Detrazioni per figli, coniuge e familiari a carico [GUIDA]

I contribuenti italiani sono tenuti ogni anno a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L’imposta è determinata attraverso l’applicazione delle aliquote fiscali al reddito complessivo del contribuente, ivi compreso i familiari a carico. L’imposta da pagare effettivamente in busta paga o a seguito della consegna del modello 730 dipende però dalle detrazioni fiscali che abbattono l’imposta calcolata sul reddito. Tra le detrazioni vi sono le detrazioni per familiari a carico. Si tratta delle detrazioni che spettano alla famiglia (generalmente al padre o la madre in busta paga) per tutti quei familiari che hanno un reddito basso o non hanno reddito.
- 1Detrazioni per familiari a carico per gli anni 2016 e 2017
- 2Lo status di familiare a carico
- 3Conta il reddito complessivo
- 4Detrazioni per coniuge a carico 2016 e 2017
- 5Detrazioni per figli a carico 2016 e 2017
- 6Ripartizione tra genitori della detrazione per figli a carico
- 7La detrazione per figli a carico in caso di separazione
- 8Detrazioni per altri familiari a carico
- 9La detrazione per famiglie numerose
- 10Credito da ulteriore detrazione per famiglie numerose
- 11Detrazioni per carichi familiari residenti all’estero
- 12Detrazioni per pensionati residenti all’estero
- 13Attestazione delle condizioni di spettanza per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia
- 14Art. 12 - Detrazioni per carichi di famiglia
Detrazioni per familiari a carico per gli anni 2016 e 2017
A disciplinarle è l’art. 12 del TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia. Tale articolo del Testo unico delle imposte sui redditi comprende le seguenti detrazioni:
- Detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato);
- Detrazioni per figli a carico (naturali, riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati);
- Detrazioni per altri familiari a carico (indicati nell’art. 433 del codice civile: genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli, ecc.);
- Detrazioni per famiglie numerose (con almeno 4 figli).
Un ulteriore detrazione è prevista per residenti all'estero.
Ma come si calcolano le detrazioni per familiari a carico in busta paga? Come si calcolano le detrazioni per moglie a carico o figli a carico in busta paga? Vediamo tutte le informazioni utili.
Lo status di familiare a carico
La prima cosa da controllare è se il familiare per il quale si intende chiedere le detrazioni fiscali rientra nei parametri per lo status di familiare a carico.
Vediamo quale è l'importo per essere a carico. Per essere considerati a carico sia il coniuge che i figli, che i familiari a carico non devono superare come limite di reddito anno di €. 2.840,51. Tali detrazioni per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all’estero, mentre per quanto riguarda gli altri familiari la condizione è che risiedano con il dichiarante. Nei casi di variazione dei carichi familiari durante l’anno, come ad esempio i casi di nascita o morte o matrimonio o separazione, l’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi. Per maggiori informazioni vediamo lo status di familiare a carico.
Per quanto riguarda la fruizione delle detrazioni per i carichi di famiglia, normalmente a seguito della consegna annuale al datore di lavoro della richiesta di detrazioni (modulo detrazioni fiscali, da consegnare ad inizio anno o al verificarsi degli eventi di variazione precedentemente elencati), quest’ultimo applica le detrazioni mensilmente in busta paga, riducendo così l’irpef calcolata in busta sulla base dei carichi familiari comunicati.
Conta il reddito complessivo
Per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia e per calcolare l'importo delle detrazioni spettanti, è importante verificare il proprio reddito dal punto di vista fiscale.
Le detrazioni fiscali per familiari a carico sono calcolate con riferimento al reddito complessivo del contribuente (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) ed i parametri di calcolo sono indicati nell’art. 12 del TUIR. Il comma 2 infatti stabilisce che “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis (detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili”.
Il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; quindi, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.
Chiariti i concetti di status di familiare a carico e reddito complessivo, possiamo ora verificare a quanto ammontano le detrazioni fiscali spettanti per moglie o marito, figli e altri familiari a carico. Vediamo ora l’entità delle detrazioni fiscali in base a quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.
Detrazioni per coniuge a carico 2016 e 2017
La prima detrazione per familiari a carico disciplinata dall’art. 12 del TUIR è la detrazione per coniuge a carico. Quanto spetta di detrazione d’imposta al lavoratore che ha la moglie a carico o alla lavoratrice che ha il marito a carico?
La risposta è nel comma 1, lettera a) dell’art. 12 del TUIR: “Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia seguenti importi per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.
Il contribuente con una retribuzione superiore a 80.000 euro non ha diritto alla detrazione per coniuge a carico. Il comma 1 dell’art. 12 del TUIR comprende anche una maggiorazione: La detrazione spettante calcolata secondo quanto previsto sopra è aumentata di un importo pari a:
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.
Esempi. Se il reddito posseduto è di 35.100 euro, la detrazione è pari 690 euro aumentato di 20 euro, quindi 710 euro totali annui di detrazione fiscale per coniuge a carico. Se il reddito è 14.000 euro, la detrazione è 800 meno il prodotto tra 110 euro e il rapporto tra 14.000, proprio reddito, e 15.000 euro. Quindi 800 più lo 0,93% (14.000/15.000) di 110 euro, ossia 800 più 102,66 euro. Totale 902,66 euro.
