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Assicurazione sociale vita per i dipendenti ex Inpdap e Enpdep

L’assicurazione sociale vita per i dipendenti ex inpdap e enpep è un’indennità economica erogata dall’Inps in caso di decesso degli iscritti e dei propri familiari. Vediamo tutte le informazioni su a chi spetta, il calcolo di quanto spetta, la contribuzione, la prosecuzione volontaria e la domanda per avere la prestazione.
A cura di Antonio Barbato
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assicurazione vita dipendenti pubblici

L’Assicurazione Sociale Vita garantisce un’indennità economica erogata dall’Inps in caso di decesso degli iscritti e dei propri familiari a carico. Si tratta quindi di una prestazione previdenziale garantita dal versamento della contribuzione durante il rapporto di lavoro e, in caso di prosecuzione volontaria, anche durante la pensione.

In base alla legge n. 1436 del 1939, l’assicurazione era gestita dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (Enpdep), soppresso nel 1993 e confluito nell’Inpdap, a sua volta soppresso e confluito nell’Inps dal 2011.

Con la circolare Inps n. 104 del 12 settembre 2014 sono stati chiariti gli aspetti relativi all’iscrizione, la contribuzione e le prestazioni garantite dall’Assicurazione Sociale Vita.

SOMMARIO:
A chi spetta
Quanto spetta e come si calcola
La domanda
La documentazione da presentare
La prosecuzione volontaria
Fiscalità e deducibilità, impignorabilità e insequestrabilità

Soggetti beneficiari

Il beneficio è riservato al personale dipendente da enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione all’assicurazione sociale vita è obbligatoria. Sono iscritti all’assicurazione tutti i dipendenti da enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza. Hanno conservato l’iscrizione all’assicurazione i dipendenti degli Istituti di credito e assicurazione aventi la natura di enti di diritto pubblico trasformatisi in Società per Azioni.

Iscrizione facoltativa e convenzionale.  Questa forma di iscrizione riguarda i dipendenti da enti pubblici o da amministrazioni pubbliche non iscritti obbligatoriamente (ivi compresi enti ed organismi anche a carattere internazionale), da enti morali ovvero da organismi associativi non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché l’iscrizione sia concordata tra le singole amministrazioni e l’Inps e comprenda tutto il personale dipendente o determinate categorie di esso.

Quanti euro trattengono come contribuzione a carico del lavoratore. Per aver diritto alla prestazione il lavoratore deve versare una contribuzione di tasca propria. Per quanto riguarda la contribuzione, le basi imponibili e le procedure di versamento, con riferimento ai lavoratori in attività di servizio, la base imponibile è costituita dalla retribuzione pensionabile coincidente con quella assoggettata alla contribuzione ai fini pensionistici. Il contributo è parti allo 0,12% della base imponibile e grava in misura pari allo 0,027% sul lavoratore ed allo 0,093% sul datore di lavoro.

La prestazione erogata: come si calcola e quali sono i beneficiari

Il diritto alla prestazione, consistente in un’indennità economica, sorge al momento della morte dell’iscritto o di un suo familiare a carico, a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione.

La prescrizione di 12 mesi. L’azione per conseguire la prestazione si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui è sorto il diritto.

Salvo un caso particolare previsto nell’ambito delle ipotesi di commorienza, la prestazione, stante la sua natura previdenziale, spetta per diritto proprio (iure proprio) ai beneficiari di seguito elencati e non entra nell’asse ereditario. La prestazione va posta in pagamento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 

I beneficiari e la misura variano a seconda che il decesso sia dell’iscritto o dei suoi familiari. La base di calcolo della prestazione è data da una mensilità media della retribuzione o dell’ammontare complessivo delle pensioni dirette. La mensilità media della retribuzione è 1/12 della somma delle competenze lorde mensili (comprensive di eventuali mensilità aggiuntive) percepite dall’iscritto nei dodici mesi precedenti alla data del decesso.

