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POS obbligatorio per professionisti ed imprese dopo il 30 giugno 2014

Per i professionisti e le imprese l’obbligo di accettare pagamenti effettuati tramite bancomat e carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro scatta secondo un recente Decreto Interministeriale, del 24 gennaio, dopo il 30 giugno 2014, per effetto di una proroga di 6 mesi. Entrata in vigore confermata, nonostante la presentazione di due emendamenti al Decreto Milleproroghe in approvazione per ottenere lo slittamento di un anno, a giugno 2015. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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obbligo pagamenti bancomat professionisti

AGGIORNATO AL 13-05-2014 – Grandi polemiche e continui cambiamenti interessano la disposizione sui pagamenti elettronici che obbliga i professionisti e le imprese ad accettare i pagamenti oltre 30 euro con carte di debito e strumenti elettronici, rendendosi così obbligatorio il POS negli studi professionali soprattutto. Il 24 gennaio è stato pubblicato il Decreto Interministeriale che dispone l’entrata in vigore della disposizione dopo il 30 giugno 2014, per chi ha fatturati sotto i 200.000 euro. Giusto qualche giorno dopo, dopo le vibranti proteste, con due emendamenti al Decreto Milleproroghe 2014 hanno provato a spostare di 18 mesi, e non 6 mesi, l’entrata in vigore dell’obbligo, per commercianti e professionisti, senza risultato. L’obbligatorietà scatta dopo il 30 giugno 2014 e non dopo il 30 giugno 2015.

L’obbligo del POS previsto dal Decreto Legge 179 del 2012. Andiamo per ordine. A prevedere questa diversa disposizione sui pagamenti elettronici è il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto dall’art. 15, comma 5 del D. L. 179/2012, ha emesso il Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014 contenente le disposizioni operative che introducono di fatto l’obbligo dopo il 30 giugno 2014.

L’art. 15, comma 4, del Decreto Legge n. 179 del 2012, da dove tutto ha origine, prevedeva originariamente che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Ed infatti la legge, al comma 5 dell’art. 15, stabiliva che uno o più decreti dessero operatività alla disposizione prevedendo gli importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione.

A quel punto, i due Ministeri, sentita la Banca d’Italia, hanno emesso il Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014, che entrerà in vigore dopo 2 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’obbligo di accettare pagamenti oltre 30 euro con bancomat e tramite POS

Il Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014 contiene tre articoli. L’articolo 1 stabilisce le definizioni: “Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;

b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento; 

c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici 

e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

Art. 2 – Ambito di applicazione. Il comma 1 dell’art. 2 recita: “L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d) (ossia l’esercente, impresa o professionista), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi”.

Art. 2 comma 2 – Il rinvio a giugno 2014 tranne per chi fattura meno di 200.000 euro. Il comma 2: “In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d) (sempre esercente, professionista o impresa), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro”.

Art. 3 – Disposizioni finali ed entrata in vigore. Il comma1: “Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto”. Il comma 2: “Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. Il comma 3:”Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.

Il Ministero spiega anche le motivazioni dell’emissione. Il Decreto Interministeriale è stato pubblicato, come spiegato in premessa agli articoli che lo compongono, in considerazione del fatto che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati.

La motivazione del rinvio al dopo giugno 2014. Quasi a prevedere l’entità delle proteste di professionisti, imprese e commercianti, il Ministero motiva il rinvio proprio in funzione degli “effetti” e del “rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto”.

Qualche giorno dopo, in discussione nel nuovo Milleproroghe, in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni di legge, due emendamenti hanno provato a spostare l’obbligatorietà del POS e l’obbligo di accettazione di pagamenti con carte di debito per le cifre oltre i 30 euro, dopo il mese di giugno 2015, quindi guadagnando un ulteriore anno di tempo per professionisti ed imprese interessati. Ma il testo definitivo approvato conferma la proroga al 30 giugno 2014, oltre tale data l’obbligo scatta per tutti.

Il TAR respinge il ricorso degli Architetti

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n. 1932 del 2014 ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il DM del 24 gennaio 2014, attuativo dell’art. 15 comma 5 del Decreto Legge n. 179 del 2012, nella sezione relativa all’obbligo, in capo ai professionisti, di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Ossia l’art. 2 comma 1.

Il TAR stabilisce che la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.

Gli architetti avevano dichiarato la norma come insensata, vessatoria e costosa, rispetto allo scopo della legge ossia il contrasto dell’elusione delle norme e l’evasione. Gli architetti sostenevano che tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso pagamenti tracciati come il bonifico o gli assegni, senza obbligare i professionisti ad attivare i Pos sostenendo costi di installazione e utilizzo. Il TAR invece ha sostenuto che la norma sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dell’art. 15 del D. L. 179 del 2012.

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