CCNL Alimentari Industria: aumenti stipendio da settembre 2017
Dal 1 settembre 2017 scattano gli aumenti di stipendio nel CCNL Alimentari piccola industria. L’accordo di rinnovo sottoscritto il 16 settembre 2016 prevede infatti che i minimi di stipendio (sarebbe lo stipendio base) siano adeguati dal 1 luglio 2016, poi dal 1 settembre 2017 ed infine dal 1 dicembre 2018. Dopo l’aumento di stipendio del 1 luglio dello scorso anno, arriva dal 1 settembre 2017 la seconda trance di incrementi della retribuzione spettante ai lavoratori.
Vediamo quale è la retribuzione nel CCNL Industria alimentare e soprattutto come si sviluppa l’aumento delle tabelle retributive del contratto Alimentari industria.
Aumento di 105 euro fino al 30 giugno 2020
A disciplinare i tre aumenti fino al 2020 del CCNL del settore alimentare industria, escluso il settore della panificazione industriale che vedremo in seguito, è l’articolo 47 dell’Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale per le aziende ed i dipendenti della Piccola e media Industria alimentare. Tale articolo stabilisce che “L'aumento medio a regime dei minimi tabellari è pari a euro 105,00 lordi mensili, calcolato sul parametro convenzionale 137, suddiviso in 5 tranches pari a:
- 20,00 euro lordi decorrenti dall'1.7.2016;
- 15,00 euro lordi decorrenti dall'1.9.2017;
- 20,00 euro lordi decorrenti dall'1.12.2018;
- 25,00 euro lordi decorrenti dall'1.12.2019;
- e 25,00 euro lordi decorrenti dall'1.6.2020”.
Ebbene, siccome il CCNL fa riferimento al parametro convenzionale 137, è bene precisare che gli aumenti sono differenti in base ai livelli contrattuali da Quadro ad 8 livello.
Gli stipendi fino al 31 agosto 2017
Come abbiamo detto, con il rinnovo del contratto alimentari piccola industria dal 1 luglio 2016 in poi aumenteranno gli stipendi, e nello specifico aumenterà il minimo contrattuale, mentre la contingenza e gli altri elementi resteranno inalterati. La conseguenza è che dal 1 luglio del 2016 e fino al 31 agosto del 2017 gli stipendi sono cambiati.
L’aumento dello stipendio dal 1 luglio 2016 è stato di:
- 33,58 euro per i Quadri;
- 33,58 euro per i lavoratori inquadrati al 1° livello CCNL Alimentari industria;
- 29,20 euro per i lavoratori inquadrati al 2° livello CCNL Alimentari industria;
- 24,09 euro per i lavoratori inquadrati al 3° livello CCNL Alimentari industria;
- 21,17 euro per i lavoratori inquadrati al 4° livello CCNL Alimentari industria;
- 18,98 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello CCNL Alimentari industria;
- 17,52 euro per i lavoratori inquadrati al 6° livello CCNL Alimentari industria;
- 16,06 euro per i lavoratori inquadrati al 7° livello CCNL Alimentari industria;
- 14,60 euro per i lavoratori inquadrati al 8° livello CCNL Alimentari industria;
La conseguenza è che il minimo di stipendio, la contingenza e gli altri elementi fino al 31 agosto 2017 sono i seguenti:
- 2,850,10 euro per i Quadri, di cui 2.293,34 euro di minimo stipendiale, 546,43 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.748,09 euro per 1° livello, di cui 2.193,34 euro di minimo stipendiale, 544,42 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.455,14 euro per 2° livello, di cui 1.907,24 euro di minimo stipendiale, 537,57 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.113,41 euro per 3° livello, di cui 1.573,40 euro di minimo stipendiale, 529,58 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.918,13 euro per 4° livello, di cui 1.382,78 euro di minimo stipendiale, 525,02 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.771,64 euro per 5° livello, di cui 1.239,72 euro di minimo stipendiale, 521,59 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.673,98 euro per 6° livello, di cui 1.144,34 euro di minimo stipendiale, 519,31 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.576,35 euro per 7° livello, di cui 1.048,99 euro di minimo stipendiale, 517,03 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.478,71 euro per 8° livello, di cui 953,64 euro di minimo stipendiale, 514,74 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi.