Nel caso in cui nel periodo precedente il decesso l’iscritto si fosse trovato in aspettativa senza retribuzione o con retribuzione ridotta per motivi di salute, la mensilità media si determina escludendo dal periodo da considerare i mesi in aspettativa. La mensilità media della pensione è pari ad 1/12 della pensione diretta (o della somma delle pensioni dirette, in caso di plurititolarità) che sarebbe spettata nell’anno del decesso. 

Decesso dell’iscritto con familiari a carico. L’Inps liquida una mensilità media o della retribuzione o della pensione per ogni persona a carico, con un minimo complessivo di due mensilità. Il coniuge, anche se svolge attività lavorativa ovvero dispone di redditi di altra natura, è considerato comunque a carico ai fini del diritto. La prestazione spetta sempre al coniuge superstite.

In mancanza del coniuge, spetta in parti uguali ai figli a carico e, ove minorenni, al loro legale rappresentante. In mancanza del coniuge e dei figli, spetta ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli a carico.

Familiari considerati a carico. Devono considerarsi a carico, e quindi beneficiari, i seguenti familiari:

  • Coniuge, anche se separato o divorziato, purché non passato a nuove nozze;
  • Figli, affiliati e figliastri: celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro;  sono a carico i figli maggiorenni fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari per il corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età;
  • Fratelli e sorelle: celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro.
  • Genitori: conviventi, a carico, inabili al lavoro ovvero con età superiore a quella pensionabile; per essere considerati a carico dell’iscritto non devono possedere redditi superiori al limite previsto ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Nel caso di esistenza in vita di entrambi i genitori, il requisito del carico tiene conto del reddito di ambedue.

I limiti di reddito mensili da considerare per il 2014 ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) risultano:

  • euro 706,11 per un genitore;
  • euro 1.235,69 per i due genitori. 

Decesso dell’iscritto senza familiari a carico. L’Inps liquida una somma pari ad una mensilità media della retribuzione o della pensione a favore della persona che ha sostenuto le spese funerarie. 

Decesso del coniuge dell’iscritto. L’Inps liquida una somma pari ad una mensilità media della retribuzione o della pensione a favore dell’iscritto. 

Decesso di altri familiari a carico. L’Inps liquida una somma pari alla metà di una mensilità media o della retribuzione o della pensione dell’iscritto a favore dello stesso.

Commorienza dell’iscritto e del coniuge. Qualora non sia possibile provare quale dei due coniugi si deceduto prima, viene presunta la morte simultanea ai sensi dell’art. 4 del codice civile. Sorge, pertanto, il diritto a due distinte indennità la cui misura è determinata come segue: l’indennità per la morte dell’iscritto: è liquidata una mensilità media per ogni familiare a carico, con esclusione del coniuge che si presume morto contemporaneamente all’iscritto. L’indennità per morte del coniuge: è liquidata una mensilità media.

Le due indennità, come sopra determinate, vanno liquidate:

  • per la morte dell’iscritto, essendo deceduto anche il coniuge, alle persone a carico e, in mancanza, a chi ha sostenuto le spese funerarie;
  • per la morte del coniuge, alle persone a carico dell’iscritto defunto e in mancanza di queste agli eredi legittimi o testamentari.

Suicidio. L’indennità deve essere erogata anche in caso di suicidio.

Figli nati morti. L’indennità deve essere erogata anche nel caso di figli nati morti.

Decesso entro 30 giorni dalla cessazione dal servizio. L’indennità deve essere erogata anche nel caso di decesso dell’iscritto intervenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché risulti almeno un anno di iscrizione.

Come presentare la domanda 

Per quanto riguarda come si ottiene questa prestazione, la domanda di liquidazione dell’assicurazione deve essere inoltrata o presentata alla sede Inps Gestione ex Inpdap competente per territorio, come già detto, entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto.

