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Cassa integrazione: importi massimi mensili e orari, lordi e netti anno 2020

I massimali mensili della cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), della CIG in deroga, dell’assegno ordinario e di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS) per l’anno 2020 sono rispettivamente 939,89 euro mensili netti (998,18 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro e 1.129,66 euro mensili netti (1.199,72 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 euro. Per ogni ora di cassa integrazione si percepiscono rispettivamente da 5,11 a 5,87 euro e da 6,14 a 7,02 euro netti, al lordo della tassazione Irpef. Vediamo come funzionano i massimali della cassa integrazione, il divisore orario mobile ed il calcolo tra 80% della retribuzione globale e i massimali.
A cura di Antonio Barbato
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importo massimo mensile orario cassa integrazione
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Ogni anno l’Inps emette una circolare nella quale comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale. Nella sostanza comunica per la cassa integrazione l’importo massimo mensile lordo e netto che può essere concesso al lavoratore, aldilà del sistema di calcolo dell’80% della retribuzione globale previsto dalla norma. Questo perché proprio la norma pone dei limiti di importo mensile e orario alle integrazioni salariali pagabili ai lavoratori, massimali da calcolarsi ogni anno come indicato nella circolare Inps stessa.

Gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale indicati nella circolare Inps n. 20/2020 riguardano:

  • la cassa integrazione ordinaria (CIGO) anche per Covid-19 Coronavirus,
  • la cassa integrazione straordinario (CIGS),
  • ma anche l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), anche per Covid-19 Coronavirus, e l’assegno di solidarietà,
  • così come la Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD), anche per Covid-19 Coronavirus.

Si tratta di massimali che si applicano anche se le prestazioni sono calcolate nella misura teorica pari all’80% della retribuzione globale. In altre parole, sono gli importi effettivamente spettanti al lavoratore, su base oraria e mensile.

Vediamo come tale normativa impatta sul calcolo della cassa integrazione per Coronavirus Covid-19 e perché il lavoratore nella maggior parte dei casi prenderà meno dell'80% dello stipendio. E prenderà esattamente l'importo mensile o orario applicando i massimali.

Il lordo è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali (comunque dovuti dal lavoratore e trattenuti), il netto è da intendersi come imponibile fiscale, quindi al lordo della tassazione Irpef, che va quindi calcolata poi in base alla situazione fiscale del lavoratore, tra aliquote Irpef e detrazioni fiscali.

Massimali CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario FIS anno 2020

La circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 ha stabilito gli “Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2020″. Gli importi netti si intendono al netto dei contributi (aliquota contributiva apprendisti 5,84%) ma al lordo della tassazione Irpef.

Massimali integrazioni salariali 2020

Ecco i massimali cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione straordinaria (CIGS), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga per l'anno 2020:

  • 939,89 euro mensili netti (998,18 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
  • 1.129,66 euro mensili netti (1.199,72 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 euro.

Massimali CIGO settore edile per intemperie anno 2020

Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Sarebbe quella che comunemente è la CIG pioggia.

Ecco i massimali CIGO edilizia per intemperie per l'anno 2020:

  • 1.127,87 euro mensili netti (1.197,82 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
  • 1.335,58 euro mensili netti (1.439,66 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 euro.

Si sottolinea che per la cassa integrazione per Coronavirus Covid-19, non essendo CIGO per intemperie, ai lavoratori del settore edile spettano le retribuzioni durante la CIGO tenendo conto dei massimali ordinari (quelli di 939,89 euro e 1.129,66 euro) e non quelli maggiorati.

Massimali orari cassa integrazione anno 2020

Per i lavoratori che sono in cassa integrazione a zero ore, ma collocati in cassa integrazione durante il mese, così come per coloro che sono in cassa integrazione a rotazione ed in generale quando durante il mese il lavoratore presta ore di lavoro e poi è collocato in cassa integrazione (CIGO) o CIG in deroga o assegno ordinario o di solidarietà (FIS), occorre determinare quali sono i massimali per ogni ora di integrazione salariale. Ossia, come spiegheremo, l'importo orario massimo che si percepisce per ogni ora di cassa integrazione.

