video suggerito
video suggerito

Dal 1 giugno è obbligatorio redigere il DVR, il documento di valutazione dei rischi

Dal 1 giugno, soppressa definitivamente l’autocertificazione, per chi ha alle dipendenze dei lavoratori c’è l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) anche nella procedura standardizzata (DVRS) per coloro che impiegano fino a 10 dipendenti. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
227 CONDIVISIONI
documento di valutazione dei rischi standardizzato

La legge di Stabilità 2013 ha prorogato per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la facoltà di avvalersi fino al 30 giugno 2013 dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, in luogo del DVR, il documento di valutazione dei rischi. Il Ministero del lavoro ha poi comunicato con una nota del 31 gennaio 2013, la n. 2583, che l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi è in vigore fino al 31 maggio 2013, e non il 30 giugno 2013, e che quindi è necessario produrre il DVR a partire dal 1 giugno 2013. Questo in considerazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012, per coloro che impiegano meno di 10 lavoratori.

Pertanto dal 1 giugno 2013 è obbligatorio redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per tutti coloro che hanno alle proprie dipendente dei lavoratori. Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ossia il Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle attività a maggior rischio previste dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso.

Quindi i datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 lavoratori possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS), la cui bozza è stata pubblicata dal Ministero del lavoro, per facilitare il compito ai soggetti obbligati. La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda.

Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo quanto previsto dall’art. 28 e seguenti del D. Lgs. 81 del 2008. Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese. Le semplificazioni sono di tipo formale, ossia semplificazioni in termini di compilazione di moduli, che compongono il DVRS, contenenti informazioni limitate, quelle essenziali.

Il documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) è composto da un frontespizio e da una serie di moduli da compilare. La struttura modulare predisposta dal Ministero è di più facile compilazione. Il cuore del documento è il modulo n. 2 finalizzato all’individuazione dei pericoli in azienda. Gli schemi, adattabili, sono da compilare secondo criteri di redazione che sono rimessi al datore di lavoro, il quale con semplicità, brevità e comprensibilità, deve compilarli in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza.

Datori di lavoro e lavoratori inclusi nell’obbligo di redazione del DVR

Sono destinatari dell’adempimento relativo alla valutazione dei rischi, standardizzata e non, tutti coloro che esercito un’attività d’impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo la concezione dell’art. 2094 del codice civile. Ma sono altresì obbligati tutti coloro, sia datori pubblici che privati, che hanno rapporti di lavoro non subordinato ma anche secondo le formule contrattuali equiparate in base all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell’attività svolta.

I lavoratori che obbligano alla redazione del DVRS. L’art. 2, comma 1, lettera a) definisce il “lavoratore” nella persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Lavoratori equiparati. Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
  • l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Quindi basta un solo lavoratore alle proprie dipendenze, o che presta attività lavorativa, che già scatta l’obbligo di redazione del DVRS.

I datori di lavoro obbligati a redigere il DVRS, se hanno alle dipendenze lavoratori, sono, tra gli altri, i seguenti:

  • Le ditte individuali con dipendenti;
  • I liberi professionisti e gli studi professionali;
  • Gli enti non aventi scopi di lucro;
  • Le società e associazioni in partecipazione;
  • Le associazioni sportive dilettantistiche;
  • Gli utilizzatori di lavoratori forniti da agenzie di somministrazione e lavoratori distaccati.

Gli obblighi dei datori di lavoro che occupano da 10 e fino a 50 lavoratori.  La valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate non è obbligatoria, ma è facoltativa per coloro che hanno tra i 10 ed i 50 lavoratori occupati. Questi datori di lavoro possono optare, in luogo della redazione del DVRS, del documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo quanto previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, per stabilire se essi sono più di 10 o di 50, è necessario usare i criteri dell’art. 4 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in base al quale tra i lavoratori non sono computati, tra gli altri, i collaboratori familiari, i tirocinanti, i prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i collaboratori a progetto. Ovviamente la loro presenza sul luogo di lavoro obbliga alla redazione della valutazione dei rischi, essendo l’esclusione dal computo solo finalizzata alla tipologia di valutazione da effettuare, se DVR o DVRS.

Le procedure standardizzate: i casi di esclusione. A parte i limiti legati al numero di lavoratori alle proprie dipendente, ci sono dei datori di lavoro che non possono redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012. Si tratta die lavoratori che svolgono le attività previste dall’art. 29 comma 7, sempre del D. Lgs. n. 81 del 2008. Si tratta di aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto. Le procedure standardizzate, essendo semplificate, non sono da ritenere adatte a queste tipologie di attività con lavoratori impiegati ed esposti ai rischi.

227 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views