Lavoro autonomo con partita iva e Naspi
La normativa in materia di indennità di disoccupazione Naspi, prestazione a sostegno del reddito che ha sostituito l’Aspi e la Mini Aspi a partire dal maggio 2015, prevede dei casi di compatibilità e cumulabilità della prestazione con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma. Ossia dei casi in cui il lavoratore, pur aprendo la partita Iva e avviando un impresa individuale di lavoro autonomo, continua a percepire la Naspi mensilmente. E’ necessario avere un determinato ammontare di reddito annuo.
Il lavoratore percettore dell’indennità di disoccupazione Naspi resta con il diritto al pagamento della prestazione, da parte dell’Inps, se mantiene lo stato di disoccupazione. In caso contrario scatta la decadenza dal diritto alla Naspi. La legge prevede che il mantenimento dello status di disoccupato è legato al reddito annuale percepito in caso di nuovo lavoro, sia dipendente che lavoro autonomo.
La legislazione prevede che il lavoratore resta in stato di disoccupazione se il suo reddito annuo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Quindi il lavoratore con status di disoccupato (iscritto al Centro per l’Impiego ecc.) che guadagna una cifra annuale per la quale, secondo il Testo Unico sui redditi, non paga le imposte (Irpef), mantiene lo status di disoccupato stesso. Ed anche il diritto a ricevere il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi.
Il limite di reddito escluso dall’imposizione è stabilito dal TUIR: Il Testo Unico prevede che nel caso di un reddito da lavoro dipendente il limite minimo reddituale è di 8.000 euro, nel caso di un reddito da lavoro autonomo tale limite è di 4.800 euro.
Pertanto in caso di nuovo lavoro dipendente, il lavoratore resta con lo status di disoccupato, se percepisce un reddito inferiore a 8.000 euro annui. In questo caso il diritto all’indennità Naspi resta. Ma è necessario effettuare una comunicazione all’Inps riguardo alla nuova attività lavorativa. Se il rapporto di lavoro dura più di 6 mesi, il diritto alla Naspi comunque decade e quindi il lavoratore non deve più ricevere il pagamento della prestazione. Per maggiori informazioni vediamo l’indennità Naspi e lavoro dipendente.
Lavoro autonomo con partita IVA e indennità Naspi. Tra i requisiti, e di conseguenza, in caso di assenza, tra le ipotesi di decadenza dal diritto all’ex indennità di disoccupazione Naspi, come abbiamo detto, c’è il mantenimento dello status di disoccupato da parte del lavoratore.
Nel caso in cui il lavoratore abbia intenzione di intraprendere un lavoro autonomo con partita Iva, la normativa in materia di nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASPI, ex Aspi) prevede che il lavoratore possa sia richiedere un anticipo della prestazione, ossia una liquidazione della Naspi in unica soluzione come incentivo all’imprenditorialità (per maggiori informazioni vediamo la Naspi anticipata in unica soluzione), sia che il lavoratore possa decadere dal diritto se supera i 4.800 euro di reddito annuo.
Decadenza dalla Naspi per superamento di 4.800 euro di reddito da lavoro autonomo. Se il lavoratore percettore dell’indennità di disoccupazione Naspi apre una partita iva o comunque intraprendere un’attività di lavoro autonomo e percepisce un reddito nell’anno solare superiore a 4.800 euro, decade dallo status di disoccupato o dallo stato di disoccupazione previsto per legge, e di conseguenza decade dal diritto alla percezione della Naspi. Discorso opposto, o per meglio dire diverso, è il caso in cui non supera i 4.800 euro. Vediamo perché, restando con status di disoccupato, per il lavoratore il diritto alla Naspi resta, anche se collegato ad un obbligo comunicativo in capo al lavoratore stesso.
Le istruzioni dell’Inps
La circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015: “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”.
La comunicazione all’Inps in caso di lavoro autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro annui. Quindi il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro annui), deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In questo caso non scatta infatti la decadenza dal diritto in quanto il reddito non supera i 4.800 euro di reddito previsti per la perdita dello status di disoccupato.
Continua la circolare: “In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Spetta un’indennità Naspi di importo ridotto. La NASpI, nel caso di un lavoro autonomo con meno di 4.800 euro annui di reddito, non decade ma è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio (quindi dall’Inps) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia quando il lavoratore autonomo presenterà il modello Unico).
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.