24 Novembre 2023
9:00

Tredicesima e contratto a tempo determinato: come funziona

La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato o contratto a termine. Viene erogata nella busta paga di dicembre, se il rapporto è in corso, oppure durante l'anno alla conclusione del rapporto di lavoro. Vediamo come si calcola il numero di ratei di tredicesima spettanti in caso di contratto a termine, proroga e rinnovo. E come si calcola il netto in busta paga.

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Tredicesima e contratto a tempo determinato: come funziona
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tredicesima e contratto a tempo determinato come funziona

La tredicesima mensilità in busta paga spetta anche in caso di contratto a tempo determinato, anche in caso di rinnovo o proroga del contratto. La tredicesima nel contratto a tempo determinato o contratto a termine viene calcolata in base ai ratei maturati durante l'anno e viene erogata nel mese di dicembre, se il rapporto è in corso, oppure al termine del rapporto di lavoro.

Il calcolo della tredicesima viene effettuato sulla base della retribuzione spettante a dicembre o nel mese del termine del rapporto di lavoro, anche se nel corso dei mesi è intervenuto un aumento della retribuzione per rinnovi del CCNL.

Il rinnovo del contratto a tempo determinato non ferma l'erogazione della tredicesima alla scadenza del termine, mentre la proroga del contratto a termine sposta in avanti la scadenza del contratto e la percezione dei ratei di tredicesima.

Per il diritto alla tredicesima nel contratto a termine è necessario che il rapporto di lavoro duri almeno 15 giorni o quanto previsto nel CCNL come durata minima per la maturazione dei ratei di tredicesima.

Questo perché alcuni CCNL legano il calcolo della maturazione dei ratei, aldilà se contratto a tempo determinato o indeterminato o apprendistato, al numero di "mesi interi di servizio prestato", quindi in questo caso non bastano i 15 giorni ma ce ne vogliono 30.

Per quanto riguarda il calcolo della tredicesima netta in busta paga, sulla tredicesima il lavoratore a tempo determinato, così come il lavoratore a tempo indeterminato, paga l'Irpef senza detrazioni fiscali, ma gli spetta l'esonero contributivo in misura ridotta del 2% o 3%.

Approfondiamo tutti questi aspetti.

Tredicesima nel contratto a termine

I lavoratori che stipulano contratti a termine devono sapere che hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori inquadrati a tempo indeterminato al medesimo livello di inquadramento, in termini di retribuzione mensile, di ratei di tredicesima in busta paga, anche in caso di part-time o apprendistato.

Ma è importante controllare quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, che generalmente è indicato nel contratto a tempo determinato stipulato.

La tredicesima nel contratto a termine dipende da questi aspetti:

  • numero di ratei maturati considerando almeno 15 giorni nel mese;
  • data della conclusione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, anche in caso di proroga o rinnovo del contratto a tempo determinato.

Questi due aspetti sono importanti perché la durata del rapporto incide sul numero di ratei maturati e di conseguenza sull'ammontare della tredicesima pagata in busta paga, pur se la retribuzione spettante è uguale tra lavoratori con contratto a termine e lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Calcolo dei ratei di tredicesima nel contratto a termine

Il primo aspetto importante è che il numero di ratei di tredicesima dipende dal momento dell'erogazione della tredicesima stessa.

Abbiamo visto che il diritto alla tredicesima scatta, secondo quanto previsto dal CCNL, nel mese di dicembre, in occasione del Natale, quindi con erogazione della tredicesima entro il 25 dicembre. Questo anche se il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato è iniziato da poco o non è finito, quindi è in corso.

Il diritto alla tredicesima scatta altresì al termine del rapporto di lavoro, anche se la conclusione del rapporto per scadenza del termine, interviene durante l'anno.

Questo in quanto, alla scadenza del contratto, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, permessi non goduti, alla retribuzione a titolo di TFR e tutti gli emolumenti di fine rapporto compreso i ratei maturati delle mensilità aggiuntive, che nel caso della tredicesima nel contratto a termine sono i ratei maturati dal 1 gennaio o dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro.

Maturazione rateo di tredicesima. Il rateo di tredicesima matura secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, che va assolutamente consultato. In genere i CCNL prevedono il diritto al singolo rateo di tredicesima al raggiungimento o superamento dei 15 giorni di rapporto di lavoro. Ma alcuni CCNL prevedono la maturazione dei ratei in base ai mesi interi di servizio prestato. Altri possono prevedere particolarità ulteriori.

Vediamo ora alcuni esempi indicativi.