Computo della detrazione. Gli importi della detrazione fiscale per coniuge a carico devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico, computando in mesi sulla base dei mesi dell’anno nel quale il coniuge è carico e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
I periodi inferiori al mese sono comunque considerati per intero. Cioè se il 20 novembre c’è un evento che comporta il diritto ad un detrazione fiscale, ad esempio come il matrimonio che determina la condizione di coniuge a carico, essendo ad esempio il marito lavoratore dipendente e la neo moglie priva di un reddito proprio, i mesi da considerare per la detrazione per coniuge a carico sono due, novembre viene considerato per intero pur essendo intervenuto il matrimonio il 20 novembre.
Esempio. Reddito complessivo 20.000 euro, mesi a carico della moglie a seguito di matrimonio pari a 5. A questo punto la detrazione spettante di 690 euro va rapportata a 5 mesi su 12 annui, ossia spetta al marito lavoratore dipendente, sempre se la moglie non supera i 2.840,51 euro di reddito proprio nell’anno ai fini dello status di familiare a carico, la cifra di 287,50 euro come detrazione per coniuge a carico.
Ma come si calcolano le detrazioni per coniuge a carico in busta paga? Bisogna considerare che il programma paghe del datore di lavoro calcola le detrazioni sulla base del reddito presunto, oppure, in alternativa, sulla base del reddito complessivo comunicato dal lavoratore presentando il modulo detrazioni.
Le indicazioni della circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007 sulla detrazione per coniuge a carico:
Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera a) del Tuir prevede, per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito.
In particolare, è previsto che:
1) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, dalla imposta lorda si detraggono 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro.
Il comma 4 del nuovo articolo 12 chiarisce che:
- se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 (RC/15.000) è uguale a “1”, la detrazione compete nella misura fissa di 690 euro;
- se, invece, tale rapporto è uguale a “0” la detrazione non compete;
- negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre decimali.
Tale calcolo è espresso dalla seguente formula: 800 – [110 x (RC / 15.000)]
Esempi di calcolo:
- con reddito complessivo pari a 15.000, la detrazione compete nella misura di 690 euro ( rapporto è uguale a 1);
- Con reddito complessivo uguale a zero, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero);
- Con reddito complessivo pari a 10.000: 800 – [110 x (10.000 / 15.000)]; 800 – [110 x 0,6666]; 800 – 73,33 = 727,67. la detrazione compete nella misura di euro 727,67.
Il valore indicato nella parentesi quadra, da sottrarre all’importo di euro 800, aumenta al crescere del reddito, fino ad arrivare a 110 euro quando il reddito è uguale a 15.000 euro.
Gli importi indicati dalla norma, di 800 e 110 euro, devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 12 dicembre il coniuge risulta a carico dell’altro coniuge per un mese. Pertanto il calcolo della detrazione spettante, a fronte di un reddito di 10.000 euro, sarà espresso dalla seguente formula:
- (800 : 12 x 1) – [(110 : 12 x 1) x (10.000 / 15.000)]
- (800 : 12 x 1) – [(110 : 12 x 1) x 0,6666 = 60,56
Al medesimo risultato si giunge rapportando al mese il risultato finale del calcolo di determinazione:
- 800 – [110 x (10.000 / 15.000)] = 726,66
- 800 – [110 x 0,6666 ] = 726,67 : 12 x 1= 60,56
2) se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro, dall’imposta lorda si detraggono 690 euro. Inoltre, ai sensi della lettera b), del comma 1, del nuovo articolo 12, del Tuir, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a:
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.
Il riferimento contenuto nella norma alla “detrazione spettante” implica che gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell’intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 9 luglio il coniuge risulta a carico per sei mesi e la detrazione spettante, a fronte di un reddito di 35.110 euro, sarà di euro 355 [(690/12 x 6) +10].
3) se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro dall’imposta lorda si detraggono 690 euro.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 12, se il rapporto è uguale a “0”, non spetta alcuna detrazione. Per determinare la detrazione effettiva il risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro cifre decimali.
Tale calcolo è espresso dalla seguente formula:
- 690 x [(80.000 – RC ) / 40.000]
- Con reddito complessivo uguale a euro 80.000, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero);
- Con reddito complessivo pari a 41.000: 690 x [(80.000 – 41.000 ) / 40.000]; 690 x [39.000 / 40.000]; 690 x 0,975 = 672,75. la detrazione compete nella misura di 672,75;
- Con reddito complessivo pari a 60.000: 690 x [(80.000 – 60.000 ) / 40.000]; 690 x [20.000 / 40.000]; 690 x 0,5 = 345,00. la detrazione compete nella misura di 345,00;
- Con reddito complessivo pari a 79.000: 690 x [(80.000 – 79.000 ) / 40.000]; 690 x [1.000 / 40.000]; 690 x 0,025 = 17,25. la detrazione compete nella misura di 17,25.
