Bonus di 80 euro anche alle Forze armate e di polizia per l’anno 2016
Nella Legge di Stabilità 2016 c’è una buona notizia per i dipendenti delle forze dell’ordine. Viene riconosciuto un contributo straordinario per il 2016 pari a 960 euro, a tutti i beneficiari indicati nella legge stessa. E senza limiti di reddito. Si tratta sostanzialmente del Bonus di 80 euro anche alle Forze armate e di polizia. Nel leggere la normativa si evince che ai beneficiari del nuovo contributo straordinario di 960 euro possono spettare anche gli 80 euro del Bonus Renzi già in vigore da due anni, ma come per tutti i dipendenti privati che percepiscono già da qualche anno gli 80 euro in busta paga, ci sono dei requisiti e dei limiti di reddito.
Vediamo quindi con questo approfondimento come sarà riconosciuto nelle buste paga dei dipendenti delle forze di polizia e dell’ordine questo contributo straordinario di 960 euro, pari proprio al Bonus Renzi di 80 euro.
La norma della Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto la misura è il comma 972 dell’art. 1:
“972. Nelle more dell’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l’anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell’anno 2016”.
A chi spettano gli 80 euro. Prima di tutto chiariamo a chi spetta il contributo straordinario di 960 euro di cui sopra. Gli 80 euro spettano ai dipendenti delle seguenti Forze di Polizia o armate:
- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Corpo Forestale;
- Polizia penitenziaria;
- Vigili del Fuoco;
- Aeronautica Militare;
- Esercito Italiano;
- Marina Militare;
- Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana;
- Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana;
- Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- L'ordinariato militare italiano.
Il contributo straordinario è stato esteso anche al personale delle Capitanerie di Porto.
80 euro al mese solo per il 2016. Saranno quindi riconosciuti per tutto il 2016 (e solo per il 2016 con una spesa di 510,5 milioni di euro), per 12 mensilità (escluso la tredicesima), 960 euro da suddividere nelle mensilità stesse (stipendi da gennaio a dicembre 2016). Quindi viene erogata una media di 80 euro al mese al personale dei corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigil del Fuoco e le Forze armate.
La norma parla di 960 euro su base annua in quote di pari importo, quindi a differenza dei dipendenti del settore privato, che ricevono gli “80 euro di Renzi” in base al numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente spettanti nel mese (quindi ad esempio nei mesi di 31 giorni ricevono 960 euro diviso 365 per 31 giorni = 81,53 euro mentre nei mesi di 30 giorni ricevono per lo stesso calcolo 960 euro diviso 365 per 30 giorni = 78,90 euro), i lavoratori interessati riceveranno 80 euro fissi al mese per 12 mesi.
Ovviamente nel comma di cui sopra si legge anche che gli 80 euro, o meglio i 960 euro, saranno erogati “in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell’anno 2016”. Quindi coloro che lavorano nel 2016 un numero di mesi inferiori a 12 riceveranno i 960 euro proporzionati al numero di mesi lavorati nell'anno 2016.
Gli 80 euro sono netti in tasca. Lo stesso comma 972 della Legge di Stabilità prevede che “Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale”.
Questo significa che i 960 euro ricevuti nell’anno 2016 non sono assoggettati ad Irpef, quindi non sono tassati e quindi sono netti in tasca (come avviene per i dipendenti del settore privato). Pertanto, non c’è da temere che i 960 euro possano aumentare la tassazione annuale calcolata nella busta paga. Non solo, i 960 euro non sono “tassati” neanche ai fini IRAP.
Un altra precisazione importante è che gli 80 euro ricevuti ogni mese non sono soggetti a contribuzione previdenziale, quindi sugli 80 euro ricevuti il proprio corpo di appartenenza non versa i contributi previdenziali e quindi i 960 euro annui percepiti, che ricordiamo sono netti in tasca ed esenti, non sono neanche utili ai fini pensionistici, non determinano un innalzamento del proprio imponibile previdenziale di 960 euro utile ad ottenere una pensione maggiore.
