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Voucher da comunicare almeno 60 minuti prima della prestazione lavorativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche sulla tracciabilità dei voucher: obbligo di comunicazione tramite sms o posta elettronica almeno 60 minuti prima della prestazione lavorativa. Da comunicare dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Per chi viola la legge sanzioni da 400 a 2.400 euro. Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti dichiara: “Introdotta la tracciabilità piena dei voucher per contrastare con ancora maggior forza il loro utilizzo irregolare”.
A cura di Antonio Barbato
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un Decreto Legislativo che modifica la normativa sul lavoro accessorio e i buoni lavoro voucher. Sono state approvate delle modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015 in termini di tracciabilità dei voucher e obbligo comunicativo.  Le prestazioni di lavoro accessorio retribuite tramite voucher possono essere attivate tramite una comunicazione da inviarsi almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

60 minuti prima per i voucher di committenti imprenditori e professionisti. Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Voucher in agricoltura: ridotto da 7 a 3 giorni l’arco temporale. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Per il settore dell’agricoltura, l’utilizzo del lavoro accessorio rimane soggetto al limite generale dei 7 mila euro per lavoratore.

Le sanzioni in caso di mancata comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Non essendo diffidabile, la sanzione sarà di almeno 800 euro.

Ecco le dichiarazioni del Ministro del lavoro Giuliano Poletti: “Abbiamo deciso di introdurre la tracciabilità piena dei voucher per contrastare con ancora maggior forza il loro utilizzo irregolare, prevedendo, per i committenti, l'obbligo di comunicare via sms o posta elettronica alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e l'ora di inizio e di fine della prestazione. È un intervento importante, che il governo ha voluto con forza per riaffermare l'importanza delle legalità nel lavoro, e di cui monitoreremo gli effetti: qualora non si ottenessero i risultati voluti interverremo ancora".

Le modifiche legislative non hanno tenuto conto a pieno delle richieste dei sindacati che chiedevano l’esclusione di interi settori dall’utilizzo dei voucher, che ha alimentato negli ultimi mesi comportamenti elusivi o addirittura il lavoro nero. I sindacati chiedevano inoltre di introdurre un tetto massimo di ore al giorno di impiego in azienda tramite voucher.

La riscrittura completa dell’art. 49, comma 3 del Decreto porta quindi un superamento della vecchia comunicazione all’Inps che andava effettuata per prestazioni da svolgere in un arco temporale di 30 giorni. Il nuovo sistema ricalca quello della comunicazione preventiva nel lavoro a chiamata o intermittente.

Si applica la sanzione per lavoro nero?

La nuova sanzione da 400 a 2.400 euro necessita sicuramente di chiarimenti, soprattutto su quando si applica la sanzione per lavoro nero e quando si applica la sanzione per mancata comunicazione.

L’ex dirigente della DPL di Modena, Eufranio Massi così si esprime: “Se a seguito di accesso ispettivo venga accertato che il datore di lavoro, pur avendo acquistato i voucher seguendo le modalità sopra indicate, non ha effettuato la comunicazione entro i 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione o l’abbia effettuata in ritardo (ma sempre prima dell’ispezione), scatterà la sanzione non è diffidabile e che non può essere inferiore ad 800 euro per ogni lavoratore interessato. Il medesimo ragionamento si può fare nell’ipotesi in cui la comunicazione sia stata fatta per un determinato periodo e questo si sia prolungato oltre il termine fissato. Se, invece, non c’è stato alcun acquisto di voucher o i buoni stessi non sono più validi, i lavoratori non possono che essere considerati “in nero” cosa che comporta l’applicazione della c.d. “maxi sanzione”.

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