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CCNL scuole private laiche: aumento stipendio da settembre 2017

Aumento di stipendio per i lavoratori scuole non statali (ANINSEI): da 22,45 a 16,64 euro al mese. Dal 1 settembre 2017 scatta l’aumento della paga base nella busta paga dei lavoratori ai quali i datori di lavoro applica il CCNL personale delle scuole private non statali (ANINSEI): personale direttivo, docente, amministrativo, educativo, tecnico, ecc. assunto nelle delle scuole private, asili nido, convitti, conservatori, università private, scuole di danza, ecc. Ecco come cambiano gli stipendi in busta paga, le nuove tabelle retributive CCNL personale delle scuole non statali (ANINSEI) da settembre 2017 e come funziona per chi ha un contratto a termine, un apprendistato oppure un part-time.
A cura di Antonio Barbato
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Il mese di settembre ha portato una buona notizia per i lavoratori dipendenti delle scuole non statali Aninsei. A partire dalla busta paga di settembre 2017 partono gli aumenti stipendio del CCNL personale delle scuole private (ANINSEI).

Da 22,45 euro al mese in più per lavoratori inquadrati al livello VIII B, fino a 16,64 euro in più per un lavoratore inquadrato con un primo livello, è questo l’aumento deciso dal rinnovo CCNL personale delle scuole non statali quindi private (ANINSEI), CCNL del 26 gennaio 2016 per i dipendenti delle scuole private ANINSEI.

 

Chi applica il CCNL scuole private (ANINSEI)

Si tratta dei dipendenti delle scuole non statali laiche aderenti al CCNL ANINSEI e quindi il: personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali. Il Cnnl infatti contempla, disciplina e tutela in materia unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:

– accademie di arte drammatica;
– accademie di belle arti;
asili nido, micro-nidi, spazi baby, aree attrezzate per l'infanzia e ludoteche;
conservatori di musica;
– convitti;
– corsi di adornamento e formazione continua;
– corsi di cultura vari;
corsi di doposcuola;
– corsi di preparazione universitaria;
scuole dell’infanzia;
– scuole di danza;
– scuole e corsi di italiano per stranieri;
– scuole di musica;
– scuole e corsi a distanza;
– scuole e corsi di attività integrative scolastiche;
– scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico;
– scuole e torsi di istruzione professionale
– scuole e corsi di libera arte;
– scuole e corsi di lingue;
– scuole e corsi di preparazione agli esami;
– scuole e corsi parauniversitari e accademie;
– scuole e corsi post-secondari;
– scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici;
– scuole per corrispondenza;
– scuole e corsi postuniversitari;
scuole primarie;
– scuole secondarie di I e II grado;
– scuole speciali per i minori;
– università private.

Cosa aumenta in busta paga CCNL Scuole private ANINSEI

La prima cosa da chiarire è che aumenta lo stipendio perché il rinnovo del CCNL del 26 gennaio 2016, ha deciso un aumento contrattuale della paga base dei lavoratori. Quindi aumenta solo la paga base, o per meglio dire il minimo contrattuale restando invece invariati gli eventuali altri elementi.

Devono quindi essere aggiornati stipendi e tabelle retributive relative al CCNL Scuole private ANINSEI. Vediamo tutto sugli aumenti di stipendio.

L’aumento di stipendio dal 1 settembre 2017

L’aumento di stipendio deve essere erogato con decorrenza dal 1 settembre 2017, quindi a partire dalla busta paga di settembre 2017 e nei mesi successivi.

