Bonus scuola: credito d’imposta del 65% sulle donazioni agli istituti scolastici
La legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge n. 107 del 2015) ha introdotto un bonus fiscale spettante per le erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. E’ quindi stato introdotto un “bonus scuola” per chi effettua donazioni in favore delle scuole italiane. Questo school bonus consente tre anni di sconti fiscali a chi fa le donazioni.
Lo sconto fiscale arriva sotto forma di credito d’imposta ed è del 65% per le erogazioni liberali effettuate nel 2015 e 2016. Per l’anno 2017 il credito d’imposta è invece del 50%. L’agevolazione fiscale viene fruita in tre quote annuali di pari importo.
E’ quindi il bonus scuola una delle novità della legge 107 del 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015. Si tratta di un’agevolazione fiscale similare all’art bonus, che è un altro bonus fiscale, sempre sotto forma di credito d’imposta, che spetta per le erogazioni liberali effettuate esclusivamente in denaro a favore del turismo e della cultura.
Ad introdurre il bonus scuola è l’art.1 , comma 145 della legge 107/2015 che così recita:
per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali. Sono beneficiari anche i titolari di reddito d’impresa.
In termini di entità della donazione, ai fini dell’agevolazione, è fissato anche un tetto massimo di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Il beneficio non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.
Esempio. Un contribuente che effettua una donazione di 1.000 euro nell’anno 2015 in favore di un istituto scolastico, erogazione liberare che finanzi uno dei progetti individuati dalla norma stessa, può beneficiare di un credito d’imposta di 650 euro (65%) da usufruire in sede di dichiarazione dei redditi. Il contribuente dovrà ripartire il credito d’imposta è riparitto in tre quote annuali di pari importo, quindi è fruibile nel 2016, 2017 e nel 2018 per 216,67 euro.
La ripartizione in tre anni. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Quindi il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Quali donazioni sono agevolate. E’ bene chiarire che l’erogazione liberale è agevolata solo se, come si legge nell’articolo della norma, è destinata “agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti”.
Obblighi degli istituti scolastici. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali hanno l’obbligo di dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione dell’utilizzo delle somme tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.