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Incentivo assunzione giovani genitori

Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani genitori di età inferiore a 36 anni può spettare l’incentivo assunzione giovani genitori pari a 5.000 euro erogato dall’Inps. Per ottenere questo bonus è necessario che il giovane sia iscritto alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori. Vediamo quali sono i requisiti e quali sono le condizioni e cumulabilità di questo incentivo, che spetta anche agli studi professionali.
A cura di Antonio Barbato
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bonus assunzione giovani genitori

I datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane genitore di età inferiore a 36 anni possono ottenere un incentivo assunzione giovani genitori di 5.000 euro erogato dall'Inps, da compensare in F24 con i contributi da pagare. L’incentivo è riconosciuto solo se il giovane è iscritto alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, iscrizione che deve essere effettuata presso l’Inps. L’incentivo è cumulabile con gli altri incentivi, quali ad esempio l’esonero contributivo e il bonus occupazionale di Garanzia Giovani.

L’opportunità è importante, sia per le imprese che intendono assumere un giovane fino a 35 anni, sia per il giovane stesso, che ricordiamo deve essere genitore e iscritto alla Banca dati. Per l’iscrizione a quest’ultima il giovane genitore deve aver in corso o aver avuto un contratto di lavoro non a tempo indeterminato.

L’incentivo assunzione giovani genitori esiste da qualche anno. E’ già dalla Legge Finanziaria del 2008, con modifiche nel 2009, che il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile. Lo stesso Ministro della Gioventù con un decreto del 19 novembre 2010 ha stanziato 51 milioni di euro per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori.

Con il Decreto è stata creata una Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori. Gli iscritti a questa banca dati sono anche i destinatari dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori.

L’incentivo è pari a 5.000 euro ed è destinato alle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere – con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale – le persone iscritte alla banca dati stessa.

Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici – nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.

Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo. L’incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

La Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è tenuta presso l’Inps. Per ottenere il bonus di 5.000 euro, come detto, il datore di lavoro deve assumere un giovane inserito in banca dati.

Vediamo a questo punto, con la circolare Inps n. 115 del 5 settembre 2011, quali sono i requisiti per l’iscrizione alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori.

Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati per l’occupazione dei giovani

Possono iscriversi alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
  • essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;

essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

  • lavoro subordinato a tempo determinato;
  • lavoro in somministrazione;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro ripartito;
  • contratto di inserimento;
  • collaborazione a progetto o occasionale;
  • lavoro accessorio;
  • collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito della titolarità di uno dei rapporti di lavoro di cui sopra, la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati, quindi da lavoratori di età inferiore a 36 anni, che siano genitori, e che siano disoccupati dopo aver avuto un rapporto di lavoro secondo uno dei contratti di cui sopra.

In tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego, quindi ci vuole il DID, la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di € 5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Quando si perdono i requisiti. I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati. Le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

  • compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
  • raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
  • cessazione dell’affidamento del minore;
  • assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori ovvero di assunzione a tempo indeterminato si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento, grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.

Iscrizioni alla banca dati riaperte da dicembre 2015. Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento dell’80% dei 55 milioni di euro, l’Inps ha sospeso le iscrizioni alla banca dati. Ma con il messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2016 l’Inps ha comunicato che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota inviata a questo Istituto il 18 novembre 2015, ha rivisitato le linee guida precedentemente fornite, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati.

Come iscriversi alla banca dati sul sito dell’Inps

Prima di tutto è necessario il codice PIN dell’Inps, meglio se di tipo dispositivo. Se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Inps seguendo le indicazioni disponibili presso il sito dell’Inps o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.

L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”. Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione. Se non si è in possesso dei requisiti, il sistema lo segnala.

L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.

All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione. L’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.

Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.

Condizioni per l’ammissione all’incentivo di 5.000 euro

Come detto, per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

  • L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili;
  • Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
  • Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orari;
  • Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Con il messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011 l’Inps ha anche ricordato che la fruizione dell’incentivo è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:

  • sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
  • osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
  • applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Limite massimo di assunzioni. Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.

