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Cassa integrazione: il bonus Renzi spetta, ecco chi lo paga

In cassa integrazione ordinaria e in deroga spetta il bonus Renzi. A pagare gli 80 euro al mese è il sostituto d’imposta, che può essere sia il datore di lavoro, in caso di anticipazione datoriale dell’integrazione salariale, che l’Inps, in caso di pagamento diretto. Vediamo come funziona in busta paga il calcolo della detrazione per lavoro dipendente e del Bonus Renzi, nei vari casi di CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario FIS, CIG a zero ore, CIG a rotazione, cassa integrazione con riduzione orario di lavoro. Ecco in cassa integrazione quanto si prende come Bonus Renzi in busta paga o tramite pagamento diretto Inps.
A cura di Antonio Barbato
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Durante la cassa integrazione al lavoratore spetta l’ex bonus Renzi di 80 euro al mese in misura piena. Ad erogarlo è il sostituto d’imposta, che può essere sia il datore di lavoro che l’Inps, oppure entrambi. Analogo discorso per il riconoscimento del bonus di 80 euro durante la cassa integrazione in deroga o l’assegno ordinario FIS (Fondo di integrazione salariale).

A coloro che hanno i requisiti reddituali, il bonus Renzi spetta nella misura annuale di 960 euro ma è erogato in quote giornaliere (365 giorni all’anno) ed è strettamente collegato al calcolo della detrazione per lavoro dipendente.

Il Bonus Renzi anche durante la cassa integrazione o le integrazioni salariali viene erogato dal sostituto d'imposta. 

Vediamo in tutti i casi cosa prevede la normativa sul Bonus Renzi durante le integrazioni salariali, chi tra datore di lavoro e Inps erogherà la prestazione a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno ordinario FIS) e chi si occuperà di riconoscere anche la detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi.

Bonus Renzi: come si calcola

La prima cosa cosa da sapere è che il bonus Renzi spetta se l'imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente. E viene erogato in quote giornaliere, con il calcolo 960 euro diviso 365. Quindi circa 2,63 euro per ogni giorno di lavoro, perché secondo la norma il credito (ex Bonus Renzi) è "rapportato al periodo di lavoro nell'anno". E la cassa integrazione è equiparata ad un periodo di lavoro nell'anno.

Per coloro che hanno un reddito tra 24.600 euro e 26.600 euro, il bonus Renzi spetta in misura inferiore e secondo questa formula "960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro". E dal 1 luglio 2020 il Bonus Renzi è abrogato e spetta il trattamento integrativo.

Il Bonus Renzi è collegato alla detrazione per lavoro dipendente, quindi spetta per ogni giorno di calendario durante il rapporto di lavoro, in presenza dei requisiti reddituali, analogamente al calcolo della detrazione per lavoro dipendente.

Cassa integrazione: chi paga il bonus Renzi?

In cassa integrazione il bonus Renzi spetta e si percepisce in misura piena, quindi si prende ma occorre capire chi pagherà il bonus Renzi durante la cassa integrazione, ossia in che modalità si prende il Bonus Renzi durante il periodo di integrazione salariale. Ossia rispondere alla domanda "In cassa integrazione si percepisce il Bonus Renzi tramite Inps o datore di lavoro?"

Il principio di natura fiscale è che al lavoratore dipendente spetta la detrazione per lavoro dipendente e il collegato Bonus Renzi e che le prestazioni sono erogate dal sostituto d'imposta, anche durante i periodi di integrazione salariale. 

Normativa Bonus Renzi durante le integrazioni salariali

Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sul bonus Renzi in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. così come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 326/1997.

Le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtù del comma 2 dell’art. 6 del T.U.I.R., sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Peraltro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del T.U.I.R. (detrazione per lavoro dipendente), le quali competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente.

Per la determinazione del credito, ossia del Bonus Renzi, la normativa prevede che lo stesso sia rapportato “al periodo di lavoro nell’anno". Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, la  circolare n. 9/E del 2014 precisa che per le indennità erogate dall’Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati.

