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Cassa integrazione ampliata nelle aree di crisi: concessi ulteriori 12 mesi

Nel Decreto correttivo del Jobs Act è stata prevista la possibilità di concedere un ulteriore periodo fino a 12 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) alle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa. L’impresa, per ottenere la CIGS per ulteriori 12 mesi, deve presentare un piano di recupero occupazionale con programmazione di percorsi di politiche attiva del lavoro, ossia delle nuove assunzioni di lavoratori. Ecco la misura nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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aree di crisi cigs 12 mesi

Nel Decreto correttivo del Jobs Act è stata introdotta una norma in favore dei datori di lavoro in cassa integrazione straordinaria operanti nelle aree di crisi industriale complessa. E’ stato inserito un nuovo comma alla normativa sulla CIGS che concede a possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La CIGS aggiuntiva può essere concessa per non più di 12 mesi.

Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. La misura è concessa entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro.

I datori di lavoro richiedenti la CIGS quindi devono programmare con la regione un percorso di politica attiva del lavoro, ossia prevedere degli incrementi occupazionali.

La misura è stata introdotta inserendo un comma 11-bis all’art. 44 del D. Lgs. n. 148/2015, il Decreto del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. In deroga all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che cessano di godere dell’integrazione salariale straordinaria per scadenza dei termini nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016”.

Il piano di recupero occupazionale da presentare: “Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2016, n. 94033”.

Finanziamento di 216 milioni di euro: “All’onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

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