Divisore orario mobile 2020

Per determinare la quota oraria della CIG, sia CIGO che CIGS, dell'assegno ordinario e di solidarietà (FIS) e della CIG in deroga si applica il divisore mobile, ossia un divisore orario calcolato sulla base delle ore lavorativi dal lunedì al venerdì di ogni mese. E non si applica il divisore orario del CCNL. Ne consegue che il divisore mobile per l'anno 2020 è il seguente:

  • Divisore orario 184 per gennaio 2020;
  • Divisore orario 160 per febbraio 2020;
  • Divisore orario 176 per marzo 2020;
  • Divisore orario  176 per aprile 2020;
  • Divisore orario 168 per maggio 2020;
  • Divisore orario 176 per giugno 2020;
  • Divisore orario 184 per luglio 2020;
  • Divisore orario 168 per agosto 2020;
  • Divisore orario 176 per settembre 2020;
  • Divisore orario 176 per ottobre 2020;
  • Divisore orario 168 per novembre 2020;
  • Divisore orario 184 per dicembre 2020.

Questi divisori vanno applicati ai massimali mensili, per determinare per ogni mese la quota oraria di integrazione massima spettante durante quello specifico mese.

Quota oraria importo massimo CIG mese per mese

Abbiamo quindi due massimali, che sono di 939,89 euro netti, al lordo della tassazione Irpef, per chi una retribuzione globale uguale o inferiore 2.159,48 euro, ed un massimale di 1.129,66 euro netti, al lordo della tassazione Irpef, per chi una retribuzione globale superiore 2.159,48 euro. Ecco nei due casi l'importo orario massimo, mese per mese.

Per chi ha una retribuzione mensile più ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) inferiore o pari a 2.159,48 euro:

  • quota oraria massima di 5,11 euro/ora per gennaio 2020 (939,89 euro diviso 184);
  • quota oraria massima di 5,87 euro/ora per febbraio 2020 (939,89 euro diviso 160);
  • quota oraria massima di 5,34 euro/ora per marzo 2020 (939,89 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 5,34 euro/ora per aprile 2020 (939,89 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 5,59 euro/ora per maggio 2020 (939,89 euro diviso 168);
  • quota oraria massima di 5,34 euro/ora per giugno 2020 (939,89 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 5,11 euro/ora per luglio 2020 (939,89 euro diviso 184);
  • quota oraria massima di 5,59 euro/ora per agosto 2020 (939,89 euro diviso 168);
  • quota oraria massima di 5,34 euro/ora per settembre 2020 (939,89 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 5,34 euro/ora per ottobre 2020 (939,89 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 5,59 euro/ora per novembre 2020 (939,89 euro diviso 168);
  • quota oraria massima di 5,11 euro/ora per dicembre 2020 (939,89 euro diviso 184).

Per chi ha una retribuzione mensile più ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) superiore 2.159,48 euro:

  • quota oraria massima di 6,14 euro/ora per gennaio 2020 (1.129,66 euro diviso 184);
  • quota oraria massima di 7,06 euro/ora per febbraio 2020 (1.129,66 euro diviso 160);
  • quota oraria massima di 6,42 euro/ora per marzo 2020 (1.129,66 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 6,42 euro/ora per aprile 2020 (1.129,66 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 6,72 euro/ora per maggio 2020 (1.129,66 euro diviso 168);
  • quota oraria massima di 6,42 euro/ora per giugno 2020 (1.129,66 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 6,14 euro/ora per luglio 2020 (1.129,66 euro diviso 184);
  • quota oraria massima di 6,72 euro/ora per agosto 2020 (1.129,66 euro diviso 168);
  • quota oraria massima di 6,42 euro/ora per settembre 2020 (1.129,66 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 6,42 euro/ora per ottobre 2020 (1.129,66 euro diviso 176);
  • quota oraria massima di 6,72 euro/ora per novembre 2020 (1.129,66 euro diviso 168);
  • quota oraria massima di 6,14 euro/ora per dicembre 2020 (1.129,66 euro diviso 184).

