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8 Novembre 2023
17:00

Tredicesima contratto farmacie private: dal lordo al netto in busta paga

I dipendenti assunti con CCNL Farmacie private, sia urbane che rurali, hanno diritto al pagamento della tredicesima mensilità in coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno. Il calcolo tredicesima secondo il contratto collettivo delle Farmacie private va effettuato per ratei e in base alla retribuzione mensile di fatto (retribuzione base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, EDR e gli altri elementi fissi e continuativi). Vediamo il calcolo della tredicesima netta per lavoratori full-time e part-time, la normativa della tredicesima mensilità dei farmacisti, come funziona in caso di assunzione, licenziamento o dimissione durante l’anno, gravidanza o maternità, paternità, ferie, permessi ROL, festività, infortunio, congedo matrimoniale, assenze ingiustificate e aspettativa non retribuita.

Tredicesima contratto farmacie private: dal lordo al netto in busta paga
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tredicesima contratto farmacie private dal lordo al netto

La tredicesima mensilità spetta ai dipendenti delle farmacie assunti con CCNL Farmacie private, sia urbane che rurali, in coincidenza con la Vigilia di Natale. L’importo da pagare è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori subordinati, a tutti i farmacisti, anche in caso di rapporti di lavoro iniziati o conclusi durante l’anno.

Il calcolo dei ratei di tredicesima e dell'importo tredicesima spettante in busta paga dipende dalla maturazione della tredicesima durante l'anno e dalle voci stipendiali fisse e continuative che formano la retribuzione di fatto del lavoratore nel mese di dicembre ogni anno.

La tredicesima mensilità nel contratto per i farmacisti, o per meglio dire tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie private, è disciplinata all’art. 66.

Vediamo gli aspetti normativi e pratici della tredicesima nel CCNL Farmacie private.

Tredicesima mensilità nel CCNL Farmacie private

Nel CCNL Farmacie private la tredicesima è regolata dall’articolo 66. I dipendenti delle farmacie private beneficiano di una mensilità aggiuntiva in coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, nello specifico la tredicesima.

L’ importo di tale mensilità aggiuntiva è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Al primo comma l’art. 66 del CCNL Farmacie private stabilisce che: “In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari”.

Quindi, in un solo comma abbiamo sia l’indicazione della data di pagamento della tredicesima sia dell’importo della tredicesima stessa.

Tredicesima farmacisti: quando arriva

Per quanto riguarda il termine entro il quale la tredicesima va corrisposta ai lavoratori “in coincidenza con la Vigilia di Natale”. Quindi, questo significa che la tredicesima va pagata entro il 24 dicembre di ogni anno.

Quindi, il datore di lavoro deve assicurare il pagamento della tredicesima ai lavoratori in modo che lo stesso possa godere della mensilità aggiuntiva nel periodo natalizio e prenatalizio.

La vigilia di Natale è però intesa il periodo antecedente il Natale. La finalità della mensilità aggiuntiva, chiamata anche gratifica natalizia, è quella di assicurare al lavoratore una dotazione economica in occasione della festività del Natale, pertanto è bene che il datore di lavoro assicuri il pagamento nelle due settimane prima del Natale.

CCNL Farmacie private: calcolo tredicesima in busta paga

Per quanto riguarda l’ammontare della tredicesima nel CCNL Farmacie private, il calcolo è pari ad “una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari".

Si tiene quindi come riferimento la retribuzione di dicembre anche se durante l'anno di maturazione della gratifica sono intervenuti aumenti della retribuzione.

Quale è la retribuzione di fatto

La retribuzione di fatto viene disciplinata dall'art. 58 del CCNL Farmacie private che tratta la "Composizione della retribuzione":

"La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge".

L'art. 57 del CCNL Farmacie private, che viene richiamato nell'art. 58 per il calcolo della retribuzione di fatto, tratta sempre la composizione della retribuzione e stabilisce quale è la "normale retribuzione".

Secondo l'art. 57 del CCNL, "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente C.C.N.L.;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente C.C.N.L.;
e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di euro 10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità".

Sostanzialmente, quindi, la retribuzione fissa e continuativa indicata generalmente nella parte alta del cedolino paga, ossia il totale delle retribuzioni stipendiali fisse, è base di calcolo della tredicesima.

Calcolo ratei di tredicesima

Per determinare l'importo della tredicesima in busta paga, occorre prima di tutto determinare il numero di ratei spettanti e poi va determinata la retribuzione spettante per ogni rateo di tredicesima.

Sempre secondo quanto stabilito dal CCNL Farmacie private, dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Il lavoratore che ha prestato l'attività lavorativa per tutto l'anno solare, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre, avrà diritto a dodici ratei di tredicesima su dodici spettanti.

Una volta determinati i ratei, la retribuzione fissa e continuativa diviso i dodici ratei e moltiplicata per i ratei spettanti, forma l'importo lordo in busta paga della tredicesima mensilità.