Aumento stipendi dal 1 settembre 2017
Per effetto di quanto disposto dal rinnovo del CCNL alimentari industria sopra descritto, dal 1 settembre 2017 scatta il secondo aumento degli stipendi e più precisamente la seconda trance degli aumenti del minimo di stipendio pari a 15 euro lordi impostati sul parametro convenzionale 137.
Gli incrementi di stipendio dal 1 settembre 2017 sono i seguenti:
- 25,18 euro per i Quadri;
- 25,18 euro per i lavoratori inquadrati al 1° livello CCNL Alimentari industria;
- 21,90 euro per i lavoratori inquadrati al 2° livello CCNL Alimentari industria;
- 18,07 euro per i lavoratori inquadrati al 3° livello CCNL Alimentari industria;
- 15,88 euro per i lavoratori inquadrati al 4° livello CCNL Alimentari industria;
- 14,23 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello CCNL Alimentari industria;
- 13,14 euro per i lavoratori inquadrati al 6° livello CCNL Alimentari industria;
- 12,04 euro per i lavoratori inquadrati al 7° livello CCNL Alimentari industria;
- 10,95 euro per i lavoratori inquadrati al 8° livello CCNL Alimentari industria.
Tabella retributiva CCNL Alimentari Piccola industria da settembre 2017. La conseguenza è che il minimo di stipendio, la contingenza e gli altri elementi dal 1 settembre 2017 sono i seguenti:
- 2,875,28 euro per i Quadri, di cui 2.318,52 euro di minimo stipendiale, 546,43 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.773,27 euro per 1° livello, di cui 2.218,52 euro di minimo stipendiale, 544,42 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.477,03 euro per 2° livello, di cui 1.929,13 euro di minimo stipendiale, 537,57 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.131,47 euro per 3° livello, di cui 1.591,56 euro di minimo stipendiale, 529,58 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.934,00 euro per 4° livello, di cui 1.398,65 euro di minimo stipendiale, 525,02 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.785,87 euro per 5° livello, di cui 1.253,95 euro di minimo stipendiale, 521,59 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.687,12 euro per 6° livello, di cui 1.157,48 euro di minimo stipendiale, 519,31 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.588,39 euro per 7° livello, di cui 1.061,03 euro di minimo stipendiale, 517,03 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 2.489,66 euro per 8° livello, di cui 964,59 euro di minimo stipendiale, 514,74 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi.
Per i viaggiatori e piazzisti la retribuzione, e i conseguenti aumenti delle tabelle retributive sono pari a quelli del 3° e del 5° livello.
Panificazione industriale: aumenti da settembre 2017
Vediamo ora il diverso trattamento economico per il settore panificazione industriale e quindi gli aumenti delle tabelle retributive relative a tale settore a partire dal 1 settembre 2017.
Il trattamento economico dei lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale comprende:
- paga base;
- indennità di contingenza all'1.11.1991;
- premio di produzione nazionale;
- scatti di anzianità.
L'aumento medio a regime della paga base è pari a euro 105,00 lordi mensili, calcolato sul livello 3B (parametro 157), suddiviso in 5 tranches pari a 20,00 euro lordi decorrenti dal 01.07.2016; 15,00 euro lordi decorrenti dall'1.9.2017; 20,00 euro lordi decorrenti dall'1.12.2018; 25,00 euro lordi decorrenti dall'1.12.2019 e 25,00 euro lordi decorrenti dall'1.6.2020.
