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Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi: scadenza e codici tributo

I contribuenti minimi devono versare entro il 16 giugno e 30 novembre di ogni anno l’acconto dell’imposta sostitutiva per il regime dei minimi (regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità) nella misura del 100% dell’imposta dovuta e dichiarata nel rigo LM14 del modello Unico PF 2015. Vediamo il sistema di calcolo con il metodo storico o previsionale e le modalità di versamento della prima o seconda rata o in unica soluzione.
A cura di Antonio Barbato
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I contribuenti minimi (ossia i contribuenti che rientrano nel regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, art. 27, commi 1 e 2, D. L. 98/2011) devono l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime dei minimi entro il 30 novembre di ogni anno. L’acconto dovuto è pari al 100% dell’imposta a saldo dovuta per l’anno precedente e dichiarata nel modello Unico.

L’imposta sostitutiva dovuta, calcolata sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, è pari al 5% ed è sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, che quindi non sono dovute dal contribuente.

Il versamento dell’imposta sostitutiva per il regime dei contribuenti minimi va quindi effettuato osservando le medesime disposizioni in materia di versamento dell’acconto Irpef, quindi con la stessa scadenza dell’acconto Irpef. A disporre ciò è l’art. 1, comma 105 della Legge n. 244 del 2007. Ai contribuenti minimi si applicano anche le stesse disposizioni vigenti in materia non solo di acconto dell’imposta, ma anche riguardanti la compensazione e la rateazione.

Alla luce di ciò l’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi è dovuta nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. In sostanza il contribuente che ha presentato l’Unico PF 2014 relativo ai redditi 2013 e ha calcolato l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2013 (pari al 5% del reddito), deve lo stesso importo anche a titolo di acconto per l’anno 2014.  E per quanto riguarda le modalità di versamento dell’acconto bisogna seguire le stesse regole vigenti per l’acconto Irpef.

Sono tenuti al versamento degli acconti imposta sostitutiva contribuenti minimi tutti coloro che hanno dichiarato nel modello Unico PF 2015, al rigo LM14, un importo pari o superiore a 51,65 euro. Quindi se l’imposta sostitutiva è superiore a 51,65 euro, bisogna versare la cifra a titolo di saldo ma anche a titolo di acconto.

Il versamento dell’acconto in due rate o unica soluzione. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima superi la cifra di 103,00 euro. In tale ipotesi abbiamo le seguenti scadenze:

  • la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e quindi entro il 16 giugno 2015 (6 luglio vista la proroga dei versamenti da Unico 2015) o entro il 16 luglio 2015 (20 agosto) con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la seconda rata di acconto imposta sostitutiva regime dei minimi, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30 novembre;
  • Se l’importo della prima rata non supera i 257,52 euro, allora il versamento dell’acconto in unica soluzione va effettuato entro il 30 novembre.

Codici tributo da utilizzare. Il contribuente minimo deve versare l’imposta con il modello F24 con i seguenti codici tributo (sezione erario):

  • Codice Tributo 1793 per acconto prima rata;
  • Codice Tributo 1795 per l’acconto seconda rata o in unica soluzione. 

Il saldo dovuto, sul quale si calcola al 100% anche l’importo dell’acconto secondo il metodo storico è dovuto invece con il codice tributo 1800.

Il metodo storico o previsionale. L’acconto può essere determinato non solo sulla base dell’importo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, quindi l’acconto per il 2015 in misura pari al 100% dell’imposta sostitutiva per il regime dei minimi dovuta per il 2014 e dichiarata nel rigo LM14 del modello Unico PF, ma anche con un metodo previsionale che tiene conto dei redditi effettivamente conseguiti nell’anno. Il contribuente minimo può quindi optare per questa seconda scelta qualora preveda dei redditi inferiori nell’anno in corso rispetto al precedente (nel 2015 rispetto al 2014). 

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