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9 Dicembre 2023
13:00

Tredicesima nel contratto Telecomunicazioni: come funziona

Nel contratto Telecomunicazioni è previsto il pagamento della tredicesima entro la Vigilia di Natale. Spetta un rateo di tredicesima per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di rapporto di lavoro nell'anno solare di erogazione della tredicesima. Il calcolo della tredicesima va effettuato sul trattamento economico minimo (T.E.M.), ossia minimo stipendiale, contingenza, scatti di anzianità, E.D.R., ma anche su alcuni elementi del trattamento economico complessivo (T.E.C.) previsto dal CCNL Telecomunicazioni. In particolare, dopo il rinnovo del contratto, è incluso nella tredicesima il nuovo elemento Retributivo di Settore (E.R.S.) e da aprile 2021 è incluso l'elemento retributivo separato. Esclusi una tantum, elemento di garanzia retributiva e maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare. Vediamo tutte le informazioni.

Tredicesima nel contratto Telecomunicazioni: come funziona
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tredicesima nel contratto Telecomunicazioni come si calcola

La tredicesima mensilità nel contratto Telecomunicazioni va corrisposta alla Vigilia di Natale ed è pari all'intera retribuzione mensile percepita. Nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno solare, vanno riconosciuti tanti dodicesimi per ogni mese di anzianità di servizio presso l'azienda.

L'articolo del CCNL per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di telecomunicazione firmato da Assotelecomunicazioni-Asstel e i sindacati Sic-Cigl, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, meglio conosciuto come CCNL Telecomunicazioni, che disciplina la tredicesima è l'articolo 42 – tredicesima mensilità:

"L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda.

La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra".

Accompagna l'articolo 42 del CCNL Telco una "Dichiarazione a verbale":

"Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le Parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di altre eventuali retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative".

A chi spetta e quando va pagata la tredicesima

La prima cosa da sapere è che la tredicesima mensilità nel contratto telecomunicazioni, o i ratei di tredicesima nel caso di rapporti di lavoro inferiori all'anno solare intero, spetta a tutti i lavoratori subordinati.

Quindi la tredicesima spetta in caso di contratto a tempo determinato o contratto a termine, contratto a tempo indeterminato, part-time o full-time, apprendistato e tutte le formule contrattuali previste dal contratto Telecomunicazioni.

La tredicesima va pagata entro la Vigilia di Natale, ossia in occasione della ricorrenza natalizia.

Calcolo ratei di tredicesima

I ratei di tredicesima maturano da gennaio a dicembre dell'anno di erogazione. Ossia il numero di ratei spettanti dipende dai mesi dell'anno solare di durata del rapporto di lavoro.

Coloro che hanno lavorato tutto l'anno solare, avranno diritto alla tredicesima in misura piena.

Diverso è il discorso di contratti di lavoro iniziati o cessati durante l'anno. In questo caso il contratto collettivo stabilisce che "Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero".

Questo vuol dire che ad esempio un rapporto di lavoro iniziato il 1 febbraio, consentirà la maturazione di undici ratei su dodici.

Mentre un rapporto di lavoro iniziato il 20 febbraio, consente la maturazione dei ratei dal primo del mese successivo, quindi da marzo per un totale di dieci ratei su dodici, in quanto la frazione di mese di febbraio è inferiore ai quindici giorni di calendario.

Calcolo importo della tredicesima

Una volta individuati i ratei di tredicesima spettante, occorre individuare il parametro di riferimento stipendiale. Ossia la retribuzione sulla quale poi si calcola la tredicesima.

Il contratto collettivo parla di "tredicesima di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita".

Occorre far riferimento agli elementi fissi e continuativi dello stipendio nella busta paga del lavoratore, che è calcolata secondo il livello di inquadramento contrattuale del lavoratore, l'anzianità di servizio e la presenza nell'accordo tra le parti di eventuali elementi aggiuntivi come il superminimo.

Ma nel settore vi sono degli elementi retributivi inclusi ed esclusi, affrontiamoli, anche perché il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni ha incluso alcuni emolumenti importanti come l'ERS.

Calcolo tredicesima tra TEM, ERS e TEC

Tra gli elementi che compongono la retribuzione mensile utile per il calcolo della tredicesima vi sono gli elementi retributivi del trattamento economico minimo (T.E.M.) previsto dal CCNL Telecomunicazioni, ossia gli elementi della retribuzione contrattuale quali:

  • minimo stipendiale,
  • dell'ex indennità di contingenza
  • e l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.).

A questi elementi va aggiunto l'importo degli scatti di anzianità.