Nel caso dei lavoratori inquadrati come operai, la tredicesima viene espressa in ore retribuite. In questo caso, il lavoratore che ha diritto alla tredicesima piena percepirà 173 ore retribuite (sarebbe il divisore convenzionale orario previsto dal CCNL).

Nel caso di lavoro inferiore all'anno, percepirà tanti dodicesimi di 173 ore per ogni mese di lavoro prestato nell'anno.

Tredicesima per lavoratori assunti durante l’anno

Hanno diritto alla tredicesima mensilità anche i lavoratori assunti o cessati durante l’anno. In questo caso la tredicesima non sarà corrisposta per l’importo pieno (12 ratei), bensì l’importo da corrispondere sarà calcolata in base al periodo di lavoro prestato nell'anno.

La tredicesima, aggiuntiva all'ordinario stipendio mensile, verrà erogata in relazione ai mesi in cui il lavoratore ha prestato l'attività lavorativa durante l’anno.

L’art. 66 del CCNL Farmacie private, nello specifico, stabilisce che: “nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella farmacia”.

Quindi, per i dipendenti che iniziano (o terminano) il rapporto di lavoro durante l’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di tredicesima per quanti sono i mesi di servizio prestati nella farmacia.

Tredicesima per lavoratori a provvigioni o a percentuali

Il CCNL Farmacie private all’art.66 stabilisce anche come comportarsi in relazione al pagamento della tredicesima per i dipendenti pagati in tutto o in parte con provvigioni o percentuali.

Nello specifico il contratto collettivo all’art.66 stabilisce che:

“Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso la farmacia”.

Quindi, in questo caso non si considera come parametro di riferimento per il pagamento della tredicesima l’ultima mensilità, bensì la media delle provvigioni o delle percentuali maturate durante l’anno o nel minor periodo di servizio prestato presso la farmacia.

Calcolo netto tredicesima farmacisti

La tredicesima in busta paga è più bassa dello stipendio normale. Questo è dovuto alla circostanza che sulla tredicesima non spettano le detrazioni per lavoro dipendente e quindi il lavoratore nella sua qualità di contribuente paga sulla tredicesima l'imposta Irpef lorda.

Negli anni 2023 e 2024 ai lavoratori spetta l'esonero contributivo nella misura del 6% o 7% che nell'anno 2023 si riduce sulla tredicesima al 2% o 3%. Per maggiori informazioni ecco l'approfondimento sulla tredicesima 2023 dal lordo al netto in tasca.

Calcolo netto tredicesima in busta paga lavoratori full-time CCNL Farmacie private

Esponiamo nella tabella che segue, in base alle tabelle retributive del CCNL Farmacie private e quindi lo stipendio lordo in base al livello di inquadramento, quale è il netto della tredicesima in caso di lavoratore a tempo pieno che ha lavorato tutto l'anno solare e quindi ha diritto ad una mensilità aggiuntiva piena.

Ecco la tabella per ogni livello di inquadramento per farmacie urbane (full-time):

Calcolo tredicesima full-time Livello 6° Livello 5° Livello 4° Livello 3° Livello 2° Livello 1°
Tredicesima lorda (a) 1,327.25 € 1,421.37 € 1,542.75 € 1,659.50 € 1,747.88 € 1,969.97 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 121.97 € 130.62 € 141.78 € 152.51 € 160.63 € 181.04 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -39.82 € -42.64 € -46.28 € -49.78 € -52.44 € -39.40 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 82.16 € 87.98 € 95.50 € 102.72 € 108.19 € 141.64 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,245.09 € 1,333.39 € 1,447.25 € 1,556.78 € 1,639.69 € 1,828.33 €
Imposta Irpef (g) 286.18 € 310.01 € 340.76 € 370.33 € 392.72 € 443.65 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 958.92 € 1,023.37 € 1,106.50 € 1,186.45 € 1,246.97 € 1,384.68 €
Calcolo tredicesima full-time Livello 6°
Tredicesima lorda (a) 1,327.25 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 121.97 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -39.82 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 82.16 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,245.09 €
Imposta Irpef (g) 286.18 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 958.92 €
Calcolo tredicesima full-time Livello 5°
Tredicesima lorda (a) 1,421.37 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 130.62 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -42.64 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 87.98 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,333.39 €
Imposta Irpef (g) 310.01 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 1,023.37 €
Calcolo tredicesima full-time Livello 4°
Tredicesima lorda (a) 1,542.75 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 141.78 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -46.28 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 95.50 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,447.25 €
Imposta Irpef (g) 340.76 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 1,106.50 €
Calcolo tredicesima full-time Livello 3°
Tredicesima lorda (a) 1,659.50 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 152.51 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -49.78 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 102.72 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,556.78 €
Imposta Irpef (g) 370.33 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 1,186.45 €
Calcolo tredicesima full-time Livello 2°
Tredicesima lorda (a) 1,747.88 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 160.63 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -52.44 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 108.19 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,639.69 €
Imposta Irpef (g) 392.72 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 1,246.97 €
Calcolo tredicesima full-time Livello 1°
Tredicesima lorda (a) 1,969.97 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 181.04 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -39.40 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 141.64 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1,828.33 €
Imposta Irpef (g) 443.65 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 1,384.68 €