In ossequio alla normativa vigente, l'Inps riconosce in via automatica il credito (Bonus Renzi) determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, sostituto di imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

In cassa integrazione Bonus Renzi in busta paga o tramite Inps?

Al lavoratore in cassa integrazione spetta il bonus Renzi in misura piena, quindi il lavoratore non perde neanche un euro del bonus di 80 euro a lui spettante, ma per l’erogazione bisogna distinguere tra i casi di CIG a zero ore, cassa integrazione a rotazione o con riduzione dell’orario di lavoro. E tra i casi di anticipazione del datore di lavoro della cassa integrazione e i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps.

In ogni caso a decidere chi erogherà la detrazione per lavoro dipendente ed il bonus Renzi è il datore di lavoro che, anche nel caso di prestazione interamente pagata dall’Inps, può decidere di chiedere all’Istituto, nel modello SR41 trasmesso allo stesso, di applicare la detrazione per lavoro dipendente oppure no.

Il principio generale è che il bonus Renzi viene erogato, per ogni singola giornata, da chi ha la competenza, come sostituto d'imposta, dell'erogazione della detrazione per lavoro dipendente e del credito (bonus Renzi). 

E tra le integrazioni salariali vi sono diverse situazioni: occorre distinguere tra anticipazione datoriale (datore di lavoro che paga la cassa integrazione in busta paga anticipandola) e pagamento diretto da parte dell'Inps (in questo caso in busta paga sono escluse le giornate di cassa integrazione interamente retribuite dall'Inps).

Nella circolare n. 67 del 29 maggio 2014, l'Inps ha chiarito che "in merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto. In tale ipotesi il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante.

Per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari. 

Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito (bonus Renzi).

Chiarita la normativa, vediamo i singoli casi.

CIG a zero ore: chi paga il bonus Renzi?

Nel caso di cassa integrazione a zero ore con anticipo datoriale, ma anche di assegno ordinario FIS a zero ore con anticipo datoriale, ad erogare il bonus Renzi sarà il datore di lavoro, che lo calcolerà in busta paga per l’intero periodo di integrazione salariale. Quindi l'intero stipendio viene normalmente calcolato dal datore di lavoro che, nella sua qualità di sostituto d'imposta, effettua il calcolo dell'imposta Irpef che è dovuta dal lavoratore sulla cassa integrazione percepita, della detrazione per lavoro dipendente ed anche delle quote giornaliere di Bonus Renzi spettanti in quel mese.

Nel caso di cassa integrazione a zero ore o di assegno ordinario FIS con pagamento diretto dell'Inps per un mese intero ad erogare il bonus Renzi sarà l'Inps, dietro compilazione da parte del datore di lavoro dei dati con il modello SR41. In questo modello il datore di lavoro comunica tutti i dati relativi agli imponibili dei dipendenti con i quali l'Istituto calcola l'integrazione salariale e il datore di lavoro chiederà all'Inps di riconoscere la detrazione per lavoro dipendente per l'intero mese. L'Istituto quindi riconoscerà di conseguenza anche il bonus Renzi.

Questa ipotesi, durante la cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario FIS per Coronavirus causale Covid-19, capiterà a tutti i lavoratori in CIG a zero ore o assegno ordinario FIS con pagamento diretto Inps iniziata a marzo, per la busta paga di aprile 2020, perché interamente in cassa integrazione a zero ore pagata dall'Inps.

