Assegno ordinario ed emergenziale Inps: importo massimale mensile 2016
L’Inps ogni anno comunica gli importi mensili massimi dell’assegno ordinario emergenziale del Fondo Credito, anche cooperativo. Gli importi dipendono dalla retribuzione mensile lorda e dalla retribuzione tabellare annua lorda e sono erogati in presenza di determinati requisiti.
Le prestazioni del Fondo Credito. Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, già istituito presso l’Inps ai sensi dell’art. 2, comma 28 della Legge n. 662/1986, adeguato alla normativa dell’art. 3 della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) ha la finalità di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, già rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro n. 158/2000, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro.
Viene assicurata ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
E’ previsto infine un assegno emergenziale per i lavoratori licenziati. Sono previsti anche assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
Il decreto interministeriale n 83486 del 28 luglio 2014 recante la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito all’art. 10, co 2 prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 2014 i massimali dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale e le relative retribuzioni di riferimento vadano aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria (cfr. circolare 12/2014 e 19/2015).
Assegno ordinario: importi 2016
Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 10, co 2 del D.I. sopracitato per l’assegno ordinario aggiornati per gli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Assegno ordinario 2016 (circolare Inps n. 48 del 14 marzo 2016):
- 1.154,85 euro di massimale se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 2.126,33 euro;
- 1.331,11 euro di massimale mensile se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 2.126, 33 euro e 3.361,21 euro;
- 1.681,62 euro di massimale mensile se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.361,21 euro.
Assegno ordinario 2015 (circolare Inps n. 101 del 21 maggio 2015):
- 1.154,85 euro di massimale se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 2.126,33 euro;
- 1.331,11 euro di massimale mensile se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 2.126, 33 euro e 3.361,21 euro;
- 1.681,62 euro di massimale mensile se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.361,21 euro.
Assegno ordinario 2014 (circolare Inps n. 101 del 21 maggio 2015):
- 1.152,54 euro di massimale se la retribuzione lorda mensile è inferiore a 2.122,09 euro;
- 1.328,45 euro di massimale mensile se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 2.122,09 euro e 3.354,50 euro;
- 1.678,26 euro di massimale mensile se la retribuzione lorda mensile è superiore a 3.354,50 euro.
Assegno emergenziale: importi 2016
Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. sopracitato per l’assegno emergenziale aggiornati per gli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale Inps anno 2016 (circolare Inps n. 48 del 14 marzo 2016):
- 2.378,58 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84% e 2.239,67 euro di importo al netto della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è inferiore a 40.720,45 euro;
- 2.679,45 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è compresa tra 40.720,45 euro e 53.578,73 euro;
- 3.750,21 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è superiore a 53.578,73 euro.
Massimali assegno emergenziale Inps anno 2015 (circolare Inps n. 101 del 21 maggio 2015):
- 2.378,58 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84% e 2.239,67 euro di importo al netto della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è inferiore a 40.720,45 euro;
- 2.679,45 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è compresa tra 40.720,45 euro e 53.578,73 euro;
- 3. 750,21 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è superiore a 53.578,73 euro.
Massimali assegno emergenziale Inps anno 2014 (circolare Inps n. 101 del 21 maggio 2015):
- 2.373,83 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84% e 2.235,20 euro di importo al netto della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è inferiore a 40.639,17 euro;
- 2.674,10 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è compresa tra 40.639,17 euro e 53.471,79 euro;
- 3.742,72 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è superiore a 53.471,79 euro.
Assegno emergenziale Fondo credito cooperativo
I massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno emergenziale Fondo credito cooperativo anno 2016 (circolare Inps n. 48 del 14 marzo 2016):
- 2.281,32 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84% e 2.148,09 euro di importo al netto della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è inferiore a 38.494,84 euro;
- 3.068,44 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è compresa tra 38.494,84 euro e 53.690,44 euro;
- 3.568,87 euro di importo al lordo della riduzione del 5,84%, se la retribuzione tabellare annua lorda è superiore a 53.690,44 euro.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.