Come il datore di lavoro può evitare la maxisanzione per lavoro sommerso
AGGIORNAMENTO 13-11-2014 – I datori di lavoro che impiegano lavoratori a nero corrono il rischio di essere sanzionati con una sanzione amministrativa da 1.950 a 15.600 euro per le violazioni per ogni lavoratore (prima del 24 dicembre 2013 la sanzione era da 1.500 a 12.000 euro). Si tratta della maxisanzione per lavoro nero prevista dal Collegato Lavoro del 2010, che scatta se gli ispettori del lavoro accertano la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tale sanzione riguarda i datori di lavoro del settore privato ed ha un importo ridotto (si fa per dire) da 1.300 a 10.400 per ciascun lavoratore (per le violazioni prima del 24 dicembre 2013 da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore), maggiorato di 39 euro (30 euro fino al 24 dicembre 2013) per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo successivo a quello in cui si è evidenziata la prestazione di lavoro sommerso. Oltre a queste sanzioni c’è anche la sanzione civile per l’evasione contributiva, ossia il mancato versamento dei contributi all’Inps.
Si tratta di conseguenze pesanti per i datori di lavoro che impiegano lavoratori a nero, che è possibile consultare nel dettaglio nell’approfondimento sulla maxi sanzione per lavoro nero e possibili riduzioni.
Per evitare tali sanzioni la legge prevede alcune ipotesi di regolarizzazione, prima dell’accesso in azienda degli ispettori del lavoro. E’ lo stesso Ministero del lavoro nella circolare n. 38 del 2010 a prevedere i casi, vediamoli.
Non è soggetto alla maxi-sanzione il datore di lavoro che, antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una eventuale convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.
Più in particolare, fino alla scadenza del primo adempimento contributivo (giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto) il datore di lavoro che non sia stato destinatario di accertamenti ispettivi potrà evitare l'applicazione della maxisanzione anche con la sola comunicazione al Centro per l'impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (fermi restando i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione).
Successivamente alla data di scadenza degli obblighi contributivi, il datore di lavoro, a condizione che non sia stato avviato alcun procedimento di verifica, controllo, richieste di documenti o informazioni, accertamento, ivi compreso il tentativo di conciliazione monocratica, potrà andare esente dalla maxisanzione esclusivamente qualora proceda a denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga e semprechè il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, in uno col pagamento della sanzione civile di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della L. n. 388/2000, e previa comunicazione al Centro per l'impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (ferma restando la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione).
La volontà di non occultare il rapporto si dimostra con l’uniemens all’Inps, non con il libro unico. L’obiettivo delle attività ispettive non è irrogare la sanzione, ma piuttosto ottenere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. In questa ottica, la circolare del ministero evidenzia che “la maxisanzione non viene applicata, in forza della deroga espressa di cui al comma 4 dell'art. 3, il quale stabilisce, come abbiamo visto, espressamente che "le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione".
Pertanto, qualora il personale ispettivo riscontri l'impiego di lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria, l'unica documentazione che il legislatore ritiene idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione è quella comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva (ossia l’invio dell’Uniemens).
A tali fini, dunque, a nulla rileva l'esibizione di altra documentazione (quale ad esempio il libro unico del lavoro, il contratto individuale di lavoro, la tessera personale di riconoscimento, la documentazione assicurativa e fiscale), in quanto non considerata significativa dell'intenzione di non occultare il rapporto lavorativo. Tale scriminante opera anche nel caso in cui l'adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.
Maxisanzione e ferie del professionista abilitato all’invio. Secondo quando affermato dal Ministero con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008, la maxisanzione non opera quando il datore di lavoro si è affidato a professionisti (Commercialista, Consulente del Lavoro) o associazioni di categoria e si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica per le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati, se ha provveduto ad inviare la comunicazione preventiva di assunzione, a mezzo fax mediante il modello UniUrg e a condizione che documenti al personale ispettivo l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e la chiusura dello stesso (resta fermo, l'obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel primo giomo utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici).
Prestazione di lavoro autonomo occasionale: la prova del datore di lavoro. Nel caso di accesso ispettivo con la contestazione degli ispettori relativamente alla posizione di lavoratori a nero, il datore di lavoro che dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. nei confronti dei lavoratori, deve dimostrare tale rapporto, in caso contrario il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione. La dimostrazione della natura di lavoro autonomo occasionale dei prestatori di lavoro si dimostra con tutta la documentazione utile, come l’iscrizione Camera di commercio, il possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento, ecc.