Detrazioni per figli a carico 2016 e 2017
La seconda detrazione per carichi di famiglia disciplinata dall'art. 12 del TUIR è la detrazione per i figli a carico. Ricordiamo che il limite di reddito per figlio a carico è di 2.840,51 euro. Per quanto riguarda la detrazione per figli a carico, essa viene indicata in misura teorica e poi per il calcolo effettivo bisogna considerare il proprio reddito complessivo. Vediamo in che modo.
Variazione delle detrazioni per figli a carico. La legge di Stabilità ha modificato, in miglioramento, le detrazioni fiscali per figli a carico spettanti dal 1 gennaio 2013 in poi. L’art. 1 comma 483 della legge n. 288 del 2012 ha infatti introdotto nuove detrazioni all’art. 12 comma 1 del TUIR per la parte c) dedicata ai figli a carico.
La detrazione per figli a carico teorica. Dall’imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo del contribuente richiedente (al netto degli oneri deducibili), si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici (da rapportare al reddito come specificato in seguito):
- 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (fino all’anno 2012 era 800 euro);
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (fino all’anno 2012 era 900 euro).
La detrazione per figli a carico è aumentata di un importo pari a:
- 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 (fino all’anno 2012 l’importo era di 220 euro);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico (questo importo è lo stesso del 2012, nessun incremento).
La detrazione teorica sarà di 1.620 euro annui per un figlio minore di tre anni portatore di handicap e di 1.820 euro annui per un figlio minore di tre anni portatore di handicap e che sia a carico insieme ad altri tre fratelli. Passiamo ora dalla detrazione teorica a quella pratica spettante, che dipende dal reddito complessivo del contribuente richiedente la detrazione per figli a carico.
Le detrazioni per i figli a carico spettano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione di familiare a carico, ossia un reddito posseduto dal figlio non superiore a 2.840,51 euro.
Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli (euro 200 ed euro 15.000) si applicano per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa.
La detrazione di cui sopra è teoria. Ora vediamo come si calcola l'importo delle detrazione per figli a carico in busta paga, tenendo conto che non esiste una formula di calcolo delle detrazioni per figli a carico, ma bisogna calcolare ogni singola detrazione in base al figlio e al reddito. Vediamo come.
La detrazione per figli a carico effettiva calcolata sul reddito. Chiarito l’ammontare delle detrazioni teoriche collegate allo stato di famiglia, alla composizione del nucleo familiare fiscalmente a carico del contribuente richiedente le detrazioni, per l’effettivo calcolo dell’ammontare della detrazione spettante per figli a carico, secondo quanto previsto dall’art. 12 del TUIR bisogna considerare il reddito posseduto dal contribuente richiedente e rapportarlo a 95.000 euro. Ossia che l’importo effettivamente spettante va calcolato col rapporto tra 95.000 euro, diminuito dal reddito posseduto dal contribuente, e 95.000 euro, e poi moltiplicato per la detrazione teorica.
L’importo base di 95.000 per il calcolo va considerato con riferimento a tutti i figli compreso il primo, va assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico e va applicato per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa (esempio nascita del secondo figlio a carico).
Nel reddito complessivo del contribuente va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Presenza di più figli. L’importo di 95.000 euro, inoltre, è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi se il lavoratore richiedente ha 3 figli, l’importo da rapportare al proprio reddito è pari a 95.000 più 30.000 euro, quindi 125.000 euro. L’importo aggiuntivo di 15.000 euro deve essere considerato sia al numeratore che al denominatore del rapporto sopra descritto.
Se il rapporto così calcolato è pari a zero, la detrazione non spetta. Ossia non spetta a coloro che posseggono un reddito di 95.000 euro (o 110.000 euro in caso di due figli, o 125.000 euro in caso di tre figli e così via). Negli altri casi il risultato del prodotto rapportato si assume nelle prime quattro cifre decimali, ossia mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento.
Esempi: Un figlio e reddito di 20.000 euro. La detrazione spettante è pari a 950 euro teoriche, la detrazione effettivamente spettante è pari a 749,93 euro annui, ossia a 950 euro teoriche moltiplicate per 0,7894 (troncato), che deriva dal rapporto tra (95.000-20.000)/95.000.
Esempi: 4 figli, uno con handicap e reddito di 20.000 euro. 4 figli sopra i tre anni e reddito di 25.000 euro. La detrazione teorica è pari a 950 euro per tre figli più 200 per ognuno dei 4 figli (oltre i tre figli). Il totale della detrazione teorica è di 4.600 euro annue (950 per 4 più 200 per 4). L’importo base sul quale rapportare il reddito è pari a 95.000 più 15.000 per i tre figli oltre il primo, quindi 140.000. Il calcolo della detrazione per figli a carico spettante è pari a 3.942,66 euro annui, ossia 4600 euro teoriche moltiplicate per 0,8571, che deriva dal rapporto tra (140.000-20.000)/140.000. Spetta inoltre la detrazione di 1.200 euro per famiglie numerose.
