video suggerito
video suggerito

Come rettificare il 730 per rateizzare le imposte a debito

L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha chiarito entro quali termini è possibile rettificare il 730 per rateizzare le imposte a debito. L’operazione è possibile presentando il 730 sostitutivo.
A cura di Antonio Barbato
61 CONDIVISIONI
730 come rateizzare imposte

I contribuenti possono presentare il modello 730 direttamente online tramite il 730 precompilato oppure rivolgersi ad un intermediario (CAF e professionisti) per la presentazione del 730 sia precompilato che ordinario. Alcuni contribuenti in sede di presentazione del 730 sono tenuti a versare delle maggiori imposte, quindi Irpef e addizionali a debito. E la normativa prevede la possibilità di rateizzare le imposte dovute. Ma la rateizzazione va chiesta esplicitamente da parte del contribuente all’interno del modello 730 presentato al Fisco.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 ha risposto ad un quesito riguardante la possibilità da parte di un contribuente di rettificare la dichiarazione già presentata per optare per la rateizzazione delle imposte. Il quesito è il seguente:  Un contribuente con sostituto d’imposta tenuto all’effettuazione dei conguagli accetta la dichiarazione precompilata, con imposta a debito, senza optare per la rateazione. Può tornare sui propri passi e scegliere di rateizzare il pagamento? E, se sì, come?

In sostanza, il contribuente che si accorge che il datore di lavoro sta per addebitargli in busta paga (di luglio) una cifra importante a titolo di Irpef e addizionali a debito a saldo dell’anno precedente, può correggere il tiro optando per la rateizzazione delle imposte?

La risposta del Fisco:

“Il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili, di uguale importo, delle somme dovute a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

In tal caso, il contribuente deve indicare nel rigo F6 del modello 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito: il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

Sulla base del numero di rate indicato dal contribuente e riportato nel modello 730-4 (comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta), il sostituto già a partire dal mese di luglio procede ad effettuare il conguaglio.

Pertanto, il contribuente che abbia accettato la dichiarazione precompilata senza effettuare l’opzione per la rateazione, per l’anno 2015 non può più rateizzare le imposte. Egli poteva operare tale scelta solo presentando un modello 730 sostitutivo entro il 29 giugno 2015”.

61 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views