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Salvaguardati: i nuovi requisiti per la pensione di anzianità con le quote

L’Inps con una circolare ha comunicato i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità con il sistema delle quote per i lavoratori salvaguardati. E’ stato previsto un ulteriore incremento nel biennio 2016-2018 di 0,3 unità. Vediamo, a seguito di queste novità, a che età possono andare in pensione tali lavoratori e con quanti anni di contributi.
A cura di Antonio Barbato
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pensione di anzianità

L’Inps con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 ha comunicato i nuovi requisiti per la pensione di anzianità con le quote per i lavoratori salvaguardati. I requisiti sono stati aggiornati dopo gli incrementi legati alla speranza di vita e saranno in vigore dal 2016 al 2018. Vediamo in questo articolo anche i requisiti in vigore fino al 2015 per i salvaguardati.

Com’è noto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  della Riforma Pensioni del 2012 (quella che ha cancellato la pensione di anzianità con le quote per sostituirla con la nuova pensione anticipata, per la quale sono necessari oltre 42 anni di contributi versati per andare in pensione), non si applica a determinati soggetti.

La stessa riforma delle pensioni prevede che continua ad applicarsi la previgente normativa sulle pensione entro il 31 dicembre 2011 anche ad alcuni lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di  mobilità, nonché ai  lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011, ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico  dei fondi di solidarietà di settore, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione e ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio.

I nuovi requisiti dal 2016 al 2018

Possono quindi accedere al pensionamento anticipato anche alcuni soggetti per i quali trovano applicazione, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle cosiddette quote. Si tratta dei lavoratori salvaguardati.

Tali soggetti, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita, possono conseguire il diritto a pensione ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6;
  • e se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Per ciò che concerne le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, l’Inps rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili. E propone alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti.

Esempio 1: iscritto FPLD

Verifica dell’età al 31 ottobre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955: l’età del lavoratore è di 61 anni e 225 giorni pari a (61+225/365)=61,616 anni;

Al 31 ottobre 2016 ha un’anzianità contributiva di 1877 settimane pari a 1877/52 = 36,096 anni.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712.

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

Esempio 2: iscritti ai Fondi esclusivi dell’AGO

Verifica dell’età al 1° dicembre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955: l’età del lavoratore è di 61 anni e 256 giorni pari a(61+256/365)=61,701 anni.

Al 1° dicembre 2016 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni. L’anzianità è quindi di 35 anni e 324 giorni pari a (35 + 324/360) = 35,900.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 1° dicembre 2016 è pari a 61,701 + 35,900 = 97,601.

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

I requisiti fino al dicembre 2015: Messaggio 20600 del 13 dicembre 2012

La circolare dell’Inps ha richiamato il punto 3.2 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012, il quale parla appunto dei “Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. "quote".

Tale punto chiarisce che, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera comunque per i soggetti di cui al comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Dal 1 gennaio 2013, i requisiti sono stati incrementati di 0,3 unità. E lo stesso aumento, come abbiamo visto, scatta dal 1 gennaio 2016.

Più precisamente si tratta di 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. "quote") per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

Pertanto, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e , se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Per la determinazione della c.d. "quota" per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n. 60 del 2008. In particolare, al punto 3 della predetta circolare relativo alla determinazione delle quote, è stato precisato che l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso.

Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. Per quanto riguarda l’anzianità contributiva è stato precisato che detta anzianità, laddove espressa in settimane, deve essere rapportata ad anno dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

Esempio: Verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni.

Al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione".

La circostanza che per coloro che perfezionano il diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al trattamento pensionistico con il c.d. sistema delle quote l’incremento dell’adeguamento si deve determinare nella misura minima di 0,3 unità, comporta che il soggetto, per poter perfezionare quota 97,3 in presenza di un’anzianità contributiva di 36 anni (1872 contributi settimanali) deve possedere un’età anagrafica di almeno 61 anni e 92 giorni.

Infatti, la trasformazione di 3 mesi in giorni produce un risultato compreso tra 89 e 92 giorni a seconda dei mesi che compongono il trimestre considerato. Tali numerosità, rapportate ad anno, possono determinare valori tra 0,244 e 0,252 e il valore di 61,3 si ottiene solo se l’interessato possiede almeno 61 anni e 92 giorni, in presenza di 36 anni di anzianità contributiva.

In tale situazione, per effetto dell’arrotondamento, in caso di frazione di unità al primo decimale, il lavoratore raggiunge quota 97,3 e pertanto, perfeziona il requisito richiesto per il diritto al trattamento pensionistico.

In definitiva, coloro che accedono al trattamento pensionistico con il c.d. sistema delle quote devono, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile per il diritto (v. in proposito circ. 60 del 2008) , conseguire contestualmente un’età minima di 61 anni e 3 mesi (corrispondenti a 61 anni e da 89 a 92 giorni) ed una quota minima di 97,3 se lavoratori dipendenti, ovvero, un’età minima di 62 anni e 3 mesi (corrispondenti a 62 anni e da 89 a 92 giorni) ed una quota minima di 98,3 se lavoratori autonomi.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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