla mensilità di retribuzione in atto.

Quindi, così come per la retribuzione mensile, anche la tredicesima sarà composta da:

  • paga base nazionale,
  • contingenza,
  • eventuali scatti di anzianità,
  • eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali,
  • eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati.

Non sono inclusi nella tredicesima gli assegni familiari.

La retribuzione mensile di riferimento è quella "in atto", quindi quella della busta paga di dicembre. Nel caso di aumenti stipendiali intercorsi nel mese di dicembre, il lavoratore ha diritto al calcolo della tredicesima compreso tali aumenti stipendiali.

Calcolo tredicesima part-time

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il calcolo dei ratei di tredicesima spettanti durante l'anno è uguale a quello dei lavoratori full-time.

Quel che cambia nel part-time è ovviamente la retribuzione spettante a titolo di tredicesima, per effetto del minor numero di ore lavorate durante l'anno.

Infatti, durante l'anno, la paga oraria lorda del lavoratore part-time è uguale a quella del lavoratore a tempo pieno, ma il numero di ore lavorate e di conseguenza la retribuzione lorda mensile percepita è inferiore a quella del lavoratore full-time.

In termini di tredicesima, il lavoratore percepirà la tredicesima espressa in dodici ratei per il lavoratore con la qualifica di impiegato. E la somma dei dodici ratei è pari alla retribuzione mensile di dicembre.

Nel caso del lavoratore con la qualifica di operaio, la tredicesima è erogata in retribuzione oraria. La mensilità intera di tredicesima è pari a 172 ore erogate per il lavoratore con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Mentre è di 190 ore per il lavoratore con orario di lavoro di 44 ore settimanali.

Il lavoratore part-time in questione percepirà i ratei di tredicesima espressi in ore, quindi nel caso abbia lavorato tutto l'anno percepirà 12/12 di 172 ore di retribuzione calcolate secondo le retribuzioni fisse e continuative del mese di dicembre.

Nel caso il lavoratore abbia lavorato per un periodo inferiore all'anno, ad esempio 10 mesi, percepirà 10/12 di 172 ore di retribuzione, sempre calcolate sulle retribuzioni fisse e continuative, che il CCNL ha anche dettagliato: paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati.

Ecco un approfondimento, con esempi e tabelle, sul calcolo della tredicesima dal lordo al netto in busta paga.

Calcolo tredicesima contratto a termine

I lavoratori con contratto a tempo determinato di più di 15 giorni nell'anno solare hanno diritto alla tredicesima.

Nel caso di contratto a tempo determinato, conta calcolare il numero di ratei spettanti, conteggiando i giorni di calendario intercorsi dalla data di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Ad esempio un lavoratore assunto il 1 ottobre fino al 30 marzo dell'anno successivo, avrà diritto a 3 ratei di tredicesima.

Un lavoratore assunto dal 1 marzo al 16 marzo e poi successivamente dal 1 ottobre al 31 dicembre, avrà diritto a 4 ratei di tredicesima, perché ha maturato 3 ratei da ottobre a dicembre più un ulteriore rateo a marzo, avendo superato i 15 giorni di calendario.

Il calcolo della tredicesima in busta paga, una volta determinati i ratei spettanti, è uguale a quella dei lavoratori a tempo pieno oppure a tempo parziale, sia nel caso di operai che impiegati.

Tredicesima mensilità e assenze da lavoro durante l'anno

Il rateo di tredicesima mensilità spetta in tutte le assenze da lavoro tutelate e retribuite, secondo la legge ed i contratti collettivi.

Il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo prevede che "Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo".

Malattia, infortunio e maternità durante la maternità

La maturazione della tredicesima mensilità scatta anche per i periodi di assenza da lavoro retribuita per malattia, infortunio e maternità.

Il contratto collettivo fa specifico riferimento all'integrazione della malattia comprensiva nel calcolo della tredicesima mensilità, ma solo per le attività tenute a versare il contributo aggiuntivo.

Riguardo la gravidanza, quindi il congedo obbligatorio di 5 mesi per maternità, il contratto collettivo stabilisce che la lavoratrice ha diritto al 20% della gratifica natalizia, ossia della tredicesima.

Ferie, festività, permessi retribuiti, congedo matrimoniale: effetti sulla tredicesima

I giorni di ferie, di festività e le ore di permessi retribuiti sono tutte assenze da lavoro retribuite e tutelate dalla legge e dal CCNL. Per questi periodi il lavoratore ha diritto alla maturazione della tredicesima.

Analogo discorso vale per il congedo matrimoniale o ferie matrimoniali.

Assenze non retribuite: riduzione tredicesima

Alcune assenze da lavoro non danno diritto alla maturazione della tredicesima.

Si tratta del congedo parentale (ex astensione facoltativa), dei periodi di sciopero, della malattia dei figli, dell'aspettativa non retribuita, delle assenze ingiustificate e dei periodi di sospensione per provvedimento disciplinare.

Tredicesima e cassa integrazione o FIS o CIG in deroga

Se nel corso dell'anno il lavoratore è stato assente da lavoro per ore, giornate o mesi interi di integrazione salariale, il calcolo della tredicesima cambia.

Se il lavoratore è stato in integrazione salariale a zero ore lavorate, i periodi non sono utili per la maturazione della tredicesima erogata dal datore di lavoro.

In realtà, l'integrazione salariale percepita dall'Inps è pari all'80% della retribuzione, ma entro i massimali CIG previsti, ed è comprensivo dei ratei di tredicesima, che quindi in teoria sono erogati dall'Inps. I massimali CIG potrebbero in realtà vanificare la mensilità aggiuntiva, perché tali massimali comprendono la tredicesima.

Per i periodi di integrazione salariale con orario ridotto, ossia con il lavoratore che in parte lavora ed in parte è in cassa integrazione, vanno effettuati due calcoli. Per le ore di integrazione salariale, la tredicesima è compresa nell'importo percepito dall'Inps.

Mentre per le ore lavorate durante l'anno, anche durante i periodi di integrazione salariale ad orario ridotto, il datore di lavoro deve calcolare la tredicesima tenendo conto delle ore di lavoro prestate durante l'anno, rapportandole alle ore lavorabili nell'anno da parte del lavoratore.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views