Nel caso di cassa integrazione a zero ore iniziata durante il mese, così come nel caso di assegno ordinario FIS a zero ore iniziato durante il mese, occorre distinguere le due ipotesi di anticipo datoriale o pagamento diretto dell'Inps. Avremo le seguenti situazioni:

  • In caso di anticipo datoriale della CIG a zero ore o dell'assegno ordinario FIS a zero ore, il datore di lavoro riconoscerà in busta paga la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi per l'intero mese, anche se vi sono periodi di lavoro e periodi di successiva CIG a zero ore (esempio cassa integrazione iniziata il 9/3 o 16/3 o 23/3). Questo perché il datore di lavoro anticipa in busta paga anche la retribuzione per il periodo di cassa integrazione;
  • In caso di pagamento diretto dell'Inps della CIG a zero ore o assegno ordinario FIS a zero ore, il datore di lavoro riconoscerà in busta paga la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi parzialmente fino all'ultimo giorno di lavoro mentre il periodo di CIG a zero ore durante il mese sarà pagato dall'Inps, ivi compreso il riconoscimento della detrazione per lavoro dipendente e del bonus Renzi. In alternativa, il datore di lavoro può riconoscere la detrazione per lavoro dipendente in busta paga per tutto il mese, non richiedendo l'applicazione all'Inps della detrazione per lavoro dipendente. La conseguenza è che l'Istituto applica la tassazione senza le detrazioni fiscali.

Esempio: CIG a zero ore ore iniziata il 16/3, il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta può calcolare in busta paga, la tassazione Irpef, la detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi per il periodo di lavoro 1/3 – 15/3 poi chiedendo all'Inps il pagamento diretto della CIG a zero ore incluso la detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi per il periodo 16/3 – 31/3. Oppure il datore di lavoro può erogare per 31 giorni del mese di marzo sia la detrazione per lavoro dipendente che il bonus Renzi, non chiedendo all'Inps, nel modello SR41, il riconoscimento della detrazione per lavoro dipendente per il periodo 16/3 – 31/3.

Se il lavoratore trova in busta paga un pagamento del bonus Renzi inferiore a quello spettante per tutto il mese, la risposta è quindi nel calcolo parziale del bonus Renzi e nella richiesta di pagamento della restante parte direttamente da parte dell'Inps. Analogo discorso per l'eventuale detrazione per lavoro dipendente più bassa.

CIG a rotazione: chi paga il bonus Renzi?

Questo è il caso della cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario FIS con rotazione dei dipendenti, ossia con una riduzione dell'orario di lavoro di ogni dipendente con alcune giornate della settimana in cassa integrazione a zero ore giornaliere lavorate. E' l'esempio del lavoratore full-time che lavora il lunedì, mercoledì e venerdì per 8 ore e viene collocato in cassa integrazione nelle giornate di martedì e giovedì per un totale di CIG a rotazione o assegno ordinario FIS di 16 ore.

Anche in questo specifico caso bisogna considerare la regola che per le giornate di cassa integrazione riconoscerà la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi il sostituto d'imposta.

Il datore di lavoro deve riconoscere la detrazione per lavoro dipendente il bonus Renzi per le giornate lavorate, per le giornate in CIG a rotazione o assegno ordinario FIS, in caso di anticipazione datoriale, a riconoscere la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi è sempre il datore di lavoro. Quindi in caso di CIG a rotazione con anticipazione datoriale, il bonus Renzi lo paga interamente il datore di lavoro.

Nel caso di CIG a rotazione con pagamento diretto dell'Inps, oppure di assegno ordinario FIS a rotazione con pagamento diretto dell'Inps, le giornate intere di integrazione salariale sono erogate dall'Inps, il datore di lavoro può chiedere all'Istituto di erogare per quelle giornate la detrazione per lavoro dipendente e l'Istituto riconoscerà le quote giornaliere di Bonus Renzi. In questo caso il datore di lavoro calcolerà in busta paga una detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi solo sulle giornate lavorate.

CIG a riduzione orario di lavoro: il bonus Renzi in busta paga?

Il datore di lavoro può decidere di collocare il lavoratore in cassa integrazione ordinaria (o assegno ordinario FIS per i settori previsti) con riduzione dell'orario di lavoro. Si tratta dell'esempio di un lavoratore full-time a 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, che vede ridursi l'orario di lavoro di 2 o 4 ore al giorno, ore che vengono integrate attraverso il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (o all'assegno ordinario FIS nei settori previsti e per i datori di lavoro previsti).