Il comma 972 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto la misura degli 80 euro alle forze di polizia, armate e dell’ordine, si conclude con questa dicitura: “Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
Questa disposizione normativa è importante perché rinvia a tutta la normativa riguardante il Bonus Renzi di 80 euro erogato a tutti i lavoratori privati e pubblici. In sostanza, anche per le forze armate, di polizia e forze dell’ordine che riceveranno nel 2016 i 960 euro del contributo straordinario di cui sopra, per il diritto anche al Bonus Renzi, si applicano misura e requisiti previsti per tutti coloro che nel 2015 (e anche nel 2016) hanno percepito gli 80 euro di Renzi.
Il comma 1-bis richiamato è questo: “1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
Quindi, siccome ai destinatari del contributo straordinario di 960 euro nel 2016 si applicano le disposizioni del comma 1-bis di cui sopra, quindi per avere, oltre al contributo straordinario di 960 euro, anche gli 80 euro in busta paga, il dipendente delle forze dell’ordine, tra gli altri, dovrà avere i seguenti requisiti principali:
- Un reddito imponibile fiscale non superiore a 24.000 euro (Se il reddito imponibile fiscale è tra 24.000 euro e 26.000 euro, bisogna fare il calcolo inserito nel comma 1-bis di cui sopra, perché i 960 euro annui si riducono. Ad esempio se il proprio reddito imponibile fiscale è di 25.000 euro, si riceveranno 480 euro in 12 mensilità, quindi 40 euro al mese e non 80 euro al mese);
- L’imposta Irpef annua in busta paga che supera la sola detrazione per lavoro dipendente (ciò accade per chi lavora tutto l’anno e riceve un reddito imponibile fiscale superiore a 8.200 euro circa) e nel calcolo non bisogna considerare la detrazione per coniuge a carico e per figli a carico;
Come si legge sopra a più riprese, il reddito da considerarsi è il reddito imponibile fiscale del lavoratore. Più precisamente si tiene conto del reddito complessivo ai fini Irpef. Non va quindi considerato il reddito imponibile previdenziale. Che significa? Lo spieghiamo.
Come controllare il proprio reddito. Quindi nella busta paga il dipendente delle forze di polizia, armate ecc. deve controllare l’entità del proprio reddito imponibile fiscale e non il proprio lordo in busta paga che invece il proprio imponibile previdenziale sul quale poi vengono calcolati i contributi a proprio carico addebitati in busta paga. Quindi per verificare il proprio imponibile fiscale va considerato il lordo in busta paga meno i contributi previdenziali a proprio carico.
Non solo, il dipendente che vuole valutare se supera i 24.000 euro di reddito imponibile fiscale per ottenere gli 80 euro in misura piena, oppure se vuole valutare se supera i 26.000 euro di imponibile fiscale che comporterebbero la perdita del diritto agli 80 euro in busta paga (o per meglio dire al contributo straordinario di 960 euro) deve mettere in conto che ai fini del diritto agli 80 euro bisogna considerare il reddito complessivo IRPEF, come calcolato secondo il TUIR, quindi deve mettere in conto anche gli altri redditi normalmente poi dichiarati nella dichiarazione dei redditi (nel modello 730 di ogni anno), quali ad esempio redditi da locazioni (affitto, anche in cedolare secca) o da fabbricati (case di proprietà), i redditi da terreni, i redditi da capitale e ogni altro reddito che concorre al reddito complessivo ai fini fiscali da dichiararsi poi nel modello 730.
Può succedere che con la propria busta paga si rientra nei limiti di 24.000 euro e 26.000 euro ma poi per effetto di altri redditi percepiti, si superino questi limiti. E a quel punto scatta la restituzione degli 80 euro percepiti, in tutto o in parte.
Consigliamo vivamente la lettura della GUIDA AL BONUS DI 80 EURO, dove sono elencate tutte le disposizioni normative, al fine di evitare che si ricevano gli 80 euro in busta paga salvo poi doverli restituire a fine anno (in sede di conguaglio fiscale di fine anno) o nell’anno successivo (presentando il 730 o il modello Unico PF) in quanto si è titolari di un reddito complessivo che supera i limiti previsti dalla legge (i 24.000 e 26.000 euro di cui sopra).