Assegno per attività socialmente utili: importo mensile spettante per il 2016
L’Inps in una circolare ha comunicato l’importo dell’assegno per attività socialmente utili da erogare nell’anno in corso ai lavoratori socialmente utili (LSU e LPU). Tali importi ogni anno sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
I sussidi LSU e LPU sono stati introdotti per sostenere persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si dividono in:
- lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d'impiego);
- lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario).
I progetti per l'erogazione dei sussidi sono stati promossi dalla Pubblica Amministrazione, dagli Enti pubblici economici, da una Società a prevalente partecipazione pubblica, da Cooperative sociali, ecc.. Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.
Sono stati utilizzati per tali progetti di lavoro, lavoratori in cerca di prima occupazione, disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento, iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.
Importi spettanti anno per anno
L’assegno è erogato dall'Inps su richiesta dell'ente utilizzatore. I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore. Il sussidio per L.S.U. spetta per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun progetto.
Assegno per attività socialmente utili: importo per il 2016. L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Assegno per attività socialmente utili: importo per il 2015. L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Assegno per attività socialmente utili: importo mensile per il 2014. L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, ad euro 578,98.
Assegno per attività socialmente utili: importo mensile per il 2013. L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.