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Bonus assunzione giovani under 35 nel Decreto Dignità: a chi spetta e come ottenerlo

Approvato un bonus assunzione giovani under 35 nel Decreto Dignità. Si tratta di un esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile che consiste in uno sgravio del 50% sui contributi dovuti dai datori di lavoro, per tre anni e nel limite di 3.000 euro annui, sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 negli anni 2019 e 2020, che non hanno mai avuto un indeterminato nella loro vita. Tra i beneficiari le famiglie per l’assunzione di colf e badanti. Vediamo tutte le novità e come funziona il nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani.
A cura di Antonio Barbato
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Il Governo ha inserito nell’iter di conversione del Decreto Dignità un nuovo incentivo per l’assunzione dei giovani negli anni 2019 e 2020. Si tratta di un “esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile”, una norma che rilancia gli sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35. Il bonus assunzione giovani under 35 del Decreto Dignità è uno sconto sui contributi è del 50% ed è destinato ai datori di lavoro. Lo sconto è per 36 mesi, quindi tre anni, e nel limite massimo di 3.000 euro annui.

Si tratta di un nuovo incentivo che si affianca all’esonero contributivo triennale, sempre del 50%, che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e dal Governo Gentiloni, che è una misura strutturale (ossia che non scade di anno in anno) ed è destinata nel 2018 agli under 35 e dal 2019 agli under 30.

Entrambi gli incentivi, come vedremo, sono destinati ai lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella vita.

Il bonus assunzione giovani under 35 introdotto dal Decreto Dignità è però meno stringente riguardo ai requisiti datoriali in termini di licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi all’assunzione.

Altra importante novità sta nel fatto che l’esonero contributivo del 50% del Decreto Dignità spetta anche alle assunzioni nel lavoro domestico, quindi alle famiglie italiane che decidono di assumere con un contratto a tempo indeterminato colf e badanti under 35 al primo contratto a tempo indeterminato nella vita.

Bonus assunzione giovani Decreto dignità: testo ufficiale

L’art. 1-bis inserito in sede di conversione del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 17, meglio conosciuto come Decreto Dignità, introduce un “Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile”.

Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi parziale e non totale.

Trattasi infatti di uno sconto contributivo del 50% riservato ai datori di lavoro, quindi i contributi trattenuti in busta paga ai lavoratori, come tutti gli incentivi, sono dovuti da parte dei lavoratori e versati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.

L’art. 1-bis, comma 1: “Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.

Il comma 2: “L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Il tenore della norma è lo stesso dell’esonero contributivo strutturale della Legge di Bilancio 2018.

Si tratta di un incentivo che è valido per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni di under 35. Il Governo prolunga così l’incentivazione all’assunzione di under 35 evitando una riduzione dell’incentivazione solo per under 30, che era prevista dal 2019 dall’esonero contributivo della Legge di Bilancio 2018.

L’esonero contributivo del 50% spetta per le assunzioni a tempo indeterminato con le tutele crescenti previste dal Jobs Act di Renzi.

Non viene prevista l'incentivazione esplicita per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato.

A quanto ammonta lo sconto sui contributi

In soldoni l’incentivo è un esonero contributivo del 50% fino a 3.000 euro annui per un massimo di 36 mesi. C’è da chiarire quindi che non si tratta di 3.000 euro di sconto, ma tutt’al più di 36 mesi di sconto del 50% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

La differenza è importante perché anche se la norma parla di esonero contributivo, il 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, calcolati sulla retribuzione annua lorda del lavoratore, sono dovuti. Così come sono dovuti i contributi a carico del lavoratore, che generalmente sono trattenuti in busta paga e sono pari al 9,19%. Per valutare l’entità dello sconto bisogna sottrarre alle aliquote contributive Inps (totale), la quota a carico del dipendente e poi applicare il 50% di sconto.

Nel settore commercio ad esempio l’aliquota contributiva è del 38,17%, di cui il 9,19% è a carico del lavoratore. Lo sconto del 50% è sulla differenza, quindi pari al 14,49% dello stipendio lordo imponibile previdenziale del lavoratore. Il datore di lavoro nel caso in questione anziché il 38,17% pagherà un’aliquota contributiva del 23,68% (di cui 9,19% trattenuto in busta paga al lavoratore) anziché del 38,17% per un massimo di 36 mesi.

Non solo, lo sconto è sempre del 50% anche per le assunzioni a tempo indeterminato con un contratto part-time, con il limite di 3.000 euro che viene riparametrato in base alla percentuale di part-time del contratto di lavoro.

Esonero contributivo anche per le assunzioni di colf e badanti

Nel settore del lavoro domestico lo sconto funziona analogamente, ma bisognerà considera che per un lavoro a tempo indeterminato oltre le 24 ore settimanali, secondo la consueta circolare emanata ogni anno dall’Inps.

In particolare, ad esempio, prendendo a riferimento l’anno 2018, i datori di lavoro del settore domestico sono tenuti a pagare 1,02 euro per ogni ora di lavoro nell’ambito di un orario di lavoro di almeno 24 ore settimanali.

Di questi, 0,26 euro sono a carico del lavoratore. Nel 2019 un’assunzione a tempo indeterminato di una colf o badante, anche straniera, comporta il risparmio del 50% della quota di contributi a carico del datore di lavoro, ossia di 1,02 euro meno 0,26 euro. Lo sconto si concretizza in 0,38 euro ogni ora di lavoro.

