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Beneficio per il reimpiego lavoratori licenziati: la presentazione della domanda

L’Inps con la circolare n. 32/2014 chiarisce tempi e modalità di presentazione della domanda per ottenere il beneficio di 190 euro mensili per 6 mesi o 12 mesi in caso di assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo: in via telematica entro il 13 aprile. Chiarimenti anche riguardanti la proroga e la trasformazione. Vediamo tutti i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratori licenziati bonus

I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi, per rapporti a tempo determinato, ovvero per dodici mesi, per rapporti a tempo indeterminato. A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto, ossia 20 milioni di euro.

L’Inps con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 pubblica alcune precisazioni e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati. I decreti relativi all’agevolazione contributiva in questione sono il n. 264 del 19 aprile 2013 e il n. 390 del 3 giugno 2013,  e si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013. L’incentivo è stato previsto anche in considerazione della mancata proroga degli incentivi riguardanti la piccola mobilità.

L'assunzione a tempo indeterminato o con contratto a termine, o con un contratto di somministrazione, anche a tempo parziale, deve riguardare lavoratori che hanno avuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti e la motivazione deve essere la riduzione del personale oppure la trasformazione dell’attività o la cessazione dell’attività o del lavoro. La gestione dell’incentivo è stata affidata all’Inps, la quale con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 emette alcune precisazioni e le modalità di presentazione della domanda, vediamole.

Lavoratore licenziato a seguito di conciliazione. Al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni).

Beneficio di 190 euro in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto. Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”. L’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.

In osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, lett. c ter), del Decreto Legislativo n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 1 lett. d), del Decreto Legge n. 76/2013.

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se, alla data della seconda o successiva assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi. In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali, in passato, era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Condizioni di spettanza del bonus di 190 euro mensili. Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato:

  • alle condizioni di regolarità contributiva;
  • alle condizioni di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro;
  • alle condizioni di rispetto degli accordi e contratti collettivi azionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.
  • al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
  • alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008). 

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio

 In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).

Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto. Si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33×14] + 190 + [6,33×14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile).

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile). 

Precisazioni riguardanti l’apprendistato

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento. La circolare tratta il caso specifico riguardante i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013 con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità.

A prescindere dalla circostanza se, a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013, l’Inps chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato. Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi. 

Domanda di ammissione ai benefici con modulo LICE entro il 13 aprile 2014

Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 32 del 13 marzo 2014, quindi entro il 13 aprile 2014. La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet dell’Inps.

Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, quindi dopo il 13 aprile 2014, i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati. Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Inps.

I singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione, in caso di accoglimento dell’istanza, dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG

In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato. Al fine di agevolare la conoscenza dei presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, nella circolare n. 32 del 2014 è allegato il fac-simile del modulo telematico LICE. I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

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