Avviso di addebito Inps: contenuto, decadenza e modalità di opposizione
Con il Decreto Legge n. 78 del 2010 a partire dal 1 gennaio 2011 è in vigore un nuovo sistema di riscossione per il recupero dei crediti contributivi da parte dell’Inps, anche per il tramite degli agenti di riscossione (Equitalia o altri). L’azione dell’ente previdenziale contro le omissioni o evasioni contributive prevede la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. In alcuni casi tale avviso è preceduto dall’avviso bonario. Tale potenziamento delle attività ha la finalità di rendere più efficace l’azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate dall’Inps stessa.
Ulteriore obiettivo è la semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio. Con la circolare n. 168 del 2010, l’ente dà operatività all’art. 30 del D. L. 78/2010 indicando il contenuto che deve contenere l’avviso di addebito per la sua efficacia legale, nonché tutte le modalità di pagamento o ricorso avverso l’avviso di addebito o l’accertamento in sede ispettiva.
Avviso di addebito ed il valore di titolo esecutivo
L’art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010 contiene le norme riguardanti il potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps finalizzate ad indirizzare l’attività dell’Inps verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
Al comma 1 è previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività d i riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
Cosa deve contenere l’avviso di addebito, a pena di nullità. Il comma 2 dell’art. 30 del D. L. n. 78 del 2010, individua gli elementi essenziali che l’avviso di addebito Inps deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso. L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, in particolare:
- il codice fiscale del contribuente;
- la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica;
- l’anno ed il periodo di riferimento del credito;
- l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
- l’importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
- l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito;
- la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l'atto.
L’invito ad adempiere al pagamento entro 60 giorni. L’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo riporterà l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione (Equitalia o altri) in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica. L’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della Riscossione stesso, compensi ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999.
La richiesta del pagamento rateale. Il destinatario dell’avviso di addebito dell’Inps ha la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione, che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
Il mancato pagamento entro i 60 giorni. In assenza di pagamento, invece, a partire dello scadere del termine di 60 giorni indicato nell’avviso di addebito dell’Inps, l’Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’Inps con valore di titolo esecutivo. Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Opposizione all’avviso di addebito. In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
Modalità di notifica dell’avviso di addebito. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010, l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il comma 5 dell’art.30 stabilisce che l'avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Modifiche ai termini di decadenza. L’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.
Il comma 12, dell’art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Avviso di addebito da omissione contributiva
L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, l’Inps continua ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario.
La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario. Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. Analogamente, l’Inps non procederà alla formazione dell’avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UniEmens.
Avviso di addebito Inps da accertamento ispettivo e modalità di ricorso
L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Inps o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida. Ai fini della formazione dell’avviso di addebito, in entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.
Il ricorso amministrativo verso il verbale di accertamento. Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. Laddove la decisione del ricorso non intervenga nei termini di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame, di cui all’art. 24 comma 4.
L’art. 25 comma 4 del D. Lgs. n. 46 del 1999: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
- per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
- per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
L’art. 24 comma 4 recita: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Reiezione del ricorso e avviso di addebito. Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Inps. Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra richiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito in via definitiva. In caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di 60 giorni, l’Agente della riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.
Accoglimento parziale del ricorso. In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
Mancata presentazione del ricorso. Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.
Con il messaggio n. 3881 del 16 febbraio 2011 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la formazione dell’avviso di addebito decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento. L’Inps precisa che il termine ricorre sia nel caso in cui non sia stata data ottemperanza, mediante il pagamento del debito contestato, alla diffida di regolarizzazione, sia nel caso in cui sia mancata la proposizione di ricorso amministrativo nei termini fissati dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo. Lo stesso messaggio fornisce uno schema cronologico, vediamolo.
Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo. Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Il pagamento delle sanzioni entro il termine previsto estingue il procedimento sanzionatorio.
Il pagamento consente il versamento nella misura minima prevista dalla legge delle sanzioni amministrative ivi compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni normativamente previste per la regolarizzazione, quella per la maxisanzione contro il lavoro sommerso disciplinata, da ultimo, dall’art 4, comma 1, lettera a) del cosiddetto Collegato lavoro del 2010. Per maggiori informazioni vediamo la maxisanzione per lavoro nero.
Pagamento del debito dal 31° giorno. Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689 del 1981. I medesimi soggetti saranno altresì tenuti al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.
Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale. Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stat o proposto nei termini il ricorso amministrativo) si procede alla formazione dell’avviso di addebito. I crediti inseriti nell’avviso di addebito vengono affidati all’Agente della Riscossione che procede al recupero del credito. Gli importi sono maggiorati dell’aggio e delle ulteriori somme di cui all’art.17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n.112.
Compensi all’Agente di riscossione, Equitalia o altri. Più in particolare, con riferimento alla misura del compenso per l’attività di riscossione prevista dalla legge, l’aggio a carico del debitore è pari:
- al 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente Agente di riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito;
- al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.
In mancanza di pagamento l'Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.