Esempio: contratto a termine dal 1 dicembre al 31 marzo. In questo caso, si ha un contratto a tempo determinato di 4 mesi. Il lavoratore percepirà nel primo mese di lavoro oltre che lo stipendio di dicembre anche un solo rateo di tredicesima. Al termine del rapporto di lavoro percepirà altri tre ratei di tredicesima dovuti ai mesi lavorati dal mese di gennaio al mese di marzo.

Esempio: contratto a termine dal 18 dicembre al 31 marzo. In questo caso, il contratto di lavoro dura meno di 4 mesi o meglio meno di 3 mesi e 15 giorni di calendario. Infatti, il lavoratore il primo mese percepirà solo la mensilità di dicembre, non la tredicesima in quanto il rapporto di lavoro nel mese di dicembre non consente la maturazione di un rateo di tredicesima, perché inferiore ai 15 giorni di rapporto. A confermare il tutto è la normativa sulla tredicesima nel CCNL, quindi occorre leggere quanto ivi previsto.

Esempio: contratto a termine dal 18 dicembre al 14 aprile. In questo caso, la durata del rapporto è inferiore ai 4 mesi, ma superiore ai 3 mesi e 15 giorni di calendario. Quindi nel primo mese il lavoratore percepirà la sola retribuzione del mese di dicembre, l'anno successivo i ratei retribuiti sono quattro e non tre, in quanto scatta il diritto al rateo aggiuntivo, nonostante ad aprile sono 14 giorni di lavoro, perché vanno considerati anche i 13 giorni lavorati a dicembre. Questo vale solo per i CCNL che legano la maturazione dei ratei di tredicesima alla durata di almeno 15 giorni, ma se il CCNL prevede che la maturazione dei ratei è in base ai mesi interi di servizio prestato, i ratei di tredicesima spettanti scendono a tre e non salgono a quattro. Sarebbero saliti a quattro se il termine del rapporto di lavoro fosse stato il 18 aprile, completando un mese intero di servizio prestato, che generalmente è da considerarsi di 30 giorni di calendario.

Tredicesima e rinnovo o proroga del contratto a termine

C'è una sostanziale differenza tra rinnovo e proroga del contratto a termine ai fini del calcolo della tredicesima.

La proroga del contratto a tempo determinato è uno spostamento in avanti della data di fine rapporto nell'ambito dello stesso contratto a tempo determinato.

Il rinnovo del contratto a termine è invece la stipula di un successivo contratto a tempo determinato, quindi interrompendo, o per meglio dire concludendo, il primo dal punto di vista retributivo.

A livello di maturazione, calcolo e pagamento della tredicesima, nel caso del rinnovo avviene una singola erogazione della tredicesima per ogni contratto a tempo determinato e quindi per ogni rinnovo successivo.

Nel caso di proroga del termine apposto nel contratto iniziale, invece, il contratto si intende "prolungato" ed unico, e quindi la tredicesima verrà pagata a dicembre (quindi in corso di rapporto a termine, anche prorogato) o nel momento della conclusione del rapporto a tempo determinato alla scadenza del termine post proroga.

Vediamo alcuni esempi.

Esempio: contratto a termine dal 1 gennaio al 31 marzo. Rinnovo dal 1 aprile al 30 giugno. In questo caso i rapporti in termini di tredicesima sono due ed i calcoli, la maturazione dei ratei e il pagamento è separato. Nel caso in questione, il lavoratore nel primo contratto a termine matura tre ratei di tredicesima erogati nel mese di marzo. Nel successivo rinnovo matura altri tre ratei di tredicesima erogati a giugno in occasione della conclusione del rapporto di lavoro.

Esempio: contratto a termine dal 1 gennaio al 12 marzo. Rinnovo dal 1 aprile al 10 maggio. In questo caso non si possono "unire" i 12 giorni di marzo con i 10 giorni di maggio. Il lavoratore in questione ha due rapporti, nel primo ha diritto a due ratei di tredicesima maturati a gennaio e febbraio, quindi nessun rateo maturato a marzo. E nel secondo rapporto ha diritto ad un rateo maturato ad aprile, con maggio privo di maturazione di ratei. Questo sempre se nel CCNL è prevista la maturazione dei ratei con durata di almeno 15 giorni.

Esempio: contratto a tempo determinato dal 1 gennaio al 31 marzo prorogato fino al 30 giugno, poi nuovamente prorogato fino al 31 dicembre. In questo caso le proroghe spostano il pagamento della tredicesima. Il lavoratore in questione, nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro, percepirà dodici ratei di tredicesima, maturati da gennaio a dicembre.