Esempi: Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l’altro minore di tre anni:
- 950 per il figlio maggiore di tre anni;
- 220 per il figlio minore di tre anni;
- 170 x [(95.000 + 15.000) – RC] : [95.000 +15.000].
Esempi: Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui uno minore di tre anni e uno portatore di handicap maggiore di tre anni:
- 950 per il figlio minore di tre anni;
- (950 + 400) = 1350, per il figlio portatore di handicap maggiore di tre anni;
- 2.300 x [(95.000 + 15.000) – RC] : [95.000 +15.000]
Esempi: Tre figli interamente a carico di un solo genitore di cui, due maggiori di tre anni a carico per 12 mesi e uno portatore di handicap minore di tre anni a carico per mesi 3:
- 950 + 950 = 1900, per i due figli maggiori di tre anni;
- (1220 + 400) : 12 x 3 = 405, per il figlio portatore di handicap minore di tre anni, a carico per tre mesi;
- 2305 x [(95.000 + 30.000) – RC] : 95.000 +30.000.
Esempi: Quattro figli interamente a carico di un solo genitore, di cui tre maggiori di tre anni e uno minore di tre anni, nato il 23 settembre. Il figlio più grande si sposa il 16 settembre e passa a carico del proprio coniuge. Si ricorda che per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
- (950 + 200) x 2 = 2.000, per i due figli maggiori di tre anni e a carico per tutto l’anno;
- (950 + 200) : 12 x 9 = 750, per il figlio che si sposa il 16 settembre;
- (1220 +200) : 12 x 4 = 367, per il figlio che nasce il 23 settembre;
3.117 x [(95.000 + 45.000) – RC] : [95.000 +45.000]Viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).
- Esempio 1. Se un figlio a carico del padre si sposa il 19 settembre e passa carico del proprio coniuge per il restante periodo dell’anno, la detrazione teorica spetterà per i 9/12 al padre e per i 4/12 al coniuge.
- Esempio 2. Se, ad esempio, un figlio a carico compia 3 anni il 12 maggio, la detrazione teorica dovrà essere assunta in misura pari a 5/12 di euro 1222 per i primi cinque mesi e in misura pari ai 7/12 di euro 950 per i restanti sette mesi.
Ripartizione tra genitori della detrazione per figli a carico
I genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione tra i coniugi infatti il TUIR è chiaro: nel caso non siano legalmente ed effettivamente separati, essa spetta ad entrambi nella misura del 50% ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
La scelta è quindi rimandata alla scelta dei coniugi, se non sono separati. E a quel punto è bene fare un calcolo di convenienza, laddove entrambi posseggano un reddito. Nel caso in cui uno dei due è incapiente fiscalmente, ossia non paga imposta Irpef, allora la scelta dovrà essere effettuata verso l’altro genitore, il quale usufruirà della detrazione per intero (sempre se ha il reddito complessivo più elevato).
La ripartizione tra coniugi delle detrazioni fiscali, non solo della detrazione per figli a carico, ma anche per le detrazioni per oneri e spese quali ad esempio la detrazione per spese sanitarie, segue determinate regole dettate dal TUIR e dell’Agenzia delle Entrate. Per approfondimenti, ecco l’articolo sulla ripartizione tra genitori delle detrazioni fiscali.
La norma prevede, inoltre, regole diverse nelle ipotesi di genitori separati, vediamole.
La detrazione per figli a carico in caso di separazione
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
L’Agenzia delle Entrate in apposite circolari ha pubblicato i criteri di ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione. Sono previste inoltre specifiche regole in caso di incapienza fiscale da parte di uno dei due ex coniugi. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per figli a carico in caso di separazione.
Detrazioni per altri familiari a carico
Oltre alla detrazione per coniuge e figli a carico, l’art. 12 del TUIR, che in seguito vi riportiamo, include tra le detrazioni per carichi di famiglia anche le detrazioni per altri familiari a carico, sempre che rientrino nello status di familiare a carico, ossia abbiano un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Chi sono gli altri familiari a carico. Per ogni altra persona, tra quelle indicate nell’art. 433 del codice civile, è possibile richiedere la detrazione per familiari a carico, diversa da quella destinata ai figli ed al coniuge. Si tratta dei seguenti parenti del contribuente richiedente le detrazioni fiscali:
- genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Può essere considerato tra gli altri familiari a carico anche il nipote nei confronti del nonno. Può rientrare tra gli altri familiari a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Può essere considerato tra gli altri familiari anche la nuora nei confronti della suocere. Ovviamente tutte queste persone devono avere lo status di familiare a carico, ossia non possedere un reddito superiore a 2840,51 euro.
La detrazione per familiari a carico. Ognuno dei parenti indicati nell’elenco, con il reddito inferiore al limite, se convivente con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, dà diritto ad una detrazione fiscale per il richiedente. Dall’imposta lorda si detrae la cifra di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
Il comma 1, lettera d) dell’art. 12 del TUIR recita infatti: “Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
La formula, come negli altri casi, è quindi 750 euro per il risultato di (80.000 meno reddito complessivo) / 80.000. Anche in questo caso se il rapporto è pari a zero, ossia il contribuente possiede 80.000 euro di reddito complessivo, la detrazione non spetta. Ed anche in questo caso vanno assunte nel calcolo le quattro cifre decimali con troncamento. Nel reddito complessivo sono da considerare anche i redditi da fabbricati soggetti alla cedolare secca sulle locazioni.
