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Lavoro per i giovani: i curriculum online sui siti di scuole e università

La Manovra economica elimina l’obbligo di autorizzazione: Le scuole e le università pubblicheranno sul proprio sito istituzionale i curriculum di studenti, neo diplomati e laureati per favorire l’accesso al lavoro. Vediamo le regole.
A cura di Antonio Barbato
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curriculum online sito scuola e università

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero del Lavoro, con una circolare congiunta, hanno dato il definitivo lancio all’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro da parte delle scuole e delle università. Tale funzione riservata agli istituti, introdotta dalla Legge Biagi, il D. Lgs. n. 276/2003, articoli 6 e 50, e poi rafforzata dal Collegato Lavoro, la legge n. 183 del 4 novembre 2010, è stata ripresa dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, la legge di conversione della Manovra Correttiva 2011.

Scuole e università pubblicano i curriculum degli studenti per le imprese. L’attività di intermediazione prevede che gli istituti scolastici superiori, gli atenei ed i consorzi universitari pubblichino online sui loro siti istituzionali e sul portare del Ministero del Lavoro “Cliclavoro” i curriculum di studenti, diplomati e laureati per permettere l’accesso all’elenco da parte delle imprese interessate all’assunzione. Questa iniziativa è volta a migliorare l’ingresso dei giovani studenti neo diplomati o neo laureati nel mercato del lavoro.

La novità: non ci vuole l’autorizzazione. La Manovra economica 2011 ha infatti eliminato l’obbligo di richiedere l’autorizzazione. Le scuole, le università non dovranno più essere autorizzati per pubblicare i curriculum. La circolare poi introduce anche le regole che disciplinano l’attività di intermediazione attraverso la pubblicazione dei curriculum degli studenti. Tali regole sono diverse per scuole ed università.

Le regole per la pubblicazione

Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado devono pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curriculum dei propri studenti iscritti all’ultimo anno e devono tenerli online fino ad almeno i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.

Le università, sia pubbliche che private, ed i consorzi universitari devono pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curriculum dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea.

Sia le scuole che le università devono poi interconnettersi alla borsa continua nazionale per il tramite del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro per la pubblicazione dei curriculum. Inoltre devono rilasciare alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ogni informazione relativa al buon funzionamento dell’attività di intermediazione ed al monitoraggio dei fabbisogni professionali.

I dati pubblicati e la garanzia della privacy

Le scuole e le università devono esclusivamente garantire adeguata informativa nelle forme previste dall’art. 13 del Codice della privacy. Non è necessario alcun consenso specifico per la pubblicazione dei curriculum, precisa la circolare, in quanto la raccolta e la diffusione dei curriculum è necessaria per l’esercizio dell’attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge (la Legge Biaggi, D. Lgs. 276/03).

Quali dati saranno pubblicati. Per i candidati non è obbligatoria la pubblicazione dei seguenti dati: indirizzi di domicilio, numeri di telefono e di fax. Mentre è obbligatoria la pubblicazione di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail, per consentire il contatto diretto all’impresa che consulta il curriculum.

Iscrizione all’albo informatico e le sanzioni. Le scuole, le università, sia pubbliche che private, che svolgeranno attività di intermediazione saranno iscritte nell’Albo informatico in una apposita sezione e la loro attività sarà monitorata. Saranno oggetto di sanzioni in caso di mancato conferimento dei dati per il monitoraggio dei fabbisogni professionali, compreso la mancata pubblicazione dei curriculum degli studenti online sul sito istituzionale. La sanzione amministrativa pecuniaria applicata va dai 2.000 ai 12.000 euro, nonché la cancellazione dall’Albo informatico ed il conseguente divieto di esercitare attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

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