Assegno famiglie numerose anno 2015, ecco i nuovi importi spettanti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, il Dipartimento per le politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la rivalutazione della misura e dei requisiti economici per l’anno 2015 dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli (assegno famigli numerose) e dell’assegno di maternità dei comuni.
L’assegno mensile per famiglie numerose che spetta ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, è pari a 141,30 euro al mese per l’anno 2015 fino ad un massimo di tredici mensilità, se spetta in misura intera. Tale importo spetta per le domande inoltrate nel 2015.
E’ stato rivalutato anche il valore dell’indicatore della situazione equivalente (ISEE) per gli aventi diritto, ed è pari a 8.555,99 euro.
A chi spetta l’assegno famiglie numerose. L’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti con almeno tre figli. L’assegno per il nucleo familiare dei comuni è erogato dall’Inps e spetta ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia e che siano in possesso di un reddito non superiore ad un determinato indicatore ISEE, che ogni anno è rivalutato come abbiamo visto, così come l’importo mensile spettante.
La domanda si presenta in Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
La decorrenza dell’assegno familiare dei comuni, invece è da 1 gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti, oppure dal 1° giorno del mese in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori), se l’evento si è verificato nel corso dell’anno.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.