I soggetti aventi diritto alla detrazioni per familiari a carico sono quelli che abbiano effettivamente sostenuto il carico familiare risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria. La corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova (es. l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, ecc).
Esempi di calcolo della detrazione: 750 x (80.000 – RC) : 80.000 dove RC è il reddito complessivo del contribuente.
Il comma 4 dell’articolo 12 stabilisce, inoltre, che se il rapporto è pari o minore di zero ovvero uguale a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto, se il reddito complessivo è :
- uguale a 80.000, il rapporto è uguale a “0” e quindi non spetta alcuna detrazione;
- maggiore di 80.000, il rapporto è inferiore a “0” e quindi non spetta alcuna detrazione;
- uguale a “0”, il rapporto è uguale a “1” e quindi non spetta alcuna detrazione;
- maggiore di “0” e minore di 80.000, l’importo della detrazione teorica (750 euro) deve essere moltiplicato per il risultato del rapporto, utilizzando le prime quattro cifre decimali.
In presenza di più soggetti che hanno diritto alla detrazione, la norma stabilisce che la stessa deve essere ripartita “pro quota”. Si ritiene che con la locuzione “pro quota” il legislatore abbia affermato che la detrazione debba essere ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto, intendendo gli aventi diritto i soggetti che abbiano effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La detrazione per famiglie numerose
Il Fisco concede delle ulteriori agevolazioni fiscali per le famiglie numerose, cioè le famiglie con almeno quattro figli a carico. Questa ulteriore detrazione è sempre prevista dall'art. 12 del TUIR: Spetta una detrazione Irpef di 1.200 euro all’anno per nucleo familiare. E può generare un credito. Vediamo nel dettaglio la misura.
La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 2007) all’art. 1 comma 15 ha inserito il nuovo comma 1 bis dell’art. 12 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi, che attribuisce una detrazione per le famiglie numerose: “In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.(2)
1.200 euro all’anno. Nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano più di almeno figli a carico spetta una detrazione fiscale di importo pari a 1.200 euro. Quindi l’imposta lorda Irpef calcolata sul reddito complessivo con l’applicazione delle aliquote fiscali a scaglioni di reddito, viene ridotta di euro 1.200. Questa cifra di ulteriore detrazione va ad aggiungersi alle detrazioni per figli a carico calcolate secondo quanto previsto per i familiari a carico.
La condizione per i figli a carico. Ai fini dell’applicazione di questa detrazione è necessario che i figli a carico non solo siano almeno quattro ma che siano possessori di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 ha dato importanti chiarimenti relativi all’applicazione di questa ulteriore detrazioni fiscale per famiglie numerose. E precisamente ha previsto che:
- La detrazione di 1.200 euro non spetta per ciascuno dei 4 o più figli, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario. Quindi si tratta di 1.200 euro destinati alla famiglia intera, considerata numerosa. Il bonus resta 1.200 euro anche se i figli a carico sono più di quattro;
- La detrazione è sempre di 1.200 euro, quindi per l’intera misura, anche nel caso in cui l’esistenza di almeno quattro figli sussista solo per una parte dell’anno. Quindi l’anno in cui nasce il quarto figlio viene considerato per intero o, per meglio dire, vengono attribuite comunque 1.200 euro alla famiglia numerosa. In pratica la detrazione spettante è di 1.200, non viene rapportata ai mesi, pure se il quarto figlio nasce il 31 dicembre;
- La detrazione di 1.200 euro è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. E spetta in misura piena indipendentemente dal reddito del beneficiario. Ne consegue che se il reddito complessivo supera il limite oltre il quale le ordinarie detrazioni per figli a carico non spettano più, la famiglia numerosa perde anche la detrazione di 1.200 euro.
Genitori separati e detrazione per famiglie numerose. Nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione di 1.200 euro spetta nella misura del 50% per genitore. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione di 1.200 euro spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Credito da ulteriore detrazione per famiglie numerose
Oltre ad aver introdotto il comma 1-bis, la legge finanziaria del 2008 ha modificato anche il comma 3 sempre dell’art. 12 del TUIR prevedendo il credito da ulteriore detrazione per famiglie numerose.
Qualora l’ammontare dell’ulteriore detrazione, cioè i 1.200 euro, dovesse risultare di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia dell’art. 12 del TUIR, delle detrazioni per lavoro dipendente dell’art. 13 del TUIR, delle detrazioni per oneri dell’art. 15 del TUIR e delle detrazioni per canoni di locazione dell’art. 16 del TUIR, oltre alle altre eventuali detrazioni, deve essere riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione per famiglie numerose (1.200 euro) che non ha trovato capienza nell’imposta. Cioè pratica se l’imposta lorda calcolata prima di sottrarre la detrazione per famiglie numerose è inferiore a 1.200 euro, la differenza si trasformerà in un credito d’imposta che andrà recuperato nelle buste paga mensilmente, o in sede di conguaglio, oppure a partire dal giugno dell’anno dopo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità di erogazione del credito risultante con l’emissione di un Decreto il 31 gennaio 2008. Nel Decreto è stato stabilito che:
Dichiarazione annuale del lavoratore. Il riconoscimento del credito è ammesso a condizione che i lavoratori ogni anno dichiarino di averne diritto e attestano l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli derivanti dal possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Riconoscimento del credito da parte dei sostituti d’imposta. Il datore di lavoro deve riconoscere il credito ai lavoratori che percepiscono i redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. per i lavoratori a progetto) di cui agli art. 49 e 50 del TUIR.