Per effetto di quanto disposto dal rinnovo del CCNL alimentari industria sopra descritto, gli incrementi di stipendio dal 1 settembre 2017 per il settore panificazione industriale sono i seguenti:
- 19,11 euro per i lavoratori inquadrati al 1° livello;
- 17,58 euro per i lavoratori inquadrati al 2° livello;
- 16,15 euro per i lavoratori inquadrati al 3A livello;
- 15,00 euro per i lavoratori inquadrati al 3B livello;
- 12,71 euro per i lavoratori inquadrati al 4° livello;
- 11,37 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello;
- 9,55 euro per i lavoratori inquadrati al 6° livello.
Tabella retributiva CCNL settore panificazione industriale da settembre 2017. La conseguenza è che il minimo di stipendio, la contingenza e gli altri elementi dal 1 settembre 2017 sono i seguenti:
- 1.990,49 euro per 1° livello, di cui 1.449,73 euro di minimo stipendiale, 530,43 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.874,90 euro per 2° livello, di cui 1.337,05 euro di minimo stipendiale, 527,52 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.767,40 euro per 3A livello, di cui 1.232,27 euro di minimo stipendiale, 524,80 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.680,31 euro per 3b livello, di cui 1.147,40 euro di minimo stipendiale, 522,58 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.495,20 euro per 4° livello, di cui 967,25 euro di minimo stipendiale, 517,62 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.385,80 euro per 5° livello, di cui 860,81 euro di minimo stipendiale, 514,66 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi;
- 1.246.85 euro per 6° livello, di cui 725,35 euro di minimo stipendiale, 511,17 euro di contingenza e 10,33 euro di altri elementi.
Come controllare l’aumento in busta paga
Abbiamo quindi appurato che il minimo di stipendio, ossia la paga base, aumenta a partire dal 1 settembre 2017 in poi. Quindi tali aumenti saranno presenti a partire dalla busta paga di settembre 2017.
Per controllare la correttezza dell’elaborazione della busta paga, soprattutto riguardo al corretto aumento del minimo stipendiale (che è la voce che effettivamente aumenta), occorre che il lavoratore controlli nella parte alta del cedolino paga gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, ossia il minimo tabellare (o paga base), contingenza, edr ed eventuali altri elementi. Si trovano tutti elencati, generalmente, sotto i propri dati anagrafici, nella parte alta della busta paga.
Ebbene, la paga base deve cambiare dal 1 settembre 2017, così com’era cambiata dal 1 luglio 2016, aumentando dei valori sopra esposti. E di conseguenza deve cambiare anche il totale degli elementi (somma di paga base, contingenza, edr ed altri elementi).
Ovviamente si tratta di un aumento mensile lordo, quindi il lavoratore deve considerare che tale emolumento riconosciuto in busta paga è assoggettato a contribuzione previdenziale a carico del lavoratore ed anche alla normale tassazione Irpef.
Come funziona in caso di part-time, contratto a termine e apprendistato. Nel caso del contratto part-time, l’aumento scatterà ma proporzionato alla percentuale di part-time del lavoratore, ossia in base all’orario di lavoro ridotto svolto dal lavoratore (es. chi ha un part-time al 50%, riceverà nel concreto un aumento del minimo stipendiale del 50% delle cifre sopra descritte). In caso di contratto a termine invece il lavoratore che lavora full-time, pur se nel contratto è prevista una scadenza del termine, avrà diritto allo stesso aumento dei lavoratori a tempo indeterminato.
Nel caso dell’apprendistato, gli aumenti retributivi scattano ma parametrati al livello contrattuale raggiunto durante l’apprendistato e parametrati al periodo di apprendistato (se durante il periodo di apprendistato che va dal 1° al 21° mese oppure dal 22° al 32° mese oppure se dal 33° al 36° mese nel caso di apprendisti con livello di destinazione finale da 1 a 3B. Mentre nel caso di apprendisti con livello di destinazione finale 4° i periodi retribuiti con sotto inquadramento sono dal 1° al 17° mese, dal 18° al 25° mese e dal 26° al 28° mese).