Incentivi assunzione giornalisti: niente contributi all’Inpgi per 3 anni
La legge di Stabilità 2014 ha previsto all’art. 1 comma 261 l’istituzione di un Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. Tra le misure previste delle agevolazioni per le nuove assunzioni di giornalisti. Le imprese editoriali possono beneficiare di incentivi per l’assunzione di giornalisti pari a 3 anni di sgravio al 100% per chi assume con contratto a tempo indeterminato praticanti, pubblicisti e professionisti. L'incentivo è del 50% per le stipule di contratti a termine. Agevolate anche le trasformazioni. Il tutto da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con il D.P.C.M. del 30 settembre 2014 sono stati previsti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del Fondo, per circa 20 milioni di euro, di cui 11 milioni destinati agli incentivi all’assunzione di giornalisti. Previsti inoltre incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale e un parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti.
L’art. 4 del Decreto ha stabilito le misure di promozione dell’occupazione giornalista prevedendo quindi che venisse adottata un apposita delibera dell’INPGI. Tale delibera è stata dettagliata nella circolare INPGI n. 9 del 10 dicembre 2014 ad oggetto “Regime delle agevolazioni per le nuove assunzioni di giornalisti previsto dal DPCM 30 settembre 2014”
II DPCM disciplina il fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016. Tuttavia, provvede al finanziamento solo per l’anno 2014. Per la regolamentazione degli stessi istituti per gli anni 2015 e 2016 dovranno essere emanati appositi successivi decreti.
Agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e a termine
Gli incentivi, le agevolazioni contributive sono da riconoscere alle imprese editoriali che assumano con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) “in possesso di specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media”.
La delibera adottata dall’INPGI, coerentemente con il DPCM 30 settembre 2014, riconosce la concessione delle agevolazioni contributive – per la durata di 36 mesi – ai datori di lavoro che assumano nel periodo compreso fra la data di adozione del DPCM (30 settembre 2014) e il 31 dicembre 2014 giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compresi i rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 del CNLG), in misura pari all’intera quota del contributo I.V.S. a loro carico dovuto all’Inpgi in relazione al rapporto di lavoro instaurato.
A chi spettano gli sgravi contributivi. Possono beneficiare delle agevolazioni contributive in questione soltanto le «Imprese editoriali», come definite dall’art. 1 del DPCM in oggetto, e quindi: “le imprese operanti nel settore dell'editoria e dell'informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attività di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonché le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici”.
Assunzioni con contratto a termine. L’agevolazione contributiva è invece ridotta al 50% della quota del contributo I.V.S. a carico del datore di lavoro – e nel limite massimo di 36 mesi – per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato avviate dal 30 settembre 2014.
In caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficerà dell’agevolazione dell’intera quota di I.V.S., nei limiti di 36 mesi complessivi, compreso il periodo del precedente rapporto a tempo determinato.
L’agevolazione contributiva sarà revocata – con obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite ai rapporti di lavoro non trasformati – qualora il datore di lavoro, entro la data di cessazione di tali rapporti di lavoro avviati nel corso del 2014, non proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di una quota pari almeno al 20% dei rapporti a termine instaurati ed oggetto di sgravio contributivo, determinata al netto dei contratti per sostituzione.
I rapporti di lavoro a tempo determinato eventualmente avviati prima della adozione del DPCM e trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dopo il 30 settembre 2014, a richiesta, saranno soggetti per 36 mesi agli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il requisito dell’incremento occupazionale nei 12 mesi. Le agevolazioni contributive riferite alle assunzioni a tempo indeterminato, se non determinate dalla trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, saranno concesse a condizione che le assunzioni risultino incrementali rispetto alla media dei giornalisti occupati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’impresa nei dodici mesi antecedenti l’assunzione, calcolata al netto dei rapporti a tempo determinato e dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiunti limiti di età e/o per giusta causa.
Tutte le agevolazioni contributive sono, invece, subordinate alla condizione che il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, risulti in uno stato di regolarità contributiva. Ciò significa che deve risultare
Le assunzioni effettuate dal 30 settembre 2014, e comunque entro il 31/12/2014, potranno essere oggetto di sgravio contributivo retroattivamente a decorrere dalla data di assunzione e/o trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto sopra, le imprese che a far data dal 30 settembre 2014 (data di adozione del DPCM) avessero già assunto giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero che abbiano proceduto alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere, potranno inoltrare all’INPGI – tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente circolare – domanda di attribuzione delle agevolazioni contributive e/o di revisione di quelle eventualmente già concesse in base a diversa normativa.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Inpgi. Nei casi di assunzione con contratto a termine, nel modello ISCR/GIO (e/o nella lettera di assunzione), a margine della qualifica attribuita, il datore di lavoro dovrà indicare se trattasi o meno di assunzione in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro (maternità, aspettativa, ferie, ecc.).
Le aziende interessate, una volta autorizzate dall’Inpgi ad operare lo sgravio contributivo, potranno recuperare gli importi arretrati spettanti in compensazione con eventuali partite a debito ovvero chiedere il rimborso degli stessi.
Esclusioni
Il DPCM, all’art. 6, definisce le condizioni generali di accesso ai finanziamenti e ai benefici di natura economica erogati dal fondo – fra le quali anche le agevolazioni contributive per le nuove assunzioni – stabilendo che tali finanziamenti sono preclusi nei confronti delle aziende presso le quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:
- la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 233, per un periodo superiore a sei mesi e fino all’eventuale successiva iscrizione nel predetto elenco;
- l’introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e collegata a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.
Per quanto attiene alla fattispecie di cui alla lettera a), si evidenzia che l’elenco richiamato al momento non è ancora stato compilato da parte della Commissione per l’Equo Compenso, di cui alla richiamata L. 233/2012, per cui al momento tale condizione preclusiva non è ancora operativa.
Per quanto riguarda la preclusione di cui alla lettera b), si fa riserva di successivi chiarimenti in ordine alla precisa portata della norma, fermo restando che la limitazione riguarda esclusivamente le misure eventualmente introdotte successivamente alla data del 30 settembre 2014.