Il credito sulle detrazioni per famiglie numerose (o per meglio dire la detrazione fiscale di 1.200 euro che genera il credito) deve essere riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, come abbiamo detto, entro il limite di in capienza di ciascun periodo di paga. Cioè deve azzerare il monte ritenute disponibile in ogni busta paga ed eventualmente sull’eccedenza deve essere utilizzato in compensazione con le ritenute dei periodi di paga successivi.
Conguaglio di fine anno. In occasione del conguaglio fiscale di fine anno o nell’occasione del conguaglio fiscale alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta datore di lavoro, ottenuta la richiesta del lavoratore, dovrà rideterminare l’importo del credito effettivamente spettante rapportando il monte ritenute disponibile alla detrazione di 1.200 euro spettante per le famiglie numerose.
E nel caso le ritenute Irpef dell’anno non siano sufficienti a coprire la detrazione fiscale, il datore di lavoro sostituto d’imposta dovrà evidenziare nel modello CU ex CUD il credito residuo spettante affinché il lavoratore possa procedere al recupero delle ulteriori somme a credito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (a partire da giugno), tramite il modello 730 o modello Unico. Il lavoratore, in pratica, avrà diritto ai 1.200 euro sia sottoforma di detrazione fiscale che eventualmente di credito d’imposta.
Detrazioni per carichi familiari residenti all’estero
Con la legge di Stabilità e il decreto milleproroghe sono state prorogate le detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, genitori, generi, nuore suoceri, ecc.), contribuenti non residenti in Italia. La detrazione fiscale può spettare sia per i residenti in uno Stato dell’Unione Europa, sia per cittadini residenti extracomunitari. Vediamo tutta la documentazione da presentare per l’agevolazione fiscale.
A partire dal periodo d’imposta 2007, i soggetti non residenti, possono usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR. Ogni anno tale possibilità è stata prorogata.
Chi sono i non residenti a cui è destinata la detrazione. L’agevolazione fiscale per familiari a carico spetta per i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, quindi stati extracomunitari.
Quali sono gli stati extracomunitari coinvolti. Il Decreto del 4 settembre 1996 contiene l’elenco degli stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
L’art. 1 contiene l’elenco completo. Sono i seguenti stati: Algeria, Argentina, Australia, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Giappone, India, Indonesia, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica Slovacca, Singapore, Slovenia, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Quali sono i familiari a carico. Si ricorda che i familiari a carico sui quali è possibile richiedere le detrazioni fiscali, anche per i familiari a carico residenti all’estero, vista la proroga del 2013, sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:
il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Requisiti per la detrazione e la documentazione attestante. Per poter fruire della detrazione per familiari a carico è necessario che i soggetti non residenti in Italia dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo o superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
I requisiti per il diritto alla detrazione dei residenti in Stati UE. Per i soggetti non residenti in Italia e residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 149 del 2007, attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le condizioni sono cessate;che le persone della famiglia alle quali tali detrazioni si riferiscono, e che sono all’estero in uno Stato dell’Unione Europea, non possiedano un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;di non godere, nel paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La documentazione richiesta per la detrazione. I contribuenti non residenti che vogliono avvalersi delle detrazioni fiscali per familiari a carico, che ricordiamo sono state prorogate anche per l’anno 2013, devono presentare idonea documentazione, che varia a seconda che il contribuente sia un cittadino residente in uno Stato Ue o un cittadino extracomunitario. La documentazione è individuata sempre dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007.
Documentazione che devono presentare i cittadini extracomunitari. Per i cittadini che risiedono in uno Stato al di fuori dell’Unione Europea, di cui all’elenco pubblicato in precedenza (Decreto 4 settembre 1996), secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto n. 149 del 2007 già citato, l’attestazione per ottenere l’agevolazione fiscale, può essere formata da:
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
Alcuni chiarimenti sulla documentazione. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la modalità secondo cui l'attestazione può essere resa mediante documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio, si riferisce, di norma, ai soggetti non residenti che vivono in Italia, come ad esempio i lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni. Lo stabilisce la risoluzione ministeriale n. 6/E del 8 gennaio 2008.
Le altre modalità, invece, riguardano i soggetti non residenti che non vivono in Italia. Il rinvio alla “documentazione validamente formata dal paese d’origine”, nell’ipotesi di soggetti di origine italiana, ad es. dei pensionati italiani o dei contrattisti italiani alle dipendenze dello stato italiano, deve essere in realtà riferito alla documentazione validamente formata nel paese di residenza.
Qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del paese di residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto nel paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere redatta seguendo le modalità previste dall’art. 2 del regolamento in esame (intendendo il paese di origine come quello di residenza).
Residenti extracomunitari, diplomatici all’estero e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La risoluzione ministeriale n. 242/E del 13 giugno 2008 ha chiarito che la possibilità di attestare le condizioni richieste dalla legge, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non può estendersi ai soggetti, anche aventi cittadinanza italiana, residenti in altri stati al di fuori dell’Unione Europea. Quindi al fine di essere ammessi a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, i cittadini italiani che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, che risultino anagraficamente residenti all’estero, non possono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’ipotesi in cui lo Stato di residenza sia diverso da quelli dell’UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Detrazioni per familiari a carico in caso di separazione. Il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, può documentare il coniugo attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima. Se il coniuge non è residente in Italia, la circolare ministeriale n. 8/e del 13 marzo 2009 ritiene che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’art. 1 comma 1325 della legge Finanziaria 2007, ossia da quanto previsto per i cittadini extracomunitari, già descritto con l’elenco puntato in precedenza.
Assegni alimentari e detrazioni per familiari a carico per non residenti. Nel caso di un contribuente, residente in Italia, che invia con periodicità somme, come gli assegni alimentari per il sostentamento, a propri familiari rientranti nell’art. 433 del codice civile anche se residenti all’estero, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o postale, attestante il trasferimento degli assegni.
Detrazioni per pensionati residenti all’estero
L’Inps con il messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016 ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento ed applicazione delle detrazioni per produzione del reddito e per carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all’estero.
La premessa è sulla normativa italiana sull’Irpef e le detrazioni fiscali per residenti all’estero. L’art. 3 del DPR 917/86 (TUIR) dispone che l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato italiano.
Ne consegue che per i soggetti residenti sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
Tassazione delle pensioni dei non residenti: niente detrazione per carichi di famiglia. L’articolo 23 del TUIR, che regola l’applicazione dell’imposta ai non residenti, stabilisce che, indipendentemente dal luogo ove si è svolta l’attività produttiva dei redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, una serie di tipologie reddituali, elencati al comma 2 del citato articolo, fra cui rientrano le pensioni.
La richiamata disposizione non trova, tuttavia, applicazione qualora una norma sovranazionale, quali le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, regoli diversamente la potestà impositiva fra gli Stati contraenti.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad uno specifico interpello proposto dall’Inps, con riguardo alle detrazioni applicabili dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha definito il quadro normativo che regola la materia.
L’art. 24, comma 3, del TUIR, dispone che ai soggetti non residenti spettano le detrazioni di cui all’articolo 13 del medesimo Testo Unico, collegate alla produzione di determinate tipologie di reddito, nonché alcune detrazioni, specificamente indicate, di cui ai successivi artt. 15 e 16- bis. Viene, invece, espressamente esclusa la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, previste dall’art. 12.
Tuttavia, l’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 e successive proroghe e modificazioni, ha riconosciuto, fino al periodo d’imposta 2014, ai soggetti non residenti che dichiarano di non godere all’estero di benefici fiscali assimilabili, le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12 del TUIR, che l’Istituto ha applicato alle pensioni dei non residenti, secondo le modalità illustrate con messaggio n. 24089 del 31/10/2008.
Modificazioni nel quadro normativo fiscale influenti sulle pensioni erogate a non residenti a partire dal periodo d’imposta 2014. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il quadro normativo di riferimento, precedentemente descritto, ha subito alcune significative modificazioni con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 2014, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 24 del TUIR, in base al quale, in deroga ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, con decorrenza gennaio 2014, nei confronti dei soggetti, cosiddetti “non residenti Schumacker”, residenti, cioè, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, demandando, per le disposizioni attuative, ad un successivo regolamento del Ministero dell’Economia e Finanze, che è stato emanato con il decreto del 21 settembre 2015.
Peraltro, malgrado la portata della norma, che ha previsto l’attribuzione delle detrazioni solo a soggetti residenti in Paesi appartenenti alla UE e allo Spazio SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con specifico riferimento al periodo d’imposta 2014, l’Inps era tenuto a riconoscere a tutti i pensionati residenti all’estero, in Stati che assicurino un adeguato scambio d’informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, in virtù dell’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), sul presupposto che ne ricorrano le condizioni di spettanza, dal momento che la vigenza di tale norma non è venuta meno a seguito dell’introduzione del citato comma 3 bis del TUIR.
Per il periodo d’imposta 2016 (da dichiarare nel 730/2017 o Unico PF 2017), invece, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, essendo venuta meno l’efficacia della norma di cui all’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, fermo restando la possibilità di riconoscere a tutti i pensionati non residenti le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, l’Inps deve applicare le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) ai soli pensionati “non residenti Schumacker” in presenza delle condizioni fissate dal citato decreto del 21 settembre 2015.