L’aumento mensile del minimo stipendiale (paga base) dei lavoratori del CCNL Scuole Private ANINSEI è pari a:

  • 22,45 euro per l’8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);
  • 21,29 euro per l’8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);
  • 20,31 euro per il 7 livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);
  • 20,00 euro per il 6 livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
  • 20,00 euro per il 5 livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
  • 18,76 euro per il 4 livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 17,86 euro per il 3 livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 17,04 euro per il 2 livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 16,64 euro per il 1 livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Tabella retributiva CCNL Scuole private – Aninsei da settembre 2017

La conseguenza è che il minimo di stipendio, la contingenza e gli altri elementi dal 1 settembre 2017 sono i seguenti:

  • 1.570,79 euro per il livello 8 B;
  • 1.489,59 euro per il livello 8 A;
  • 1.421,07 euro per il 7° livello;
  • 1.399,64 euro per il 6° livello;
  • 1.399,64 euro per il 5° livello;
  • 1.313,13 euro per il 4° livello;
  • 1.249,79 euro per il 3° livello;
  • 1.192,21 euro per il 2° livello;
  • 1.164,43 euro per il 1° livello.

Tabella retributiva dal 1 settembre 2018

Tuttavia l’aumento del 1 settembre 2017 non è l’unico previsto. È stato, infatti, già pensato e stabilito un ulteriore aumento salariale per i dipendenti del comparto scuola rientranti nel CCNL Scuole Private Aninsei per l’anno scolastico 2018/2019. Dal 1° settembre 2018 infatti ci sarà un ulteriore aumento di stipendio da 22,45 a 16,64 al mese, con la conseguenza è che il minimo di stipendio, la contingenza e gli altri elementi dal 1 settembre 2018 saranno i seguenti:

  • 1.593,24 euro per il livello 8 B;
  • 1.510,88 euro per il livello 8 A;
  • 1.441,37 euro per il 7° livello;
  • 1.419,64 euro per il 6° livello;
  • 1.419,64 euro per il 5° livello;
  • 1.331,89 euro per il 4° livello;
  • 1.267,65 euro per il 3° livello;
  • 1.209,25 euro per il 2° livello;
  • 1.181,07 euro per il 1° livello.

Come controllare aumento della paga base in busta paga. Sono questi i valori per il nuovo stipendio dei dipendenti delle scuole private Aninsei a partire da settembre 2017. Il lavoratore potrà trovare l’aumento della retribuzione a partire dalla busta paga di settembre 2017 nella parte alta del cedolino paga, laddove accoglie gli elementi fissi e continuativi della retribuzione.

L’aumento è ovviamente lordo, per calcolare quanto è il netto in busta paga percepito in più bisognerà considerare che sull’aumento del minimo stipendiale il datore di lavoro tratterrà il 9,19% a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore e poi successivamente verrà applicata la tassazione Irpef.

Salario di anzianità CCNL scuole private (ANINSEI)

 

Ricordiamo ai lavoratori delle scuole private che il rinnovo del contratto collettivo ha previsto oltre agli aumenti retributivi della paga base scattati dal 1 settembre degli anni 2015, 2016, del 2017, e che scatterà anche nel 2018, anche una rimodulazione del salario di anzianità. Tali emolumenti efferenti al salario di anzianità devono essere presenti già dalla busta paga di gennaio 2016.

L’articolo 20 del CCNL Scuole private Aninsei/Assoscuola del 26.01.2016 prevede infatti che “A tutto il personale che al 1° gennaio 2016 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2016 un salario di anzianità di 10,00 euro.

A tutto il personale che al 1° gennaio 2016 abbia maturato quattro anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2016 un salario di anzianità di 20,00 euro.

A tutto il personale che al 1° gennaio 2016 abbia maturato sei anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2016 un salario di anzianità di 30,00 euro.

A tutto il personale che al 1° gennaio 2016 abbia maturato dieci anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2016 un salario di anzianità di 40,00 euro.

A tutto il personale che al 1° gennaio 2016 abbia maturato quattordici anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2016 un salario di anzianità di 55,00 euro.

A tale ultima somma va aggiunto quanto eventualmente già percepito mensilmente per scatti di anzianità precedentemente maturati.

Il salario di anzianità è riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro settimanale individuale, ridotto o part time”.

