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Cassa integrazione in caso di pioggia: più tempo per presentare le istanze

Nel decreto corretivo del Jobs Act c’è una norma che amplia il termine per la presentazione delle istanze per la CIG in caso di pioggia, neve, crolli e tutti gli eventi oggettivamente non evitabili. Non più 15 giorni dalla data dell’evento, ma istanza per cassa integrazione ordinaria da presentare entro la fine del mese successivo, con relazione tecnica e bollettino meteo.
A cura di Antonio Barbato
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Il Decreto correttivo del Jobs Act approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 settembre ha apportato alcune modifiche alla normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro quale è la cassa integrazione guadagni. In termini pratici, tra le misure, c’è una che corregge il tiro sulla richiesta CIG in caso di pioggia. Visti i problemi evidenziali dai datori di lavoro e loro consulenti nella gestione delle richiesta, è stato concesso un maggior termine per la presentazione delle domande di CIG in caso di pioggia e altri eventi oggettivamente non evitabili.

Istanze CIG in caso di pioggia entro il mese successivo. Una delle modifiche operative importanti riguardano la concessione di più tempo per presentare le istanze di cassa integrazione ordinaria in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Con tale modifica sarà quindi possibile presentare istanza per eventi oggettivamente non evitabili (es. pioggia, neve, crolli…) d’intervento di cassa integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento e non più, come disposto in precedenza, entro i 15 giorni successivi l'inizio della sospensione o riduzione attività.

Restano criticità riguardo la relazione tecnica e gli allegati dei bollettini meteo, ma c’è più tempo per le aziende per reperirli, visto che l’istanza per ottenere la cassa integrazione ordinaria in caso di pioggia può essere presentata secondo questa nuova deroga.

L’art. 2 del Decreto correttivo del Jobs Act introduce infatti all’art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, che sarebbe il decreto legislativo che ha riformato gli ammortizzatori sociali, le seguenti parole: “fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento”.

In sostanza se il 1 ottobre capita l’evento oggettivamente non evitabile che comporta una sospensione delle attività lavorative (si pensi ad una giornata di pioggia o neve in edilizia), il datore di lavoro potrà chiedere l’intervento della cassa integrazione ordinaria, presentando la relazione e il bollettino meteo rilasciato dagli organi accreditati da allegare all’istanza, non più entro 15 giorni ma entro la fine del mese successivo, che nel caso in esempio è il 30 novembre.

Si tratta di un ampliamento dei termini che facilita il compito, si evitano infatti di inoltrare più domande per lo stesso periodo di paga. Con la precedente norma, infatti, il datore di lavoro doveva presentare più istanze in caso di eventi atmosferici ripetuti.

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