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Detrazione fiscale per sostituzione finestre, infissi, serramenti e porta blindata

Tra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico c’è la detrazione fiscale per la sostituzione di finestre, infissi, serramenti e porta blindata. Rientrano tra gli interventi di riduzione del fabbisogno energetico che permettono al contribuente l’incasso di un ecobonus pari al 65% o 50% della spesa sostenuta, da recuperare in dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico, in 10 importi annui. Vediamo tutte le informazioni, dai requisiti tecnici agli adempimenti e documentazione necessaria.
A cura di Antonio Barbato
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sostituzione fineste e infissi, detrazione 65

Tra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, c’è anche la detrazione fiscale per la sostituzione di finestre, infissi e porta blindata. Queste tipologie di interventi rientrano infatti tra i lavori agli involucri degli edifici per i quali può spettare l’ecobonus, l’incentivo pari ad una detrazione d’imposta del 65% sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, e riduzione del fabbisogno energetico nelle abitazioni.

La detrazione fiscale per gli interventi per il risparmio energetico permette al contribuente di recuperare parte della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico), portando in detrazione sull’imposta dovuta il 65% (o 50% nel 2015) della spesa sostenuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, le installazioni di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Ossia tutti i lavori di ristrutturazione della casa o degli edifici che permettono l’incasso dell’ecobonus.

Approfondiamo nello specifico la detrazione del 65% per gli interventi sugli involucri degli edifici, e più specificamente, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, serramenti e della porta blindata.

Per gli interventi sugli involucri degli edifici la detrazione fiscale massima è di 60.000 euro. Quindi il 65% o 50% della spesa totale può essere utilizzato come detrazione fiscale, ma per un massimo di 60 mila euro. La detrazione fiscale consente di ridurre fino ad azzeramento l’Irpef che il contribuente deve pagare. La detrazione spettante va ripartita per 10 anni e quindi il contribuente può fruirne per 10 periodi d’imposta nelle relative dichiarazioni dei redditi.

Cioè ad esempio se il contribuente ha effettuato lavori all’interno del proprio appartamento sostenendo una spesa per sostituzione di finestre compreso infissi di 10.000 euro, e gli spetta una detrazione del 65% (dal 2015 la detrazione è del 50%), avrà diritto ad una detrazione complessiva di 6.500 euro da fruire per 10 anni in dichiarazione del redditi, modello 730 o Unico, per una cifra annuale di 650 euro.

Quali sostituzioni di finestre e infissi sono agevolate. In linea generale tutte le detrazioni fiscali per risparmio energetico, non solo quelle per gli involucri degli edifici all’interno delle quali c’è la detrazione per finestre, infissi e porte blindate, sono collegate ad un intervento su un immobile già esistente. La detrazione non spetta infatti sugli immobili in costruzione. L’immobile al momento in cui si sostiene la spesa per la quale si richiede l’agevolazione fiscale deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso.

Per quanto riguarda la possibilità di fruizione della detrazione per serramenti e infissi, l’immobile deve essere dotato di un impianto di riscaldamento. Infatti la sostituzione di finestre, infissi e porte, deve portare come abbiamo visto ad indici di trasmittanza termica che comportano un risparmio energetico. L’intervento poi deve costituire una sostituzione o modifica di elementi già esistenti. E deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono detraibili, infatti, le spese riguardanti gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso:

  • il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso:
  • il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. 

Rientrano tra gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, la sostituzione di finestre comprensive di infissi che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso (porta blindata) a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

E’ importante sapere però che la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.

In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

Documentazione e adempimenti richiesti

Se la sostituzione di finestre, infissi e porte ha i requisiti di cui sopra, spetta la detrazione fiscale nella percentuale prevista e da ripartire in 10 anni d’imposta in dichiarazione dei redditi. La compilazione del modello 730 o Unico non è ovviamente l’unico adempimento al quale è tenuto il contribuente.

Egli deve tenere a portata di mano alcune certificazioni: L’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti; la certificazione del produttore dell’infisso; un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Per le spese effettuate per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Alcune di queste documentazioni devono essere tramesse all’ENEA, mentre nulla è dovuto all’Agenzia delle Entrate. La documentazione, quindi le fatture relative alla fornitura e posa in opera delle finestre, infissi o porte, deve essere conservata dal contribuente per eventuali controlli. Per tutte le informazioni vediamo gli adempimenti e documenti per l’ecobonus.

Il contribuente per fruire della detrazione fiscale per risparmio energetico non solo deve conservare le fatture ma deve anche effettuare i pagamenti in prima persona con il bonifico parlante, ossia il bonifico effettuato con l’inclusione di alcuni dati fondamentali come la partita IVA del fornitore e il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

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