ANF per nipoti diretti e collaterali: quando spetta l’assegno per il nucleo familiare
L’assegno per nucleo familiare è sicuramente una delle prestazioni Inps più richieste dalle famiglie italiane, dai lavoratori o dai pensionati. In alcuni casi nel nucleo familiare utile per il diritto a percepire l’ANF possono essere inclusi anche i nipoti. Per stabilire a chi spetta l’ANF, la normativa Inps effettua una importante distinzione tra nipoti diretti e nipoti collaterali. AI primi spetta l’assegno perché considerati equiparati a figli, per i secondi invece sono necessari alcuni requisiti specifici riguardanti i genitori.
A chiarire molteplici aspetti in materia di trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell’ascendente è la circolare 132 del 7 dicembre 2007 pubblicata dall’Inps a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999, importante sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa in materia di pensione di reversibilità nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità stessa i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.
Si legge nella sentenza: “L’esclusione dei nipoti risulta irragionevole e comporta la violazione dell’art. 3 della Costituzione. Infatti, la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto”. Questo è quanto prevede la sentenza della Corte Costituzionale. Sulla base di questa decisione l’Inps è intervenuta con la circolare n. 132, che ora dettagliamo. Vi è, come già detto, una differenza tra nipoti diretti e nipoti collaterali.
Cosa significa parentela diretta e collaterale. Doveroso un chiarimento sul concetto di nipote diretto e nipote collaterale, visto il diverso trattamento in materia di assegni per nucleo familiare (ANF): La parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone discendono l'una dall'altra (per esempio: padre e figlio, nonno e nipote), si dice indiretta o in linea collaterale quando le persone non discendono l'una dall'altra (per esempio: fratelli, cugini, zio e nipote).
Equiparazione dei nipoti diretti ai figli per l’ANF. I nipoti in linea retta sono equiparati ai figli a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999. Per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno) ai figli legittimi anche se non sono formalmente affidatari. Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore (di 18 anni). Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Nipoti collaterali: per l’ANF i requisiti sono: essere orfani di entrambi i genitori e senza pensione ai superstiti. L’assicurato può chiedere l’assegno per i nipoti in linea collaterale, ossia figli di fratelli o di sorelle, minori di 18 anni o maggiorenni inabili che sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti. In mancanza di tali requisiti (orfani e senza pensione ai superstiti) non possono far parte del nucleo familiare ai fini ANF e quindi non hanno diritto ad alcuna prestazione.
Il nipote in linea collaterale, formalmente affidato, è equiparato ai figli e quindi entra a far parte del nucleo del richiedente anche se è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti.
Le verifiche dell’Inps sui nipoti diretti e il compimento dei 18 anni
L’Inps verifica se il nonno e il nipote vivono sotto lo stesso tetto. Se invece non c’è convivenza stabilirà se esiste una situazione di mantenimento effettivo, requisito che si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, ossia quando non ha redditi superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30% (495,43 euro è il trattamento minimo 2013, quindi il limite di reddito è pari a 644,06 euro).
Ai fini del calcolo dell'ANF i nipoti diretti devono essere equiparati ai figli legittimi, anche se formalmente non affidati, ed è alla tabella prevista per i nuclei familiari con figli che occorre far riferimento per la determinazione dell’assegno spettante.
a) I nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, con il raggiungimento della maggiore età, non possono essere equiparati a figli. Ne consegue che il nipote diretto, anche se studente o apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso (un nucleo familiare con almeno 4 figli fino a 26 anni), non può essere compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dell’ANF non essendo assimilabile a figlio. Ciò a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per i figli e gli altri soggetti equiparati che, se studenti o apprendisti tra i 18 e i 21 anni ed appartenenti al c.d. nucleo numeroso, conservano il diritto all’ANF fino al ventunesimo anno (Circolare n.13 del 2007).
Inoltre, secondo quanto scritto nella circolare Inps del 2007, con il compimento del diciottesimo anno (a differenza di quanto previsto per i figli ed equiparati), per i nipoti diretti cessa anche il diritto agli assegni familiari (quote di maggiorazione) previsto per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed i pensionati dei lavoratori autonomi, e ciò sia nel caso di rapporto di lavoro in corso, che di pensione diretta che di pensione ai superstiti.
b) I nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, una volta compiuto il 18° anno di età, non vengono computati tra i soggetti che rilevano ai fini dell’individuazione dei nuclei numerosi a differenza di quanto stabilito per i figli e per gli altri soggetti equiparati che assumono rilevanza fino al 26° anno di età.
c) L’equiparazione nipoti-figli, valida fino al raggiungimento della maggiore età, si riscontra anche nella disciplina vigente in materia di inabilità: pertanto i nipoti maggiorenni inabili a proficuo lavoro non possono rientrare tra i componenti del nucleo e, conseguentemente, non sono titolari delle suddette prestazioni mentre i figli maggiorenni inabili fanno parte del nucleo e conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità con l’unica condizione, nel caso di ANF e ANF su pensione ai superstiti, che siano inabili al momento del decesso del dante causa.
d) I nipoti che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno perdono il diritto ai trattamenti di famiglia con il compimento dei diciotto anni, mentre i figli che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità.
Il requisito della vivenza a carico dei nonni del nipote diretto
E’ sempre la circolare dell’Inps a fornire le precisazioni: la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.
Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.
Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.
Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l’eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest’ultima, essendo un’erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all’ incremento del patrimonio del genitore stesso.