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Il Ministero allenta la presa sulle partite Iva e la presunzione di collaborazione

Sulla presunzione di collaborazione a progetto introdotta dalla Riforma del lavoro sulle prestazioni rese da titolari di partita Iva che operano 8 mesi annui per lo stesso committente arrivano importanti novità: i requisiti devono essere posseduti per due anni. E l’esclusione può scattare anche in alcuni casi di possesso di un diploma. Decisa frenata, vediamo i motivi.
A cura di Antonio Barbato
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partita iva e controlli ispettori del ministero del lavoro

Il legislatore ed il Ministero del Lavoro correggono il tiro sulla presunzione di collaborazione a progetto introdotta dalla Riforma del Lavoro per la valutazione delle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, in maniera prevalente verso un solo committente, o in regime di “monocommittenza”. I requisiti necessari per far valere la presunzione (8 mesi annui e 80% di fatturato) sono stati variati: ora non sono più da valutare su base annuale, ma su base biennale. Quindi la collaborazione deve rientrare nei  requisiti  non più per un anno ma per due anni consecutivi. In caso contrario c’è la genuinità della partita Iva nel rapporto di lavoro tra le parti.

Altra novità: le competenze necessarie per rientrare nei casi di esclusione dalla possibile trasformazione della collaborazione, possono essere riferibili anche al solo possesso di un diploma. Lo ha chiarito il Ministero in una circolare. Il Ministero ed il legislatore quindi fanno una consistente marcia indietro. Entriamo nel merito.

La riforma del lavoro voluta dal Ministro Fornero e dal Governo Monti, la legge n. 92 del 2012, ha introdotto un art. 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 con l’obiettivo di contrastare l’utilizzo distorto delle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, che nascondono rapporti di lavoro di altra natura: contratto a progetto o di tipo subordinato. Se la collaborazione rientra nei requisiti scatta la trasformazione in uno dei due contratti.

La riforma ha introdotto quindi un meccanismo di presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nei casi di utilizzo delle partite Iva in rapporti di collaborazione che hanno una durata superiore a 8 mesi annui o il reddito del professionista titolare di partita Iva prodotto presso il committente superi l’80% del fatturato annuale del professionista stesso. Con l’introduzione dell’art. 69 bis, tali rapporti di collaborazione resa da titolare di partita Iva possono essere inquadrati nell’ambito della co.co.pro. o addirittura nell’ambito del lavoro subordinato. Con tutte le conseguenze del caso, per il datore di lavoro ed il lavoratore.

Il legislatore prima, con la legge n. 134 del 2012, il Ministero poi, con la circolare n. 32 del 2012, hanno allentato la stretta sulle partite Iva, introducendo due importanti novità che riducono notevolmente i casi in cui il personale ispettivo del Ministero potrà operare la presunzione e la trasformazione. Le novità sono le seguenti:

  • I requisiti relativi agli 8 mesi di lavoro annui e reddito dell’80% devono essere posseduti per due anni e non più annuali;
  • Le competenze teoriche di grado elevato e le capacità tecnico pratiche si dimostrano anche col possesso di un diploma. 

Raddoppio degli anni di riferimento: i requisiti ora devono essere biennali. La prima importante novità è arrivata con la modifica del Decreto Legge n. 83 del 2012 poi convertito con la legge n. 134 del 2012, ossia che il riferimento per la presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura di un lavoro di tipo subordinato scatta se si verificano i requisiti per un biennio e non più per un anno. Ciò significa che dopo la modifica sono necessari 8 mesi di collaborazione con lo stesso committente per due anni consecutivi e non più un anno. E che anche l’80% dei proprio corrispettivi annui sia dovuto a quel committente ma sempre per due anni consecutivi. Una bella marcia indietro sulla presunzione legata alle partite iva. Per maggiori informazioni vediamo i requisiti per la presunzione sulle partite Iva.

Competenze teoriche di grado elevato e capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze. La riforma del mercato del lavoro prevedeva La riforma del mercato del lavoro prevedeva il caso di esclusione dalla presunzione in presenza di due requisiti: possesso di competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze; possesso di un reddito superiore 1,25 volte il livello minimo imponibile (18.663 euro anni). Il Ministero con la circolare n. 32 del 2012 ha di fatto ampliato notevolmente la platea delle collaborazioni rese da titolari di partita Iva escluse dalla presunzione.

La circolare n. 32 del 2012 ritiene che il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere comprovate attraverso il possesso di un diploma inerente l’attività di collaborazione, un titolo universitario, un apprendistato o lo svolgimento dell’attività da almeno 10 anni. Quindi le esclusioni sono diventate moltissime. Per maggiori informazioni vediamo l’esclusione dalla presunzione sulle partite Iva.

Esclusione degli ordini professionali. Oltre alla circolare n. 32 del 2012, e qui non si tratta di una novità ma di una conferma della norma prevista dalla riforma del lavoro, il Ministero ha pubblicato anche l’elenco delle attività professionali rese da iscritti agli Ordini professionali che sono anch’esse escluse dalla presunzione dell’art. 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 introdotto dalla riforma del mercato del lavoro. In buona sostanza si tratta di tutti gli ordini professionali riconosciuti, ossia tenuti e controllati da una amministrazione pubblica e per i quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque è subordinata ad una necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività.

Si tratta degli ordini relativi alle seguenti figure professionali: Notariato, Ingegneri, Chimici, Avvocati, Architetti, Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Giornalisti, Geologi, Biologi, Consulenti del Lavoro, Psicologi, Dottori Commercialisti, ed altri. Per questi professionisti la collaborazione resa con partita Iva è sempre genuina. Ma l’attività deve essere riservata. Per maggiori informazioni vediamo Esclusione per gli iscritti agli ordini professionali.

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