Liquidazione pensione di inabilità per chi ha contributi in più gestioni Inps
A partire dall’anno 2013, c’è stata una importante modifica alla disciplina delle pensioni di inabilità per i richiedenti che hanno una contribuzione Inps accreditata in due o più gestioni: Gestione lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata, ma anche contributi ex-Enpals ed ex-Inpdap. In questi casi la pensione è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione nelle varie gestioni, anche se i soggetti hanno maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una sola gestione. Tale novità è stata introdotta a dicembre 2012 dalla Legge di Stabilità 2013. L’Inps con una circolare scioglie le riserve e precisa tutti gli aspetti.
La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) all’art. 1 comma 240 apporta la seguente modifica alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984: “ “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“.
Con messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013, l’Inps comunicava di voler emanare una circolare riguardante tale ipotesi. Circolare Inps, la n. 140, poi pubblicata il 3 ottobre 2013 con tutte le istruzioni, condivise con il Ministero del Lavoro.
La pensione di inabilità con contributi nelle Gestioni dipendenti, autonomi e separata
La circolare n. 140 precisa che sono destinatari della norma della Legge di Stabilità 2013 i “soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013”. In questi casi l’Inps è obbligata a disporre la liquidazione (il calcolo) della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.
Esclusi i contributi per supplementi di pensione. Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.
Le disposizioni di cui al citato comma 240 trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Esclusi i soggetti con stato di inabilità riconosciuto fino al 2012. Le disposizioni del menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.
In caso di revoca della pensione di inabilità (liquidata ai sensi del suddetto comma 240 tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.
Cessazione del diritto alla pensione di inabilità e contribuzione figurativa. In caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilità conseguente al recupero della capacità di lavoro, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 222 del 1984.
In tale contesto la contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa.
Presentazione della domanda di pensione di inabilità
La domanda di pensione di inabilità va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto. Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione (sempre Inps: lavoratori dipendenti, Artigiani e Commercianti o Gestione Separata, ma anche ex Enpals e Inpdap) dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.
Riguardo all’accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi l’ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovrà contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto ed i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinchè comunichino le quote di pensione di propria competenza.
Effetti della doppia contribuzione sul diritto della pensione di inabilità
L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 esplica effetti sul diritto e sulla misura della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (esteso agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Diritto alla pensione di inabilità. La contribuzione in varie gestioni dell’Inps ma anche ex-Enpals, ex-Inpdap, Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e Fondo Quiescenza Poste è valida quindi ai fini della verifica del diritto. La circolare dice: “Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge n. 222 del 1984, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma. In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta. Le sedi avranno cura di verificare la presenza di contribuzione in più gestioni anche con la consultazione del casellario degli attivi”.
Nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità, non trova più applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l’interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal più volte citato comma 240.
L’Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l’istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l’avvio dell’accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall’articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps – Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.
Calcolo e liquidazione della pensione di inabilità con la doppia contribuzione
L’art. 240 più volte richiamato comporta che il trattamento di inabilità, di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni. Il calcolo è su due quote, ivi compreso la maggiorazione convenzionale. Il sistema di calcolo è quello retributivo, misto o contributivo, quest’ultimo dal 2012 in poi obbligatorio per tutti. La contribuzione in più gestioni comporta un calcolo pro-quota. Per maggiori informazioni vediamo contributi in più gestioni ed il calcolo della pensione di inabilità.
Decorrenza della pensione. La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità e pensione ai supestiti
La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità. In tale ipotesi, ove la pensione di inabilità non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d’ufficio dalla gestione che non prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione. Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l’assegno ordinario di invalidità, lo stesso potrà essere liquidato secondo i criteri vigenti.
Riflessi sulla pensione ai superstiti. L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 comporta dei riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità. Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti.
Peraltro, qualora l’assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.
Relativamente alla situazione del richiedente la pensione di inabilità che non cessa l’attività lavorativa, è stato affermato, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.
Infatti la cessazione dell’attività è configurata come mera condizione di erogabilità, con la conseguenza che i superstiti di assicurato, che abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla pensione di inabilità, hanno titolo ad una pensione indiretta calcolata sulla base dell’anzianità contributiva accreditata nel fondo a carico del quale l’interessato aveva presentato la domanda di pensione di inabilità, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data di compimento dell'età pensionabile di questi.
Incompatibilità, incumulabilità, revisioni. Per questi aspetti la circolare rinvia alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità, quindi si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:
- le incompatibilità;
- l’incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
- le revisioni;
- la pensione privilegiata di inabilità.
Ricorsi avverso pensione di inabilità. I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice. Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza. La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.