Vediamo perché la grandissima maggioranza dei lavoratori percepiranno questa cifra netta, ma sulla quale occorre scalare la tassazione Irpef, per ogni ora di cassa integrazione, anche per causale Covid-19.

Normativa calcolo integrazioni salariali

Il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, contenente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha disciplinato la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria, i fondi di solidarietà, l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Ci sono due norme importanti per il calcolo dell'importo mensile e sono contenute nell'art. 3 del D. Lgs n. 148/2015. Al comma 1 c'è il calcolo generale dell'80% della retribuzione globale, al comma 5 i limiti di importo mensile. Le due norme vanno applicate entrambe, quindi il comma 5 prevale sul comma 1. Il comma 6 applica il comma 5 e infatti l'Inps ogni anno aggiorna i massimali con una circolare.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 148 del 2015 stabilisce :

  • al comma 1 che "Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato";
  • al comma 5 che "L'importo del trattamento di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive: a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24; b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
  • al comma 6 che "Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati".

Come funziona il calcolo secondo massimale

Pertanto da un lato occorre calcolare la retribuzione globale (essa comprende sostanzialmente la RAL annua del lavoratore divisa su base mensile o indicativamente il lordo dello stipendio ma aggiungendo 1/12 se il lavoratore percepisce la tredicesima ed un ulteriore 1/12 se il lavoratore percepisce anche la quattordicesima) e poi applicare sulla stessa l'80% per determinare in via provvisoria l'importo mensile dell'integrazione salariale ai sensi del comma 1. Ma bisogna applicare il comma 5 con gli importi annui stabiliti dall'Inps nella circolare ai sensi del comma 6.

Dall'altro lato, quindi, occorre verificare se sommando tutte le mensilità, quindi le dodici ordinarie più tredicesima ed eventuale quattordicesima, esse superano il limite di 2.159,48 euro indicato nei massimali. Se la cifra ottenuta non supera tale soglia al lavoratore spetterà, ai sensi del comma 5 e 6, che pongono limite al calcolo ai sensi del comma 1, la cifra di 939,89 euro netti su base mensile del massimale, se l'80% sopra calcolato è superiore (nella maggior parte dei casi). Pertanto l'80% della retribuzione (calcolo ai sensi del comma 1) non spetta, ma spetta il massimale di importo mensile inferiore (circolare di cui al comma 6, applicando il comma 5). E per alcuni tale importo mensile di 939,89 euro è molto inferiore all'80%.

Coloro che calcolando la retribuzione globale superano i 2.159,48 euro percepiranno 1.129,66 euro su base mensile e non l'80% della retribuzione globale. Anche in questo caso l'integrazione salariale percepita è inferiore all'80% dello stipendio e della retribuzione globale.

Ragionando in termini di ore di integrazione salariale, per coloro che vengono collocati in cassa integrazione a zero ore durante il mese, o effettuano una cassa integrazione a rotazione o comunque con un mix tra ore lavorate (e retribuite al 100% secondo CCNL e contratto di lavoro) e ore di integrazione salariale, per quest'ultime spetta la minor cifra tra l'importo massimale orario CIG e la paga oraria applicando il CCNL, comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima.

Nella sostanza, solo coloro che hanno una retribuzione globale inferiore a 1.250 euro compreso tredicesima e quattordicesima (da riparametrare in caso di part-time), percepiranno l'80% dello stipendio, tutto il resto percepirà i massimali, su base oraria e mensile. E questo anche per i part-time.

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