Autoliquidazione Inail 2013/2014: la nota sul rinvio dei pagamenti e sulla riduzione dei premi
Le novità Inail della Legge di Stabilità 2014 non si sono fermate all’importante riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti, ma ha anche portato al rinvio dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014 a cui sono tenute le imprese, con la conseguenza che i datori di lavoro non sono tenuti a versare i premi Inail entro il 28 febbraio 2014, ma dal 16 maggio 2014.
Il rinvio dei termini di pagamento dei premi Inail. Il 22 gennaio 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso un comunicato stampa nel quale annunciava il rinvio dei termini per i pagamenti dell’assicurazione infortuni al 16 maggio con la conseguenza di restituire liquidità alle imprese in un momento di difficoltà e consentire nel frattempo all’Inail una riorganizzazione dopo la decisione del Governo di inserire nella Legge di Stabilità, legge n. 147 del 27 dicembre 2013, un comma (il 128 dell’art. 1) riguardante la riduzione di 1 miliardo di euro nell’anno 2014 dei premi Inail che sono obbligati a versare i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori.
Il Comunicato Stampa del MEF annunciava un imminente intervento da parte dell’Istituto per chiarire l’iter che porterà i datori di lavoro a versare l’assicurazione infortuni a partire dal 16 maggio ed in termini ridotti (1 miliardo euro da distribuire). La nota dell’Inail è arrivata il 23 gennaio 2014. Vediamola.
La nota Inail del 23 gennaio 2014
La Direzione Centrale Rischi dell’Inail ha inviato a tutte le strutture una nota avente oggetto: “Legge di stabilità 2014. Rinvio dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014 e per il pagamento degli altri premi speciali anticipati”.
La nota dell’Istituto inizia con la citazione dell’art. 1 comma 128 della Legge di Stabilità 147 del 2013 che ha disposto: “Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016”. Per maggiori informazioni, anche sulle altre novità, vediamo le novità Inail della Legge di Stabilità 2014.
La nota poi richiama il provvedimento del MEF: “Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione. Il predetto differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione”.
La riduzione dei premi Inail dipenderà dalle statistiche sugli infortuni. Il differimento consentirebbe, infatti, all’Inail di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che come di consueto saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house. La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell’andamento infortunistico saranno definiti con il decreto ministeriale previsto dalla legge.
Quali termini slittano al 16 maggio 2014. La nota Inail: “Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:
1) il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
2) i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
3) il termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane. Quanto sopra renderebbe coerente i suddetti adempimenti con il differimento del termine di pagamento, come proposto dall’Inail”.
La rateizzazione Inail dopo il rinvio della scadenza del 16 febbraio 2014. La nota Inail prosegue sugli adempimenti legati alla rateizzazione in 4 rate del premio Inail dovuto dall’azienda o dal datore di lavoro: “Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate.
A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:
- 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 20144 con maggiorazione degli interessi;
- 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Comunicato anche il tasso di interesse. La nota Inail: “Si coglie l’occasione per comunicare che per quest’anno il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013 determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze). Per quanto riguarda i premi speciali di cui al punto 2, l’Inail provvederà a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e a richiederne il pagamento, applicando la riduzione ove spettante.
La disposizione per le scuole. Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, saranno del pari ricalcolati gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L’eventuale maggior pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti.
Per quanto riguarda i pagamenti dei premi relativi alle altre polizze speciali di cui al punto 2, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe in particolare:
- il termine del 17 febbraio 2014 per il pagamento in unica soluzione dei premi anticipati per l’anno 2014 relativi agli apparecchi RX e alle sostanze radioattive;
- i termini del 17 febbraio 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate trimestrali dei premi anticipati riguardanti il 1° e 2° trimestre 2014 relativi ai facchini e ai barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- i termini del 17 febbraio 2014, del 17 marzo 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate mensili dei premi anticipati per l’anno 2014 relativi ai pescatori autonomi.
Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 311/1973. Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l’Inail provvede all’esazione del contributo abbinandolo sempre all’ordinaria riscossione dei premi assicurativi. Di conseguenza, si anticipa che il pagamento del primo acconto dell’anno 2014 sarà effettuato nel mese di luglio 2014, anziché entro il mese di maggio. Resta invece fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto”, già aperto sul sito dell’Inail.