Chi non ha il green pass non può essere licenziato (se non viola il regolamento)
Tra le cause di licenziamento di un lavoratore non vi può essere il mancato possesso del green pass. Solo l'inosservanza della normativa sull'obbligo di certificazione verde Covid-19 per accedere al luogo di lavoro dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e la violazione del regolamento aziendale può comportare conseguenze disciplinari al lavoratore.
Secondo la normativa sul green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, il D. L. n. 127/2021, il lavoratore privo di green pass, nel momento del controllo datoriale effettuato all'accesso al luogo di lavoro, viene ritenuto assente ingiustificato, perde il diritto alla retribuzione, ma ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l'assenza ingiustificata non ha conseguenze disciplinari.
La situazione cambia se il lavoratore viola la normativa facendo accesso al luogo di lavoro nonostante sia stato accertato al controllo l'assenza della certificazione Verde Covid-19.
In questo caso, il lavoratore sta violando soprattutto il regolamento aziendale, ossia la disposizione datoriale di recepimento degli obblighi di controllo del possesso del green pass da parte dei lavoratori, ed è passibile di procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, con le sanzioni che nel settore privato vanno dal richiamo verbale al licenziamento.
Resta comunque altamente improbabile, che un lavoratore privo di green pass, ossia della certificazione verde Covid-19, commetta una violazione della norma e del regolamento aziendale datoriale di portata tale da giungere alla sanzione disciplinare del licenziamento da parte del datore di lavoro.
Ma in ogni caso, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass viola la normativa del Decreto Legge n. 127 del 2021 ed il datore di lavoro è obbligato dalla legge stessa, pena analoga sanzione, a segnalare la violazione al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
Vediamo nel pubblico impiego e nel settore privato quale è la normativa in materia di obblighi del lavoratore, controllo datoriale e conseguenze della mancanza del green pass.
Conseguenze mancanza green pass nel settore privato
Nel settore privato, le disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico, previste dall'art. 3 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 è stato previsto:
l'obbligo al comma 1: "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2″.
il controllo datoriale nei commi 4 e 5: "I datori di lavoro… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni"; "I datori di lavoro… definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche…, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi";
le eventuali conseguenze sul lavoratore privo di green pass in aziende da 15 dipendenti in poi al comma 6: "Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati";
le eventuali conseguenze sul lavoratore privo di green pass in aziende con meno di 15 dipendenti al comma 7: "Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021″.
La normativa fissa un momento fondamentale riguardo alle conseguenze in capo al lavoratore del settore privato privo di green pass.
L'obbligo previsto dalla legge è quello di possedere e di esibire su richiesta il green pass in una circostanza specifica che è appunto l'accesso ai luoghi di lavoro.
Nessun licenziamento per mancanza di green pass
Se dal controllo datoriale, il lavoratore risulta privo di certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, scattano delle conseguenze che sono ben definite dalla norma:
Il lavoratore è assente ingiustificato e lo sarà fino a quando non presenta, in un nuovo accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19;
Per tale periodo di assenza ingiustificata, il lavoratore non subisce conseguenze disciplinari ed ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
Per tale periodo di assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione.
Esclusivamente nel caso delle aziende con meno di 15 dipendenti, cinque giorni di assenza ingiustificata portano al diritto di sospensione del lavoratore per la durata del contratto di lavoro di altro lavoratore assunto proprio per sostituire il lavoratore privo di green pass, ma per un massimo di 10 giorni rinnovabili una sola volta.
In nessun caso, quindi, nel settore privato, il lavoratore rischia il licenziamento, ma anzi il lavoratore non subisce alcuna conseguenza disciplinare (eventuali contestazioni disciplinari anche per un richiamo scritto o verbale, una multa, ecc.).
Si tratta però del caso del lavoratore del settore privato che, a fronte del controllo datoriale, appurata l'assenza della Certificazione Verde Covid-19, non accede al luogo di lavoro e prende atto dello status di lavoratore assente ingiustificato. Quindi si tratta del caso del lavoratore che non commette di fatto violazioni della norma.
Violazioni della norma e conseguenze disciplinari
Vi è il successivo comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 127 del 2021, che tratta il caso dell'accesso del lavoratore in violazione della norma: "L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza".
La sanzione amministrativa è quella prevista dall'art. 4 del D. L. n. 19 del 2020 ed è stabilita in euro da 600 a 1.500. La sanzione viene irrogata dal Prefetto su segnalazione datoriale (il datore di lavoro è obbligato).
Ma nella norma c'è un ulteriore passaggio importante, perché il lavoratore passa dall'assenza ingiustificata "senza conseguenze disciplinari" allo status di lavoratore nei confronti del quale "restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza".
In altre parole, il lavoratore può essere sottoposto ad un procedimento disciplinare datoriale, che nelle violazioni più gravi non può escludere il licenziamento.
La violazione della normativa del D. L. n. 127 del 21 settembre 2021 da parte del lavoratore obbliga il datore di lavoro a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione, che comportano l'applicazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in capo al lavoratore.
Accanto a questa conseguenza proveniente dal Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, il lavoratore, avendo violato una disposizione datoriale (il regolamento aziendale contenente le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche rispetto al possesso del green pass da parte dei lavoratori), può essere sottoposto a contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 del della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e del contratto collettivo.
Il lavoratore potrà giustificarsi ed il datore di lavoro poi, in base a quanto previsto dal CCNL di settore, può applicare le relative sanzioni disciplinari, che vanno dal richiamo verbale fino al licenziamento.
Resta comunque difficile che il lavoratore sia passibile della massima sanzione disciplinare, tranne nei casi in cui la violazione è reiterata.
Conseguenze mancanza green pass nel pubblico impiego
Nel settore pubblico, le disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico, previste dall'art. 1 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, sono similari a quelle del settore privato. In sostanza, viene previsto:
l'obbligo al comma 1: "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche.., ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19";
il controllo datoriale nei commi 4 e 5: "I datori di lavoro del personale… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni"; "I datori di lavoro… definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche…, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi";le eventuali conseguenze sul lavoratore privo di green pass al comma 6: "Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati".
Analogamente al settore privato, il momento chiave è l'accesso ai luoghi di lavoro. Se dal controllo datoriale, il lavoratore risulta privo di certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, scatta, come nel settore privato, le relative conseguenze:
Il lavoratore è assente ingiustificato e lo sarà fino a quando non presenta, in un nuovo accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19;
Per tale periodo di assenza ingiustificata, il lavoratore non subisce conseguenze disciplinari ed ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
Per tale periodo di assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione.
Anche in questo caso, si tratta del lavoratore del settore pubblico che non viola la norma, ossia che non ha un comportamento passibile di procedimento disciplinare. Quindi tale lavoratore non rischia mai il licenziamento.
Vi è il successivo comma 7 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 127 del 2021, che tratta il caso dell'accesso del lavoratore del settore pubblico in violazione della norma ed il tenore della normativa è uguale a quello del settore privato: "L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza".
La sanzione amministrativa è quella prevista dall'art. 4 del D. L. n. 19 del 2020 ed è stabilita in euro da 600 a 1.500. La sanzione viene irrogata dal Prefetto sempre su segnalazione datoriale (il datore di lavoro è obbligato).
Quindi anche nel settore pubblico il lavoratore passa dall'assenza ingiustificata "senza conseguenze disciplinari" allo status di lavoratore nei confronti del quale "restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza".
In altre parole, anche il lavoratore del settore pubblico può essere sottoposto ad un procedimento disciplinare datoriale, che nelle violazioni più gravi non può escludere il licenziamento.