Può presentare domanda:

  • l’iscritto, in caso di decesso del coniuge o altro componente il nucleo familiare a suo carico;
  • il coniuge dell’iscritto deceduto, anche se separato, purché non divorziato e passato a nuove nozze;
  • i figli maggiorenni a carico dell’iscritto deceduto;
  • il tutore dei figli minorenni a carico dell’iscritto deceduto;
  • altro familiare, in assenza di coniuge o figli a carico;
  • chi ha sostenuto le spese funerarie dell’iscritto deceduto, nel caso in cui quest’ultimo non abbia familiari al momento del decesso.

Il pagamento dell’indennità avviene mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

La documentazione da presentare con la domanda

Ecco la documentazione e le dichiarazioni da produrre in sede di presentazione della domanda a seconda dell’evento protetto e del richiedente la prestazione. Sarà cura dell’operatore dell’Inps, mediante accesso alle banche dati dell’istituto ovvero all’anagrafe, controllare la veridicità delle dichiarazioni attestanti stati o eventi.

Morte dell’iscritto. E’ necessario presentare la seguente documentazione:

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso dell’iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il coniugio alla data del decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche attraverso il modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.

In caso di liquidazione dell’indennità a favore di minori, copia del decreto del giudice tutelare con il quale il tutore è stato autorizzato a riscuotere per conto e negli interessi degli stessi.

Morte dell’iscritto senza familiari a carico. In questo caso la documentazione da presentare per ricevere la prestazione garantita dall’assicurazione sociale vita è la seguente:

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso dell’iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche attraverso il modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens;
  • Ricevuta o fattura delle spese funerarie intestate alla persona che le ha sostenute e che richiede la prestazione.

Morte del coniuge. In questo caso la documentazione da presentare è la seguente:

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il coniugio alla data del decesso , resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.

Nel caso in cui l’iscritto sia in attività di servizio, dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche attraverso il modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.

Morte di altro familiare a carico. In questo caso la documentazione da presentare è la seguente:

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il rapporto di parentela con l’iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.

Nel caso in cui l’iscritto sia in attività di servizio, dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche mediante il modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.

Morte del pensionato prosecutore volontario.  In questo caso la documentazione da presentare è la seguente:

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il rapporto di parentela o coniugio con il pensionato iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione;
  • Attestazione dell’importo della pensione annua spettante nell’anno del decesso, nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo non è avvenuto mediante trattenuta sulla pensione ma mediante F24 perché l’ente che ha erogato la pensione diretta è diverso dall’Inps.

La prosecuzione volontaria durante la pensione

Il personale iscritto all’Assicurazione sociale vita per un periodo di almeno cinque anni che cessa dal servizio con diritto a pensione può continuare volontariamente l’iscrizione, presentando apposita domanda entro il termine tassativo di un mese dalla data del collocamento a riposo. Il contributo è calcolato sull’ammontare complessivo dei trattamenti diretti di cui il pensionato è titolare.

A decorrere dal 2013 il pagamento del contributo avviene mediante trattenuta annuale effettuata dall’Inps sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo. Per maggiori informazioni vediamo la prosecuzione volontaria dell’assicurazione sociale vita.

Fiscalità, incedibilità, impignorabilità ed insequestrabilità della prestazione

La natura previdenziale ed indennitaria della prestazione, dipendente da decesso, ne esclude l’imponibilità ai sensi dell’art. 6 del DPR 917/86.

Sempre in considerazione della natura previdenziale ed indennitaria, non è cedibile né pignorabile né sequestrabile, fatta eccezione per debiti verso l’Inps. A questo proposito occorre richiamare anche il contenuto dell’art. 545, secondo comma, del codice di procedura civile, che in via generale afferma: ”Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali, da casse di assicurazione, da enti di assistenza e da istituti di beneficenza”.

L’insequestrabilità e l’impignorabilità della prestazione la sottraggono dall’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602/73 che prevede che i pagamenti da parte della pubblica amministrazione di importo superiore a 10 mila euro devono essere disposti previo il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario nei confronti dell’amministrazione finanziaria, effettuato dall’agente della riscossione (Equitalia Spa).

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