Successivamente, l’art. 1, comma 954, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha modificato il campo di applicazione soggettivo del disposto del comma 3 bis dell’art. 24, precisando che, ove sussista la prescritta proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2016 e quindi anche nel 2017, la norma si applica a tutti i soggetti non residenti, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni.
Decreto 21 settembre 2015 del MEF – Attuazione del comma 3-bis dell'articolo 24 del TUIR. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha emanato in data 21 settembre 2015 il decreto che stabilisce i requisiti che i richiedenti residenti all’estero devono possedere per il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta da parte dei sostituti e che devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’art.1, comma 1, del decreto in esame stabilisce che i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, titolari di redditi da lavoro dipendente o di redditi assimilati, che intendano fruire delle deduzioni e detrazioni IRPEF previste per i contribuenti italiani, sono tenuti a certificare di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito imponibile e, nel contempo, di non beneficiare, sia nello Stato di residenza che in altri Paesi, di agevolazioni fiscali analoghe a quelle previste dal T.U.I.R.
A tal proposito, si sottolinea che non sono destinatari della normativa in esame e, quindi, non possono fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) i soggetti residenti negli Stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni.
Attestazione delle condizioni di spettanza per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia
L’art.2 del citato decreto attuativo del 21 settembre 2015 dispone che nei confronti dei soggetti fiscalmente non residenti in Italia, il sostituto d’imposta potrà riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art.12 del TUIR, a condizione che i richiedenti attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
Infine, nel sottolineare che le suddette dichiarazioni costituiscono parte integrante della dichiarazione di spettanza, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera a) del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, ed evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della propria attività di controllo, potrà richiedere ai soggetti interessati l’esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei requisiti sopra elencati, si segnala che il decreto ministeriale all’art. 3 sancisce che il richiedente è obbligato alla conservazione della seguente documentazione:
- copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
- certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d’imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
- copia del bilancio relativo all’eventuale attività d'impresa svolta all'estero.
Vediamo ora l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Periodo d’imposta 2014. Premesso che le disposizioni normative e regolamentari prese in esame sono applicabili alle pensioni delle gestioni private, pubbliche, e dello spettacolo e sport professionistico erogate a beneficiari residenti all’estero nonché a quelle prestazioni che prevedono nei confronti dei
soggetti non residenti il riconoscimento degli oneri detraibili dall’imposta lorda, nella citata
risposta all’interpello proposto dall’Inps, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per il periodo d’imposta 2014 INPS era tenuto a riconoscere a tutti i pensionati non residenti, indipendentemente dalla proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo:
- le detrazioni di cui all’art.13 del TUIR, in base a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del DPR n. 917/1986;
- le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1324, della legge 296/2006 e successive modificazioni.
Periodo d’imposta 2015. Fermo restando il riconoscimento a tutti i pensionati non residenti delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, per consentire la fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia per il periodo d’imposta 2015 ai pensionati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 21 settembre 2015, l’Inps ha messo a disposizione un apposito servizio online accessibile dal portale dell’INPS, funzionale all’acquisizione ed alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.
Il servizio è accessibile ai soggetti dotati di PIN e agli Istituti di Patronato, seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati:
Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Patronati: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015
Rich. Detr. Res. Estero.
La procedura ha consentito ai soggetti interessati l’attestazione delle seguenti condizioni:
- di essere residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
- informazioni;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano.
Tenuto conto del quadro normativo descritto, la Piattaforma Fiscale INPS ha provveduto a ricalcolare la tassazione applicata per l’anno 2015 attivando, a partire dalla rata di marzo 2016, il recupero dell’ammontare delle detrazioni per carichi familiari, fruite nel corso dell’anno 2015 nei confronti:
- dei pensionati residenti in Paesi diversi da quelli membri della UE e SEE o, comunque, in Paesi che non assicurino un adeguato scambio di informazioni;
- dei pensionati, residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che non hanno fatto pervenire entro il 31 dicembre 2015, attraverso l’applicazione resa disponibile dall’Istituto, la dichiarazione di sussistenza delle suddette condizioni di spettanza delle detrazioni per carichi familiari.
I pensionati che, pur avendo diritto alle suddette detrazioni, non avessero fatto pervenire in tempo utile la dichiarazione potranno richiederne l’attribuzione ex post solo in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi ad Agenzia delle Entrate, tramite modello UNICO PF 2016.
Periodo d’imposta 2016. Per il periodo d’imposta 2016 il descritto servizio online messo a disposizione dall’Inps potrà essere utilizzato da tutti i pensionati residenti all’estero (escluso quelli residenti in Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni), in possesso dei requisiti per poter fruire delle detrazioni per carichi familiari di cui all’art. 12 del TUIR, come previsto dal vigente comma 3 bis dell’art. 24 del TUIR, modificato dall’art. 1, comma 954, della L. n. 208/2015.
Per la concreta applicazione della normativa descritta ai punti precedenti, a partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza, ai sensi del citato decreto del 21 settembre 2015. Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità. Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all’avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.
Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia
Riportiamo per completezza, il testo integrale dell’art. 12 del TUIR che disciplina appunto le detrazioni per carichi di famiglia sopra descritte:
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.(1)
Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.(2)
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.