Smart working, approvata la legge sul lavoro agile
L’era digitale, con lo sviluppo delle potenzialità del web, sta modificando rapidamente i rapporti di lavoro tra aziende e lavoratori. Sempre più lavoratori eseguono le loro prestazioni lavorative con il supporto di un personal computer, ma senza più la rigida necessità di essere presenti nella sede aziendale. Dal telelavoro alla legge sullo Smart working, è arrivata l’era del Decreto sul lavoro agile. Il Governo Renzi ha infatti approvato un disegno di legge recante misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il lavoro agile consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Nel disegno di legge si promuove il lavoro agile infatti “quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Cosa è il lavoro agile. La definizione di lavoro agile (o smart work): “ Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Pertanto si tratta di una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in parte in azienda e in parte a casa, il tutto attraverso degli strumenti tecnologici (nella maggior parte dei casi un personal computer). Questa modalità di svolgimento delle attività lavorative è sempre più diffusa nelle aziende che si avvalgono di prestatori di lavoro impegnati attraverso un personal computer connesso alla rete internet.
L’assenza di una postazione fissa, come previsto dal decreto, e l’uso di strumenti tecnologici pone subito il legislatore di fronte ad alcune scelte inerenti le particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il Decreto subito precisa che “Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Pertanto al lavoratore deve essere assegnato il personal computer dall’azienda e sulla sicurezza e buon funzionamento dello stesso, è responsabile il datore di lavoro e non il lavoratore.
Incentivi e detassazione anche per il lavoro agile. Proseguendo nella lettura del Decreto, si evince che “gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile”.
Il lavoro agile anche nelle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive da queste emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
L’accordo scritto per il lavoro agile. Il datore di lavoro nell’assumere il lavoratore con un contratto di lavoro che poi abbia una modalità di svolgimento rientrante nei requisiti del lavoro agile o smart working, dovrà obbligatoriamente sottoscrivere con il lavoratore non solo il contratto di lavoro ma anche un accordo che disciplini le particolari attività lavorative interne ed esterne del lavoratore.
Il Decreto prevede che l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.
L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Principio di non discriminazione. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Potere di controllo e disciplinare. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
L’accordo individua le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Protezione dei dati, custodia e riservatezza. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.
Sicurezza sul lavoro nel lavoro agile. E’ sempre il datore di lavoro che garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Dal suo lato, ll lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il rinvio ai CCNL. I contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.