In questo caso, essendo la detrazione per lavoro dipendente erogata in base alle giornate di calendario di durata del rapporto di lavoro nel mese (esempio a marzo sono 31 giorni, ad aprile sono 30 giorni), ad erogare la detrazione e quindi anche il collegato Bonus Renzi è il datore di lavoro, come unico sostituto d'imposta, sia per le ore di lavoro che per le ore di integrazione salariale. Quindi viene pagata in busta paga la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi in misura piena.

Questo sia che il datore di lavoro abbia deciso per l'anticipazione datoriale dell'integrazione salariale, sia nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro, essendo sostituto d'imposta che riconosce la detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi può non richiedere nel modello SR41, per il pagamento della cassa integrazione ordinaria o dell'assegno ordinario FIS, l'applicazione della detrazione per lavoro dipendente per le ore retribuite di competenza dell'Istituto.

Tale modalità di riconoscimento del bonus Renzi e della detrazione per lavoro dipendente vale anche in caso di inizio dell'integrazione salariale durante il mese.

Cassa integrazione in deroga e bonus Renzi

La cassa integrazione in deroga è l'integrazione salariale che spetta a tutti coloro che sono esclusi dalla cassa integrazione ordinaria (CIGO), dall'assegno ordinario FIS e da tutte le altre integrazioni salariali. Spetta principalmente ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, nel caso della causale Covid-19 per Coronavirus.

La domanda di CIG in deroga viene effettuata alla Regione di appartenenza, ma l'erogazione è dell'Inps. E le regole di riconoscimento della prestazione, in termini di importo orario, giornaliero e mensile, così come per il riconoscimento della detrazione per lavoro dipendente e del Bonus Renzi, seguono la normativa della cassa integrazione.

Ma c'è una particolarità: la CIG in deroga è esclusivamente con pagamento diretto dell'Inps.

Pertanto, in caso di CIG in deroga a zero ore per un mese intero ad erogare la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi sarà l'Inps, sempre dietro compilazione da parte del datore di lavoro dei dati con il modello SR41. Il datore inserisce i dati e spunta il riconoscimento della detrazione per lavoro dipendente, l'Inps riconosce anche il Bonus Renzi. E' il caso ad esempio del pagamento della CIG in deroga a zero ore di aprile per chi è stato collocato per 9 settimane in CIG in deroga a zero ore a partire da marzo.

Nel caso di CIG in deroga a zero ore iniziata durante il mese, il datore di lavoro riconoscerà in busta paga la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi parzialmente fino all'ultimo giorno di lavoro mentre il periodo di CIG in deroga a zero ore durante il mese sarà pagato dall'Inps, ivi compreso il riconoscimento della detrazione per lavoro dipendente e del bonus Renzi. In questo specifico caso, il datore di lavoro compilerà il modello SR41 indicando i dati all'altro sostituto d'imposta, che è l'Inps. In alternativa, il datore di lavoro può riconoscere la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus Renzi in busta paga per tutto il mese, non richiedendo l'applicazione all'Inps per il periodo di competenza dell'Istituto.

Nel caso CIG in deroga a rotazione, ossia quando il lavoratore viene collocato per alcuni giorni della settimana lavorativa in cassa integrazione in deroga (si pensi al dipendente collocato in CIG in deroga due giorni a settimana su cinque), il datore di lavoro riconosce la detrazione per lavoro dipendente e il bonus Renzi per le giornate lavorate e può scegliere se chiedere all'Inps di riconoscere al lavoratore la detrazione per lavoro dipendente oppure no per le giornate di propria competenza.

Nel caso della CIG in deroga con riduzione dell'orario di lavoro, quindi il caso del lavoratore che presta la propria attività lavorativa per un orario giornaliero ridotto poi integrato da ore di cassa integrazione in deroga, il sostituto d'imposta è il datore di lavoro, che quindi riconoscerà per ogni giornata di calendario del mese, in busta paga, sia la detrazione per lavoro dipendente che il bonus Renzi. Questo anche in caso di inizio dell'integrazione salariale durante il mese.

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