La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo

Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante – espressamente delegato, conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 – devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata “Istanze on-line”, presso il sito internet www.inps.it.

Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.

Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta.

Come usufruire dell’incentivo

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di € 5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Con il messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011 l’Inps ha precisato che il codice di autorizzazione è il codice “4M” – “Azienda autorizzata a fruire dell’incentivo per assunzione giovani genitori – DM 19 novembre 2010, su G.U. n.301/2010”. Nell’Uniemens viene indicato il valore “GIOV” e i codici nel DM10 sono “L428” avente il significato di “conguaglio incentivo giovani” e “L429” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani”.

Cumulabilità con altri incentivi

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti. Questo lo stabilisce l’Inps nella circolare n. 115 del 2011.

L’incentivo assunzione giovani genitori è cumulabile con l’esonero contributivo della Legge n. 190/2014, che riconosce alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel solo anno 2015 un esonero nella misura del 100% dei contributi fino a 8.060 euro per 3 anni. Quindi in caso di assunzione di un giovane under 36 anni, genitore, è possibile cumulare 8.060 euro di esonero contributivo per 3 anni più i 5.000 euro dell’incentivo per giovani genitori da scontare in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.

Analogamente è cumulabile con l'esonero contributivo del 40% previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per l'anno 2016.

Incentivo assunzione giovani genitori e bonus occupazionale di Garanzia Giovani. La circolare n. 129 del 26 giugno 2015 stabilisce che: ”Il bonus occupazionale è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano: b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010.

Ricordiamo che il bonus occupazionale di Garanzia Giovani riconosce per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30 un bonus occupazionale che va da 1.500 a 6.000 euro in base alla classe di profilazione del giovane. In questo caso, il giovane under 30 deve essere genitore, iscritto alla Banca dati per giovani genitori, iscrizione avvenuta a seguito di conclusione di un rapporto di lavoro (secondo i requisiti dell’iscrizione alla banca dati stessa) ed a seguito di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa al centro per l’Impiego.

Se il giovane genitore under 30 ottiene l’iscrizione alla banca dati giovani genitori e nel frattempo si reca presso il Centro per l’impiego, non solo per la dichiarazione DID, ma anche per la profilazione a seguito dell’iscrizione al Programma Nazionale Garanzia Giovani, a quel punto è profilato per Garanzia Giovani ed iscritto alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori.

Il datore di lavoro che assume il giovane può ottenere i 5.000 euro dell’incentivo assunzione giovani genitori più il 50% del bonus occupazionale di Garanzia giovani, ossia la metà del bonus occupazionale da 1.500 a 6.000 euro. Non solo, se il giovane viene assunto a tempo indeterminato nel 2015 può ottenere anche l’esonero contributivo fino a 8.060 euro. Se assunto nel 2016, l’esonero contributivo si riduce al 40% fino ad un massimo di 3.250 euro per due anni, ma restano confermati gli altri due incentivi.

Incentivo giovani genitori anche in favore degli studi professionali

Il Ministero del Lavoro con interpello n.16/2016 ha fornito risposta all'istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel quale viene confermata la concessione dell’incentivo "giovani genitori", previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 19 novembre 2010, anche in favore degli studi professionali. 

L'incentivo, ricorda il Ministero del lavoro nell’interpello, è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.

Le suddette assunzioni devono riguardare, nello specifico, soggetti di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso o cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa; ciò al fine di assicurare una occupazione stabile ai suddetti soggetti, indipendentemente dal settore economico/produttivo d’impiego.

Con la locuzione "imprese private" il Ministero estende lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento. Di conseguenza, il datore di lavoro/imprenditore beneficiario dell'incentivo "giovani genitori" deve essere inteso in senso ampio, ovvero come “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali (cfr. sent. Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003 – causa C/32/02; Direttiva Ue 98/59/CE; risposte ad interpello ML nn. 10 e 33/2011).

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