Sono da considerare inclusi nel calcolo della retribuzione mensile e quindi della retribuzione contrattuale utile per il calcolo della tredicesima mensilità o gratifica natalizia anche degli elementi del trattamento economico complessivo (T.E.C.) previsto dal CCNL Telecomunicazioni. In particolare è incluso nella tredicesima l'Elemento Retributivo di Settore (E.R.S.).

L'Elemento Retributivo di Settore (E.R.S.) è stato introdotto dall'accordo di rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del 12 novembre 2020 e spetta dal 1 aprile 2021.

Non è da confondere con l'Elemento retributivo separato, perché quest'ultimo anche se si chiama ERS, è erogato dal luglio 2018 ed è una erogazione che viene considerata di importo "escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di   retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi". Quindi escluso dal calcolo della tredicesima.

Il rinnovo del contratto collettivo del 2020, con effetto da aprile 2021, introduce l'erogazione dell'Elemento retributivo di Settore (E.R.S.), incluso nel calcolo della tredicesima (o per meglio dire emolumento non comprensivo di tredicesima).

Stabilisce inoltre che l'ex ERS (ossia l'Elemento retributivo separato), escluso dal calcolo della tredicesima perché di importo comprensivo della tredicesima stessa) confluisce nel nuovo ERS (ossia l'Elemento retributivo di Settore), con la conseguenza che nella tredicesima dell'anno 2021 i lavoratori vedranno la retribuzione posta a base di calcolo della tredicesima sia l'ex ERS che il nuovo ERS spettante dal 1 aprile 2021. Quindi spetterà la tredicesima dall'anno 2021 calcolata su entrambi gli ERS.

Non solo, le quote di aumento dell'ERS (nuovo elemento retributivo di Settore), saranno due, una ad aprile 2021 e l'altra a dicembre 2021, pertanto aumenteranno l'importo della tredicesima.

L'elemento di garanzia retributiva così come gli una tantum derivanti da rinnovi del CCNL (esempio 450 euro in due tranche) sono invece emolumenti quantificati compreso tredicesima e quindi non rientrano nel calcolo della tredicesima da erogarsi in occasione della ricorrenza natalizia.

Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare

Sono esclusi dal calcolo della retribuzione tredicesima le maggiorazioni percepite in busta paga per lavoro supplementare in caso di part-time, lavoro straordinario, festivo e notturno previsti dai commi 10 e 11 dell'articolo 30 del CCNL Telecomunicazioni.

Il contratto collettivo infatti prevede al comma 12 che le maggiorazioni "non sono utili al fine del computo dei vari istituti contrattuali e di legge a corresponsione indiretta e differita, in quanto sono già comprensive della loro eventuale incidenza sugli stessi".

Retribuzione oraria e tredicesima

In alcuni casi la tredicesima può essere esposta in busta paga ed erogata in ore. In quel caso una volta individuata la retribuzione posta a base di calcolo della retribuzione, i dodicesimi spettanti dovranno essere calcolati su base oraria.

L'articolo 40 del CCNL Telecomunicazioni stabilisce la "Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera", indicando che il divisore orario è 173.

Ebbene, per ogni rateo mensile di tredicesima spettante spettano 173 diviso 12, ossia 14,42 ore di tredicesima, ovviamente per un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di part-time, tale numero di ore mensili di rateo di tredicesima andranno riparametrate secondo la percentuale di part-time svolto, ossia l'orario di lavoro ridotto contrattuale.

Tredicesima e periodi di malattia, infortunio e maternità

Come abbiamo visto, l'articolo 42 del CCNL Telecomunicazioni contiene una "Dichiarazione a verbale", che è la seguente: "Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le Parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di altre eventuali retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative".

Questa dichiarazione richiama quanto previsto nel rapporto tra tredicesima e assenze da lavoro quali malattia, infortunio sul lavoro e gravidanza o maternità. Durante queste assenze il lavoratore ha diritto alla retribuzione, quindi spetta la quota di tredicesima.

In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsabile della retribuzione al 100% nei primi 180 giorni di calendario, mentre la retribuzione scende al 50% per 185 giorni di calendario.

Ebbene, in questo caso, l'indennità di malattia erogata dall'Inps è comprensiva di rateo di tredicesima, ma essendo il datore di lavoro obbligato ad integrare la retribuzione, dovrà integrare anche la tredicesima pagandola interamente. Questo nei periodi di diritto alla retribuzione al 100%. Nei periodi di diritto alla retribuzione al 50% anche il rateo di tredicesima andrà parametrato.

Analogo ragionamento per i periodi di infortunio sul lavoro e per i periodi di gravidanza collegati ad astensione obbligatoria per maternità, in quel caso la lavoratrice ha diritto all'integrazione dell'indennità di maternità Inps fino al 100% della retribuzione e quindi anche il diritto alla misura piena della tredicesima per quei mesi di assenza da lavoro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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