Nel 2019, sempreché l’Inps confermasse 1,02 euro di contributi dovuti per ogni ora di lavoro, l’esonero contributivo porterebbe l’effettivo esborso finanziario della famiglia a 0,64 euro per ogni ora di lavoro. Considerando ad esempio un rapporto di lavoro di 30 ore settimanali, lo sconto si concretizza in circa 50 euro mensili e 600 euro annui, sul versamento dei contributi.

Ma attenzione, per poter beneficiare dello sconto occorre assumere un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che sia un under 35 e che non abbia mai avuto, neanche all’estero, un contratto a tempo indeterminato nella sua vita. E certificare ciò è cosa non semplice, vediamo perché.

Incentivo solo per giovani under 35 senza indeterminato nella vita

Non si tratta di un esonero ma di uno sconto, quindi. Ed esso spetta solo in caso di assunzioni di lavoratori che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita. Si tratta dello stesso paletto previsto dal Governo Gentiloni nell’esonero contributivo del 50% della Legge di Bilancio 2018.

In sostanza, un lavoratore per poter essere beneficiario dell’assunzione agevolata deve non aver compiuto i 35 anni alla data dell’assunzione ma deve essere anche al primo contratto a tempo indeterminato nella vita. La difficoltà sta nel fatto che tale status è accertabile con non poche difficoltà.

La strada migliore è chiedere al giovane di farsi rilasciare un certificato storico dal Centro per l’Impiego, ma occorre rilevare che il sistema telematico dei Centri per Impiego in Italia non comunica perfettamente a livello regionale e centrale. Quindi potrebbe capitare che una persona abbia già avuto un contratto a tempo indeterminato nella vita, anche per pochi mesi, e ciò non sia rilevato dal Centro per Impiego, mentre ciò viene rilevato dall’Inps. L’Istituto per agevolare le imprese ha inserito nel proprio portale un applicativo che consente tale controllo, ma lo stesso Istituto dichiara che non ha valore certificativo.

Incentivo occupazione giovani 2019 e 2020: nessuna stretta sui licenziamenti

Viene confermato che “non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Ma soprattutto l’incentivo all’assunzione inserito nel Decreto Dignità non contiene i paletti previsti dall’esonero contributivo strutturale della Legge di Bilancio 2018, ossia le condizioni previste dai commi 104 e 105 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.

Non è previsto, infatti, che non possano accedere all’incentivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali economici individuali e collettivi nella medesima unità produttiva. Non è neanche prevista l’ipotesi di decadenza dall’incentivo (con tanto di restituzione) che, negli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2018, scatta nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei sei mesi successivi l’assunzione.

Detto in altre parole, nel caso dell’incentivo all’assunzione di giovani previsto dal Decreto Dignità non ci sono limitazioni legate ai licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, che erano un disincentivo importante all’utilizzo dell’agevolazione contributiva da parte delle imprese.

Le uniche condizioni di spettanza da rispettare sono quelle previste dall’art. 31, del D. Lgs. n. 150 del 2015, che afferiscono ai principi generali di fruizione di tutti gli incentivi in Italia. In particolare, tra gli altri, gli incentivi non spettano se l’assunzione viola un obbligo preesistente tra le parti o se viola il diritto di precedenza di un lavoratore, oppure se il datore di lavoro o l'utilizzatore  con  contratto  di  somministrazione  hanno  in  atto sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione aziendale.

Incentivo assunzione giovani: modalità di fruizione stabilite da un Decreto

Gli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2018, così come i precedenti incentivi, sono ed erano immediatamente esecutivi in termini legali (ossia spettanti legalmente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018), pur se concretamente fruibili a seguito dell’emanazione di apposite circolari esplicative da parte dell’Inps, circolari puntualmente emesse con qualche mese di ritardo (con diritto delle imprese di recuperare gli arretrati dei contributi versati in misura piena), il nuovo incentivo previsto dal Decreto Dignità inserisce un ulteriore passaggio.

Le modalità di fruizione dell’esonero contributivo del 50% saranno stabilite da un Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Dignità.

A questo punto occorre fare una riflessione auspicandosi che il Decreto ministeriale contenga non solo le modalità di fruizione dell’incentivo ma anche, di concerto con l’Istituto previdenziale attuatore (ossia l’Inps) anche i consueti dettami previsti dalla circolare esplicativa dell’Inps in modo che, alla partenza dell’incentivo (1 gennaio 2019), i datori di lavoro interessati abbiano già la possibilità di fruire dell’agevolazione contributiva senza dover attendere aprile o maggio 2019, con la circostanza che, assumendo una risorsa nel primo trimestre dell’anno, poi vi sia la necessità prima di versare i contributi in misura piena e poi recuperare l’agevolazione del 50%, a conguaglio e come arretrato, nei mesi successivi.

Si tratta di un correttivo operativo necessario, soprattutto per la presenza tra i datori di lavoro agevolati anche delle famiglie italiane che assumono a tempo indeterminato colf e badanti. Sarebbe paradossale costringere le stesse al versamento dei contributi in misura piena per il primo trimestre, salvo poi diritto di conguaglio.

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