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Addio all’associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Il Decreto di riordino delle tipologie contrattuali in attuazione del Jobs Act abrogherà una serie di contratti di lavoro tra i quali la normativa sull’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Resterà possibile solo l’associazione con apporto di capitali. Prevista però una deroga per i contratti in corso. Vediamo tutte le novità.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro come associato in participazione

Il Decreto di riordino delle tipologie contrattuali contiene delle abrogazioni dei contratti di lavoro. Una delle norme che sarà approvata abroga l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, limitando i casi di associazione in partecipazione al solo apporto di capitale. Con il Jobs Act quindi il Governo Renzi cancellerà definitivamente ciò che era già stato fortemente limitato dalla Riforma Fornero in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Restano attivi solo i contratti di associazione in essere fino alla loro cessazione. L’associazione in partecipazione quindi diventa possibile solo con apporto di capitali e non più con l’apporto lavorativo.

In realtà la riforma Fornero, legge n. 92 del 2012, aveva già notevolmente circoscritto i casi di utilizzo dell’associazione in partecipazione con mero apporto di lavoro. In ogni caso è stata eliminata questa tipologia contrattuale la cui mancanza di genuinità era facilmente accertabile in sede ispettiva.

L’art. 50 del Decreto di riordino dei contratti di lavoro prevede testualmente il “superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro”. Il Decreto del Jobs Act interviene modificando l’art. 2549 del codice civile in materia di associazione in partecipazione. Viene riformulato il comma 1 dell’articolo trasformando le associazioni in partecipazione di capitale. Vengono poi abrogati il comma 2 e il comma 3 dell’art. 2549 che disciplinavano appunto l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Pertanto viene abrogata la fattispecie del contratto di associazione in partecipazione (agli utili dell'impresa o di "uno o più affari) con apporto di lavoro (o con apporto misto di capitale e di lavoro), limitando tale istituto contrattuale all'ipotesi in cui l'apporto (dell'associato in partecipazione) sia costituito da un capitale.

Con l’associazione in partecipazione il soggetto imprenditore associante può usufruire dell’apporto di un soggetto associato verso il corrispettivo di una partecipazione di quest’ultimo agli utili dell’impresa o di uno o più affari. L’associato partecipa al rischio dell’attività d’impresa nei limiti del proprio apporto rispondendo alle perdite in base a quanto apportato. L’apporto dell’associato poteva essere anche di natura personale, quindi con l’apporto di lavoro ma con l’abrogazione intervenuta con il Decreto, l’apporto può essere solo di capitale. Quindi l’associante può attribuire all’associato una partecipazione agli utili solo dietro un apporto di capitale e non più con un apporto di lavoro, quindi è esclusa la possibilità dell’associazione in partecipazione attraverso l’apporto di una prestazione lavorativa.

L’abrogazione dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, come abbiamo detto, è arrivata attraverso l’abrogazione dei due commi che la disciplinavano.

Il comma 2 dell’art. 2549 abrogato prevedeva: “Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Il comma 3 abrogato invece prevedeva che “Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

E’ stato inoltre abrogato il comma 30 dell’art. 1 della Legge n. 92 del 2012 che prevedeva che “i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Vengono fatti salvi solo i contratti in essere. Il Decreto infatti prevede che “i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione”.

Quindi in base alla nuova disciplina i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non possono essere più stipulati, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione.

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