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Covid 19

Bonus 600 euro per lavoratori dello spettacolo Enpals (Coronavirus)

Il Decreto Legge n. 18 del 2020 emanato in piena emergenza Coronavirus è stata introdotta un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo. Hanno diritto al bonus di 600 euro i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (Enpals), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, con reddito non superiore a 50.000 euro. L’Indennità COVID-19 non spetta ai titolari di pensione ed ai lavoratori rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Vediamo requisiti, come fare domanda e tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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Bonus 600 euro Enpals
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Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto "Cura Italia" contenente tutte le misure economiche per il mese di marzo durante l'emergenza Coronavirus, tra le indennità per lavoratori autonomi, ha previsto un Bonus di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo. Si tratta del pagamento di un'indennità di 600 euro destinata ai lavoratori del settore spettacolo, spettante per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito e che viene erogata a chi non ha un rapporto di lavoro dipendente.

L'erogazione del Bonus di 600 euro spetta all'INPS ma va presentata apposita domanda da parte degli interessati. Non vi è alcun click day, le risorse stanziate sono importanti, vediamo in questo approfondimento anche come si presenta la domanda.

Il bonus di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo è una delle misure che sul sito dell'Inps, all'atto della domanda, sono denominati "Indennità Covid-19".

Leggendo il testo ufficiale del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, negli articoli da 27 a 31, si possono leggere tutti i bonus di 600 per lavoratori autonomi. Infatti è prevista una "Indennità professionisti e lavoratori con rapporto con di collaborazione coordinata e continuativa"(art. 27), "l'indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago" (art. 28), sarebbe gli Artigiani e Commercianti, i Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'"Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari" (art. 29);e l'"Indennità lavoratori del settore agricolo" (art. 30) e appunto l'"Indennità per lavoratori dello spettacolo" (art. 38). Per tutti è prevista una "Incumulabilità tra indennità" (art. 30).

Tutte queste misure, che nella prima bozza del Decreto erano pari a 500 euro e poi sono state aumentate a 600 euro, hanno il fine di cercare di compensare almeno in parte gli effetti negativi della crisi generata dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 e da tutte le misure di prevenzione e contenimento messe in atto dal Governo per fronteggiare l'espansione del virus.

Approfondiamo ora la specifica "Indennità per lavoratori dello spettacolo" di cui all'art. 38 del D. L. n. 18/2020.

Normativa indennità lavoratori dello spettacolo

L’art. 38 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 regola l’indennità lavoratori dello spettacolo e stabilisce quanto segue:

“Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

Con il messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020, e con l'allegato 1 al messaggio, sono stati forniti dall'Istituto informazioni su tutti i bonus per lavoratori autonomi.

Bonus 600 euro lavoratori dello spettacolo: requisiti

Dalla lettura attenta del testo ufficiale dell'art. 38 del Decreto Cura Italia, che  istituisce e regola il pagamento del bonus una tantum per i lavoratori dello spettacolo, si evidenzia per essere ammessi al beneficio è necessario essere in possesso di determinati requisiti.

Possono, infatti, accedere a tale indennità i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (Enpals), in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Sono esclusi dal beneficio dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo, pertanto, coloro i quali erano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata del decreto cioè, come si legge sulla Gazzetta ufficiale è il 17 marzo 2020.

La verifica dei contributi giornalieri versati può essere fatta nel proprio estratto conto previdenziale accedendo con il PIN Inps alla posizione personale. Il PIN Inps sarà utile anche per la presentazione della domanda.

Bonus 600 euro esentasse

La dicitura "L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" significa che non è considerata nel reddito complessivo ai fini Irpef, quindi è esentasse, quindi l'indennità Covid-19 è netta in tasca per il lavoratore autonomo e in questo caso per il lavoratore dello spettacolo che percepisce l'indennità.

Bonus 600 euro lavoratori dello spettacolo: incumulabilità ed esclusione

L’art. 31 del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 fissa una serie di incumulabilità tra le indennità concesse dal decreto. Tale articolo stabilisce inoltre che i percettori di reddito di cittadinanza non possono godere di alcuna indennità previste dal decreto.

La norma stabilisce infatti che: “Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26”.

Non sono quindi cumulabili tra di loro (quindi ne spetta una):

  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.27);
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) (art.28);
  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • Indennità lavoratori agricoli (art. 30);
  • Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38).

Oltre all’incumulabilità delle indennità tra di loro, l’art. 31 del Decreto Cura Italia esclude dal beneficio delle indennità di cui sopra ai titolari di reddito di cittadinanza.

Ma tutte le indennità escludono il diritto del lavoratore autonomo che sia in possesso di un reddito da lavoro dipendente, nel caso del lavoratore autonomo la specifica norma parla di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto, che è il giorno 17 marzo 2020.

Indennità Covid-19: domanda sul sito Inps (no click day)

Il Bonus per i lavoratori dello spettacolo è erogato dall’INPS e tramite il sito INPS andrà inoltrata la domanda per ricevere la prestazione.

Non è inoltre previsto un click day, cioè una finestra temporale per la presentazione delle domande all’INPS.

I lavoratori, che ritengono di avere i requisiti per poter accedere al beneficio, dovranno presentare la domanda attraverso il sito INPS, in modalità telematica, collegandosi al sito www.inps.it.

Nel Messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020 sulla domanda vi è scritto: "I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche".

La domanda per il bonus di 600 euro, ossia l'Indennità Covid-19, a tutti gli autonomi può essere trasmessa direttamente dal lavoratore autonomo o tramite Patronati:

  • andando sul sito dell'Inps;digitando sulla barra in alto "Domande per prestazioni a sostegno del reddito";
  • bisogna inserire il codice fiscale e avere il PIN Inps;
  • il sistema fa accedere allo "Sportello virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni";
  • In alto a destra occorre cliccare su "Indennità COVID-19" e poi su "Invio domanda".
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