Esempio: contratto a tempo determinato dal 1 febbraio al 30 settembre, prorogato fino al 31 gennaio. In questo caso il rapporto di lavoro, compreso proroga, dura complessivi dodici mesi. Nel primo anno, a dicembre, il lavoratore percepirà in busta paga undici ratei da febbraio a dicembre. Poi al termine del rapporto di lavoro, nella mensilità di gennaio dell'anno successivo, percepirà quell'unico rateo di tredicesima maturato in quell'anno.

Calcolo della tredicesima in busta paga

Una volta individuato il numero di ratei spettanti a dicembre o alla conclusione del rapporto di lavoro, il grosso è fatto, in quanto i lavoratori con contratto a tempo determinato hanno i medesimi diritti in termini di retribuzione della tredicesima dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo livello di inquadramento.

Sia per gli operai, che per gli impiegati e gli apprendisti, la tredicesima viene calcolata prendendo a riferimento la normale retribuzione o retribuzione globale di fatto vigente a dicembre o nel mese di conclusione del rapporto di lavoro. Si tratta della sommatoria della paga base o minimo stipendiale, dell'indennità di contingenza, dell'eventuale EDR o terzo elemento, degli eventuali scatti di anzianità e superminimi o altri elementi retributivi fissi e continuativi spettanti in busta paga.

Nel caso degli impiegati la tredicesima viene erogata in base ai ratei maturati, nel caso degli operai a tempo determinato, la tredicesima viene calcolata in base ai ratei rapportati al divisore orario indicato nel CCNL diviso dodici. Questo può generare confusione nei lavoratori, in quanto nella loro busta paga la tredicesima è erogata in numero di ore retribuite sulla base della paga o retribuzione oraria.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario indicato nel CCNL. Se ad esempio il divisore è 168 o 173, allora ogni rateo di tredicesima è pari a 168 o 173 diviso 12.

Se poi il rapporto è part-time a tempo determinato, occorre anche riparametrate il rateo di tredicesima in base alla percentuale del part-time.

Esempio: Contratto a termine impiegato full-time da gennaio a dicembre. In questo caso spettano dodici ratei della normale retribuzione mensile (paga base, indennità di contingenza, EDR o terzo elemento, eventuali scatti di anzianità e superminimo, ecc.). Quindi sostanzialmente spetta un mese intero di stipendio, calcolato sulla retribuzione di dicembre (nel caso fossero intervenuti aumenti da rinnovo CCNL).

Esempio: Contratto a termine impiegato full-time da marzo a dicembre. In questo caso spettano nove ratei su dodici della retribuzione mensile in vigore a dicembre.

Esempio: Contratto a termine operaio full-time da gennaio a dicembre. Se nella busta paga dell'operaio come normale retribuzione viene indicata la retribuzione oraria, quest'ultima è determinata dividendo la paga base, l'indennità di contingenza, l'EDR o terzo elemento, gli eventuali scatti di anzianità, l'eventuale superminimo e tutti gli altri elementi fissi e continuativi, per il divisore orario. Poniamo che il divisore orario è 173. A quel punto al lavoratore spettano per ogni rateo di tredicesima mensile un numero di ore pari a 173 diviso 12, ossia 14,42 ore retribuite.

Esempio: Contratto a termine operaio full-time da marzo a dicembre. In questo caso spettano 9 ratei da 14,42 ore retribuite, ossia 129,78 ore retribuite.

Tredicesima tempo determinato: calcolo netto in busta paga

Anche il lavoratore a tempo determinato, così come il lavoratore a tempo indeterminato, una volta stabilito quanti ratei di tredicesima sono stati maturati durante il contratto a termine, ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo e quindi il calcolo della tredicesima per ogni rateo maturato.

Anche il lavoratore a tempo determinato ha diritto all'esonero contributivo del 2% o 3%, ossia il risparmio sui contributi da pagare a carico del lavoratore. Ed analogamente, non ha diritto alla detrazione per lavoro dipendente sulla tredicesima, perché spetta per la mensilità di dicembre.

Quindi il lavoratore paga l'aliquota Irpef senza detrazioni, quindi nella misura del 23% fino a 1.250 euro di tredicesima, del 25% da 1250,01 euro fino a 2.333,33 euro, del 35% da 2.333,34 euro fino a 4.166,66 euro e del 43% oltre.

Ecco l'approfondimento sulla tredicesima dal lordo al netto in busta paga.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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