Ai dipendenti pubblici non spetta il congedo di paternità obbligatorio
Il Comune di Reggio Emilia aveva chiesto il 19 gennaio 2013 alla al Dipartimento della Finanza pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri un chiarimento applicato in materia di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore, nonché in materia di voucher alla lavoratrice madre. Si attendeva una risposta relativa all’applicazione per i dipendenti pubblici di quanto disposto dall’art. 4 della legge Fornero. E la risposta è arrivata: negativa per i dipendenti pubblici.
La risposta del Ministero. Ebbene, il Dipartimento della Finanza Pubblica, in data 20 febbraio 2013, ha risposto quanto segue: “Si rappresenta che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 92 del 2012 (ossia la Riforma del mercato del lavoro Fornero), tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D. Lgs. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.
In sostanza, sono esclusi sia i padri dal congedo obbligatorio di un giorno, che dal congedo facoltativo di due giorni, sia le madri in relazione alla possibilità di optare per la richiesta di buoni voucher per pagare le baby sitter, buoni lavoro di 300 euro al mese per un massimo 6 mesi, ed al posto del congedo parentale. Ma vediamo cosa prevede l’art. 4 comma 24 della legge n. 92 del 2012, ora in vigore solo per i dipendenti del settore privato, dopo l’esclusione degli statali dalla norma.
Il sostegno alla genitorialità della legge Fornero. L’art. 4, comma 24 della legge n. 92 del 2012 prevede due tipologie di prestazioni con la finalità di “sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. In via sperimentale per gli anni 2013-2015, l’art. 4 comma 24 prevede le seguenti misure:
Congedo obbligatorio al padre di un giorno e facoltativo di due giorni. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. Per maggiori informazioni vediamo il congedo obbligatorio del padre.
I buoni voucher per la baby sitter. Il comma 24 dell’art. 4 della Riforma del Lavoro prevede la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale (ex astensione facoltativa), la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro”. Un totale di 300 euro di buoni voucher al mese per un massimo 6 mesi. Per maggiori informazioni vediamo i buoni voucher per la baby sitter.
Dal 20 febbraio 2012 è chiarito che queste astensioni da lavoro destinate al padre, e l’incentivo economico dei buoni voucher per le famiglie che optano per l’utilizzo di una baby sitter, sono possibili per i dipendenti del settore privato, ma non per i dipendenti pubblici.