Ecco la tabella per ogni livello di inquadramento per farmacie rurali (full-time):

Calcolo tredicesima full-time Livello 6° Livello 5° Livello 4° Livello 3° Livello 2° Livello 1°
Tredicesima lorda (a) 1.294,93 € 1.385,41 € 1.502,06 € 1.614,30 € 1.699,24 € 1.912,80 €
contributi previdenziali 9.19% (c) 119,00 € 127,32 € 138,04 € 148,35 € 156,16 € 175,79 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -38,85 € -41,56 € -45,06 € -48,43 € -50,98 € -38,26 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 80,16 € 85,76 € 92,98 € 99,93 € 105,18 € 137,53 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 1.214,77 € 1.299,65 € 1.409,08 € 1.514,37 € 1.594,06 € 1.775,27 €
Imposta Irpef (g) 277,99 € 300,91 € 330,45 € 358,88 € 380,40 € 429,32 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Netto in tasca (f-g+h) 936,78 € 998,75 € 1.078,63 € 1.155,49 € 1.213,66 € 1.345,95 €

Calcolo netto tredicesima in busta paga lavoratori part-time CCNL Farmacie private

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, ovviamente la retribuzione è ridotta. Esponiamo il calcolo in caso di part-time al 50%. In questo caso i lavoratori hanno diritto ad una tassazione inferiore perché il reddito annuale è più basso. Ma comunque sulla tredicesima non spettano né le detrazioni per lavoro dipendente né il trattamento integrativo, perché già calcolato nella mensilità di dicembre.

Ecco la tabella per ogni livello di inquadramento per farmacie urbane (part-time):

Calcolo tredicesima full-time Livello 6° Livello 5° Livello 4° Livello 3° Livello 2° Livello 1°
Tredicesima lorda (a) 663.63 € 710.68 € 771.38 € 829.75 € 873.94 € 1,044.08 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 60.99 € 65.31 € 70.89 € 76.25 € 80.32 € 95.95 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -19.91 € -21.32 € -23.14 € -24.89 € -26.22 € -20.88 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 41.08 € 43.99 € 47.75 € 51.36 € 54.10 € 75.07 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 622.55 € 666.69 € 723.63 € 778.39 € 819.84 € 969.01 €
Imposta Irpef (g) 143.19 € 153.34 € 166.43 € 179.03 € 188.56 € 222.87 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 479.36 € 513.35 € 557.19 € 599.36 € 631.28 € 746.14 €

Ecco la tabella per ogni livello di inquadramento per farmacie rurali (part-time):

Calcolo tredicesima full-time Livello 6° Livello 5° Livello 4° Livello 3° Livello 2° Livello 1°
Tredicesima lorda (a) 647.46 € 692.70 € 751.03 € 807.15 € 849.62 € 956.40 €
contributi previdenziali 9,19% (c) 59.50 € 63.66 € 69.02 € 74.18 € 78.08 € 87.89 €
Esonero contributivo 2% o 3% (d) -19.42 € -20.78 € -22.53 € -24.21 € -25.49 € -19.13 €
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) 40.08 € 42.88 € 46.49 € 49.96 € 52.59 € 68.77 €
Imponibile fiscale (f) (a-e) 607.39 € 649.83 € 704.54 € 757.19 € 797.03 € 887.63 €
Imposta Irpef (g) 139.70 € 149.46 € 162.04 € 174.15 € 183.32 € 204.16 €
Detrazioni per lavoro dipendente (h) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Netto in tasca (f-g+h) 467.69 € 500.37 € 542.50 € 583.03 € 613.71 € 683.48 €

Tredicesima in caso di gravidanza

Il CCNL Farmacie private regola nello specifico cosa accade alle lavoratrici in caso di tredicesima in periodo di allattamento o puerperio.

Nello specifico il contratto collettivo delle farmacie private stabilisce che "per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio (regolati dal D.lgs. n. 151/2001) la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 58″.

I periodi di assenza obbligatoria per gravidanza sono i 5 mesi del congedo obbligatorio di maternità, dove la lavoratrice percepisce l'indennità di maternità erogata dall'Inps per il tramite del datore di lavoro.

Tredicesima e assenze da lavoro

La tredicesima mensilità matura per tutti i lavoratori, ivi compreso i dipendenti delle farmacie private in caso di assenza per:

  • congedo matrimoniale;
  • ferie, permessi retribuiti e festività;
  • infortunio;
  • malattia;
  • maternità e paternità;
  • riposi giornalieri fino all'anno del bambino.

La tredicesima mensilità non matura in caso di:

  • aspettativa non retribuita;
  • assenze ingiustificate;
  • sospensione per provvedimento disciplinare;
  • sciopero;
  • malattia dei figli;
  • assenza malattia bambino con meno di 3 anni;
  • congedo parentale.

Il contratto delle farmacie private prevede che "dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto".

Il richiamo è a tutti i casi in cui il lavoratore non percepisce la retribuzione, come ad esempio l'aspettativa non retribuita e gli altri casi elencati.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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