La Manovra alle Casse: il professionista che prosegue deve versare i contributi
Il professionista iscritto ad un albo professionale, che va in pensione e poi prosegue l’attività, deve versare i contributi alla propria cassa di previdenza sui proventi derivanti dall’attività professionale svolta durante il pensionamento. E’ invece escluso il versamento dei contributi alla Gestione Separata dell’Inps. E’ quanto è stato stabilito dalla Manovra Correttiva del 2011, il Decreto Legge n. 98/2011 e, successivamente, chiarito dall’Inps con la circolare n. 99 del 22 luglio 2011.
Risolto il contenzioso. Il Governo è voluto intervenire per eliminare il contenzioso che era nato tra i professionisti pensionati e l’Inps. Alcune casse professionali avevano adottato delibere contenenti l’esonero dalla contribuzione per i professionisti che al momento del pensionamento proseguivano la loro attività professionale. E queste delibere creavano evasione contributiva. Altre casse invece, pur mantenendo l’obbligo di contribuzione, avevano previsto una riduzione del contributo da versare.
L’Inps sulla base della normativa sulla gestione separata, iscriveva d’ufficio alla gestione questi pensionati liberi dalla contribuzione alla propria cassa professionale, chiedendo loro il pagamento dei contributi e delle sanzioni. I professionisti reagivano creando il contenzioso sulla base dell’autonomia dei regolamenti delle casse dei liberi professionisti e della libertà di deliberare l’esonero dalla contribuzione.
Le novità della Manovra Correttiva
Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, all’art. 18 comma 11, ha risolto il contenzioso imponendo alle casse professionali di prevedere l’obbligo di iscrizione della contribuzione a carico di tutti coloro che risultano aver percepito, dopo il pensionamento, un reddito derivante da attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo.
Entro 6 mesi l’adeguamento. Alle casse professionali viene concesso un periodo di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto, per adeguare i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà della contribuzione a carico dei professionisti titolari di pensione.
La misura dei contributi da richiedere ai professionisti pensionati dovrà essere stabilita dalle Casse, ma la Manovra pone l’obbligo di applicare una aliquota minima pari al 50% di quella ordinaria applicata dalla Cassa ai professionisti non titolari di pensione.
Esclusione dalla Gestione Separata Inps. Il successivo comma, il n. 12 dell’art. 18 del D.L. 98/2011, prevede poi, con una norma di interpretazione autentica, l’esclusione dall’obbligo contributivo alla gestione separata dell’Inps dei redditi, derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, prodotti dai professionisti titolari di pensione. Vedremo l’approfondimento sull’esclusione dalla gestione separata.
Versamenti e la riserva di ripetizione. La disposizione contenuta nel comma 12, scrive l’Inps nella nota, fa fa salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.
Quindi l’esclusione ha effetto retroattivo, pertanto chi ha pagato i contributi all’Inps per la gestione separata ma senza riserva di ripetizione non può chiedere la restituzione ed i contributi versati andranno nella posizione individuale.