Una tantum scuole private Aninsei

Analogamente ai lavoratori, “per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2015, a tutto il personale in servizio al 31 agosto 2015, oltre agli incrementi di anzianità di cui sopra, è stato erogato a titolo di "una tantum" l'importo sotto riportato per il rispettivo livello retributivo di appartenenza:

  • Una tantum di 55 euro per i lavoratori con livello I, II e III;
  • Una tantum di 65 euro per i lavoratori con livello IV, V, VI e VII;
  • Una tantum di 75 euro per i lavoratori con livello VIIIA e VIIIB.

Stipendio apprendistato nelle scuole private Aninsei

Gli Istituti scolastici privati aderenti all’ANINSEI possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Inoltre, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. 81/15, possono assumere i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.

Per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante questi hanno diritto, per l’intera durata del periodo di apprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente C.C.N.L. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:

  • primo anno: 85% della retribuzione tabellare del livello di inquadramento;
  • secondo anno: 90% della retribuzione tabellare;
  • terzo anno: 100% della retribuzione tabellare.

Aumento contrattuale per gli apprendisti. L’aumento contrattuale in vigore da settembre 2017 interessa anche gli apprendisti, per i quali la retribuzione spettante è calcolata in maniera diversa.

Secondo il CCNL, la retribuzione spettante agli apprendisti è ridotto in percentuale durante il periodo di apprendistato.

Quindi in caso di apprendistato professionalizzante, la retribuzione spettante all’apprendista è pari all’85% nei primi 12 mesi, al 90% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese e del 100% nei mesi successivi, ovviamente della retribuzione indicata nella tabella retributiva di cui sopra riferibile al livello di destinazione finale. Pertanto andrà calcolata la retribuzione (vedi tabella retributiva di cui sopra) secondo la percentuale spettante.

Facciamo un esempio. Se un giovane docente di una scuola privata, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in una scuola privata aderente all’Aninsei, è al suo primo anno di contratto ed il suo livello di destinazione finale sarà il 4°, come apprendista avrà diritto a percepire una determinata percentuale della retribuzione mensile da tabella retributiva aggiornata a settembre 2017. Quindi dopo l’aumento contrattuale da settembre 2017, una retribuzione pari a 1.116,16 euro nei primi 12 mesi (85% di 1.313,13 euro), di 1.181,82 euro (90%) nei successivi 12 mesi e di 1.313,13 euro (100%) negli ultimi 12 mesi fino al termine dell’apprendistato di 36 mesi. Al termine dello stesso, percepirà lo stipendio previsto dalla tabella retributiva generale.

Come funziona in caso di part-time e tempo determinato

Anche in questi due casi, per il principio di non discriminazione, i lavoratori avranno diritto all’aumento del minimo stipendiale previsto da settembre 2017 in poi.

Nel caso del contratto a termine, o per meglio dire di un contratto a tempo determinato stipulato ai sensi  del D. Lgs. n. 81/2015, lo stipendio è sostanzialmente lo stesso di un lavoratore a tempo indeterminato.

Nel caso di part-time, quindi di contratto a tempo parziale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, la retribuzione mensile (quella aumentata da settembre 2017) andrà riproporzionata in base alla percentuale di part-time svolto, o per meglio dire in base al ridotto orario di lavoro.

Se ad esempio un lavoratore è inquadrato con un part-time al 50% a 20 ore settimanali egli avrà diritto al 50% dell’aumento contrattuale, così come al 50% dello stipendio, se ovviamente è presente tutto il mese. Nel caso del part-time infatti, nella parte alta del cedolino paga, in caso di impiegati, ci sarà indicata la retribuzione inerente al minimo contrattuale di un full-time, quindi lo stipendio come se fosse un tempo pieno, ma poi effettivamente nel corpo centrale del cedolino egli percepirà una retribuzione parametrata alle ore effettivamente svolte. In caso di part-time al 50%, quindi riceverà la metà.

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